CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 15076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22933/2020 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (VCC- CRD58D22F101S); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E L'ABI- TARE, inpersona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA]’, elettivamente domiciliata in ROMA pres- so lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Oggetto: Locazione di alloggio pubblico -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1021/2019 depositata in data 29/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA]Elia rappresenta nella descrizione del fatto di avere agi- to, con ricorso ex art. 447 bis cod.proc.civ., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l’accertamento del suo diritto a su- bentrare nell’assegnazione dell’alloggio popolare originariamente assegnato alla moglie, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 3 e 13 della legge regionale n. 10/2014, anche con riferimento all’ampliamento del nucleo familiare nei confronti del figlio Alessan- dro [OSCURATO:PERSONA]Elia e della sua famiglia; a tal fine sosteneva di avere vissuto con la moglie nell’immobile dal 12 maggio 1970 fino alla separazione avvenuta il 16 febbraio 2007, di avervi poi fatto ritorno, a seguito di riconciliazione, e di avere convissuto nell’immobile insieme con la moglie fino al deces- so della stessa avvenuto il 29 giugno 2015; la domanda di subentro formulata in data 20 novembre 2015 era stata rigettata perché in sede di separazione la casa familiare era stata assegnata a Raffael- la Stanga; dopo la morte della moglie, aveva riconosciuto i figli nati dalla relazione extraconiugale con [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, il 5 settembre 2016, aveva chiesto l’ampliamento del nucleo familiare presso l’alloggio comunale di cui alla presente controversia; [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento del giudicato cautela- re sulla medesima controversia che rendeva inammissibile il ricor- so, deduceva l’inapplicabilità dell’art. 13 della legge regionale n. 14/2014, in quanto il ricorrente risultava separato dallamoglie as- segnataria e dagli accertamenti effettuati dalla polizia municipale era emerso che l’immobile era occupato da [OSCURATO:PERSONA]Elia che lavo- rava a Milano e solo saltuariamente dal padre Oronzo; il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 2422/2018, respingeva il ricorso, ritenendo che, non essendo emersi elementi per poter rite- nere che l’immobile di via Machiavelli 14 fosse stato utilizzato con continuità almeno biennale da parte del ricorrente, non sussistes- sero i presupposti di cui all’art. 13 della legge regionale n. 10/2014; la Corte d'Appello di Lecce, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA]Elia, ha rigettato l’impugnazione ed ha confermato la sentenza del Tribunale; in particolare, ha accertato che la riconciliazione tra i coniugi Stanga-D’Elia non trovava conferma nelle risultanze documentali: dal documento di identità rilasciato a [OSCURATO:PERSONA]Elia nel 2013 emer- geva che egli risiedeva in via Panareo 11, la polizia municipale, at- tivatasi per dar corso alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Elia di inserire nel proprio stato di famiglia i figli Alessandro ed [OSCURATO:PERSONA]Elia, aveva riscontrato la mancanza del requisito della dimora abituale presso l’immobile di via Machiavelli 14, tant’è che era stata annullata l’iscrizione anagrafica di Alessandro ed [OSCURATO:PERSONA]Elia e ne era stata disposta la reiscrizione presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; la nota inviata da [OSCURATO:PERSONA]Elia ad [OSCURATO:PERSONA] nel 2016, relativa alla sua situazione reddituale, manifestava una incongruenza rispetto alla prospettata riconciliazione; [OSCURATO:PERSONA]Elia ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce, formulando tre motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la violazione ed errata applicazione dell’art. 13 e dell’art. 3 della legge regionale n. 10/2014 nonché degli artt. 157 e 585 cod.civ.; la tesi sostenuta è che le risultanze istruttorie su cui si è basato il rigetto del suo appello non fossero dirimenti, perché l’art. 13 della legge regionale n. 10/2014 indica come soggetti legittimati al su- bentro nell’assegnazione dell’alloggio pubblico in caso di decesso dell’assegnatario i componenti del nucleo familiare; quest’ultimo è definito dall’art. 3 della stessa legge come la famiglia costituita da coniuge, figli, affiliati, e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni; nel nucleo familiare rientrano anche i conviventi more uxorio, gli ascendenti, discendenti, collate- rali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo che dichiarino che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e mate- riale e che siano inseriti nello stesso stato di famiglia da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando; la conclusione del ricorrente è che sia il coniuge, al quale sono pa- rificati il coniuge legalmente separato senza addebito, ai sensi dell’art. 585 cod.civ., e il coniuge riconciliato ai sensi dell’art. 157 cod.civ., sia il convivente more uxorio possano subentrare nell’assegnazione; che per il coniuge ed il convivente non siano previsti termini di coabitazione, né di convivenza né di inserimento nel nucleo familiare o nello stato di famiglia, che la convivenza da almeno due anni sia prevista solo per gli affiliati, per gli affidati con provvedimento del giudice e per il convivente more uxorio, che il coniuge possa avere una residenza ed una dimora diverse rispetto a quelle dell’assegnatario, pur continuando ad essere parte del nu- cleo familiare; in aggiunta, la Corte territoriale avrebbe erroneamente fatto rife- rimento a circostanze successive al decesso dell’assegnataria, men- tre, invece, i presupposti per il diritto al subentro avrebbero dovuto valutarsi con riferimento al momento della morte della moglie o nel periodo antecedente al decesso; 2) con il secondo motivo sono denunciate, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la mancata valutazione di prove documentali, la mancata ammissione di prove documentali e istanze istruttorie, la mancata ammissione della prova orale; in particolare, la Corte d'Appello non avrebbe esaminato: a) il cer- tificato dello stato di famiglia n. 24259 rilasciato dal Comune di Lecce il 21 giugno 2016 e il certificato dello stato di famiglia di Raf- faella Stanga n. 24261 rilasciato dal Comune di Lecce in pari data, da cui sarebbe emersa la sua appartenenza al nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA]; b) l’istanza di accesso e la nota del Comune di Lecce con cui era stata rigettata la domanda di trasferimento della residenza; c) la nota del Comune di Lecce relativa alla cancellazio- ne dell’iscrizione anagrafica per irreperibilità di [OSCURATO:PERSONA]Elia; in aggiunta, viene censurata la mancata ammissione delle richie- ste di informativa ex art. 213 cod.proc.civ. con cui intendeva pro- vare la sua effettiva residenza presso l’alloggio di via Machiavelli e ottenere dalla Procura della Repubblica gli accertamenti eseguiti nel corso del procedimento penale rg n. 6851/2016; 3) con il terzo motivo è denunciata, in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale con cui dimostrare l’avvenuta riconciliazione; 4) deve essere esaminata in via prioritaria l’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla controricorrente, fondata sul fatto che il termine per ricorrere per cassazione, nel caso di lettura del disposi- tivo in udienza e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto del- la decisione, decorre dalla data dell’udienza, attesa la conoscibilità in tal modo assicurata alle parti presenti o che avrebbero dovuto comparire in udienza del provvedimento e del suo contenuto, ai sensi dell’art. 176, comma 2°, cod.proc.civ.; l’eccezione non merita accoglimento; la sentenza, a p. 2, dà atto che la causa era stata decisa all’udienza del 27 settembre 2019 con contestuale lettura del di- spositivo, ma nulla dice circa la enunciazione delle motivazioni, di fatto e di diritto, a supporto dello stesso; il che trova conferma dal contenuto del dispositivo del 27 settembre 2019, ove la Corte d'Appello ha dato atto di avere rigettato l’appello e di avere con- dannato l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio di appello a favore dell’appellata; deve, pertanto, escludersi che il termine per ricorrere avverso la suddetta decisione potesse iniziare a decorrere dal 27 settembre 2019 anziché dalla data del deposito della sentenza, integrata con le motivazioni, avvenuto il 29 novembre 2019; la pubblicazione della sentenza, infatti, anche quando trovi appli- cazione il rito del lavoro, non coincide con la lettura del dispositivo in udienza, se non nel caso in cui detta lettura sia accompagnata dalla motivazione delle ragioni di fatto e di diritto che ne stanno a fondamento, come del resto, riconosce la controricorrente, invo- cando la giurisprudenza di questa Corte che ciò ha affermato più volte; la lettura in udienza del "dispositivoe della esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione", in quanto conforme allo statuto degli elementi di validità della sentenza prescritti dall'art. 132 cod.proc.civ., e dall'art.118 disp. att. cod.proc.civ., equivale a pubblicazione della sentenza (Cass. 27/02/2023, n. 5920; Cass.07/03/2022, n.7364; Cass.20/06/2022, n. 19775); nella specie, acclarato che venne pronunciato solo il dispositivo il 27 settembre 2019, è palese che il procedimento decisorio seguito dalla successiva pubblicazione della motivazione, fu conforme al di- sposto dell’art. 437 cod.proc.civ. (si veda, al riguardo, Cass.05/08/2013, n. 18627); 5) va altresì respinta l’eccezione di giudicato cautelare sollevata nel controricorso a p. 7, perché il provvedimento cautelare è onto- logicamente inidoneo ad incidere con efficacia digiudicato su posi- zioni giuridiche di natura sostanziale, atteso che esso difetta di de- finitività e decisorietà; come più volte affermato da questa Corte (Cass. 03/08/2022, n.24075; Cass., Sez. Un., 26/06/2020, n.12864; Cass., Sez. Un., 23/09/2013, n. 21677; Cass. 27/06/2011, n.14140; Cass.22/02/2006, n.3919), i provvedimenti di natura cautelare (o pos- sessoria) costituiscono decisioni a carattere strumentale ed interi- nale operanti per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all'adozione delle determinazioni definitive all'esito di esso, inidonei come tali a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale; in particolare, avuto riguardo al disposto dell’art. 669-octies cod.proc.civ. si rileva che - come fanno manifesto il penultimo e, soprattutto, l’ultimo comma – è da escludere che il disposto del provvedimento cautelare c.d. anticipatorio (nel caso della cui emis- sione il giudicedella cautela non fissa termine per l’inizio del giudi- zio di merito, ma l’introduzione di questo è affidata all’iniziativa di parte, sicché è mera eventualità) implichi che la stabilità del prov- vedimento dia luogo ad una vera e propria cosa giudicata; il disposto normativo comporta solo che i comportamenti delle parti debbano essere regolati dal provvedimento cautelare sino a che non sopravvenga un giudicato successivo contrario e ciò non solo in un giudizio successivamente instaurato non avente ad og- getto la stessa domanda di merito che era stata oggetto della deci- sione cautelare, ma riguardo alla quale vi sia una relazione con quella per parziale identità di fatti costitutivi di natura pregiudican- te rispetto a quanto stabilito del provvedimento stesso, ma anche quando sopravvenga un giudicato successivo contrario sopravven- ga nel giudizio di merito che sia stato instaurato proprio con riferi- mento alla domanda cautelare inerente (giudizio per il cui inizio non è fissato alcun termine); va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto “il provve- dimentocautelare c.d. anticipatorio emesso dal giudice di merito non assume carattere decisorio e non incide in via definitiva sulle posizioni soggettive dedotte in giudizio, poiché la sua stabilità è temporanea e può essere travolta dall’esito del giudizio di merito che sia instaurato e si concluda con una statuizione incompatibile con la cautela con esso disposta”; 6) può dunque passarsi allo scrutinio dei motivi di ricorso; 7) il primo motivo è inammissibile, perché la pretesa violazione ed “errata applicazione” delle norme di diritto indicate nell’intestazione, come dimostra tutto ciò che, dopo le considera- zioni sulla disciplina normativa svolte fino alle prime tre righe della pagina 13, viene dedotto (cominciando dal rilievo della convivenza del soggetto con l’assegnatario alla morte di costei), si risolve nell’evocazione di una valutazione erronea di risultanze documenta- li riferite in modo indiretto e generico e senza parametrazione ai documenti evocati, con, peraltro, dubbia osservanza dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.; il motivo, ferme queste carenze, sollecita in realtà una rivaluta- zione della quaestio facti in modo diverso rispetto a quella fatta dalla Corte di merito; ne segue che si tratta di una doglianza colpi- ta da evidente preclusione discendente dal vigente n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., come ricostruito dalle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014 delle Sezioni Unite; in pratica si esprime dis- senso dalla valutazione in fatto formulata dalla corte circa la dimo- strazione della ripresa della convivenza, sollecitando a questa Corte un sindacato precluso dal detto paradigma; e fra l’altro si attribui- sce erroneamente –almeno così pare a pag. 13 - alla corte leccese la negazione del rilievo della convivenza al momento del decesso, mentre la Corte non ha detto questo con le due righe assunte a cri- tica a pag. 10 del ricorso; 6) il secondo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., sotto il profilo della omessa riprodu- zione del contenuto quanto ai documenti evocati ed anche sotto quello della localizzazione quanto alla doglianza sull’ammissione delle prove; anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, la garanzia della certezza del diritto e la corretta ammini- strazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione) ed ha in- vestito questa Corte del compito di farne applicazione secondo un criterio di proporzionalità rispetto allo scopo (al p.to 81 in motiva- zione), il principio di autosufficienza, di cui l’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. rappresenta il precipitato normativo, è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segna- lata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950, la quale ha ritenuto soddisfatte le prescrizioni di cui all’art. 366 comma 1° , n. 6 cod.proc.civ., perché parte ricorrente nell'enucleare i motivi di ricorso, aveva “fatto spe- cifico riferimento ai diversi atti e documenti allegati nel giudizio in- nanzi al Tsap, individuandoli in modo sufficientemente chiaro e nei termini in cui già erano stati richiamati nella sentenza di merito, nonché riportandone alcuni estratti); non può farsi a meno, inoltre, di osservare che non è stata in al- cun modo provata neppure la decisività del contenuto rappresenta- tivo dei documenti asseritamente non esaminati; con specifico riguardo alla mancata ammissione delle richieste di informativa ex art. 213 cod.proc.civ., valgono i rilievi già svolti in ordine alla violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, comma 1°, n. 6, cod.proc.civ., va solo osservato, in aggiunta, che il ricor- rente non ha soddisfatto a loro riguardo neppure l’onere di localiz- zazione, non avendo fornito nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod.proc.civ., i riferimenti idonei ad identifi- care la fase del processo di merito in cui erano state formulate (Cass.19/04/2022 , n. 12481); 7) il terzo motivo non può accogliersi; qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal ri- fiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritual- mente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono og- getto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebi- tato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un control- lo sulla decisività delle prove (Cass. 04/10/2017, n. 23194); 8) il ricorso va rigettato; 9) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da di- spositivo; 10) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, com- ma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al paga- mento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misu- ra del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli ac- cessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -qua