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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22920/2023

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i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26657/2018 del ruolo generale, proposto DA F LORI U MBERTO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61P07 H501 X), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 settembre 1961, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501 S), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 20. - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] la R EGIONE L AZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede n Roma, alla Via R.R.

Garibaldi, n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore. l’A GENZIA DELLE E NTRATE -R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore. ilC [OSCURATO:PERSONA] F IASTRA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona del Sindaco pro tempore. - INTIMATI - per la cassazione della sentenza n. 838/7/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 13 febbraio 2018; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023, celebratasi da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto di controversia sono i crediti contemplati da molteplici cartelle di pagamento, di cui all’estratto di ruolo asseritamente ritirato dal contribuente in data 18 ottobre 2012;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza n. 24948/8/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto solo parzialmente (limitatamente alla tassa regionale di circolazione dei veicoli per gli anni 2000/2007) il ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo –per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione-che: - fosse da confermare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ancona – avverso l’imposta di registro concernente l’anno 2001, ponendo in rilievo che la pretesa aveva costituito oggetto di sgravio e che «l'eventuale azione esecutiva fondata su tale pretesa esperita da [OSCURATO:PERSONA] spa deve essere opposta al Concessionario per la riscossione ai sensi e per gli effetti dell’art. 617 cod. civ. (opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo)» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata); -fossero state correttamente notificate entro i rispettivi termini prescrizionali le cartelle relative alla tassa automobilistica per la circolazione dei veicoli relativa concernente l’anno 2009 e le cartelle di pagamento riguardanti la TARSU per gli anni di imposta 2005/2007, tenuto conto che le rispettive notifiche erano state eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e che, anche per tale modalità di notifica, operava il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, osservando quindi che la rispettiva spedizione degli atti era avvenuta entro i rispettivi termini di prescrizione;

3. con ricorso notificato ai suindicati enti tramite posta elettronica certificata del 13 giugno 2018 il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura; 4.l’Agenzia delle Entrate notificava, a sua volta, controricorso sempre tramite posta elettronica certificata, in data 24 ottobre 2018, concludendo per il rigetto dell’impugnazione;

5. la Regione Lazio, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ed il Comune di Fiastra sono restati intimati; C [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto […] con riguardo agli artt. 2697 cc. 115 e 116cpc, art. 26 dpr 602/73, L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, u.c., aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito con la L. 28 febbraio 2008, n. 31» nonché l’«omessa valutazione di circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc» (così a pagina n. 6 del ricorso), ponendo in evidenza che per le tre cartelle notificate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e per quella consegnata a mani di soggetto diverso dal destinatario non risultava la raccomandata cd. informativa, con conseguente «invalidità dell’iter notificatorio» (v. pagina n. 11 del ricorso) e prescrizione dei relativi crediti, assumendo che «la decisione è, pertanto, illegittima nella parte in cui ha omesso di valutare la circostanza determinante, nonché in spregio dell'art. 2697 cc., relativa al fatto che alla data della notificazione di cui gli avvisi di ricevimento allegati dall'Ufficio i crediti supposti alle cartelle impugnate erano oramai prescritti» (così a pagina n. 11 del ricorso);

1.1. sotto altro aspetto, il contribuente ha considerato che il principio della scissione degli effetti della notifica non poteva operare per gli atti non aventi natura processuale e sottoposti a termini prescrizionali, in cui vale il principio della recettizietà degli atti;

2. con la seconda doglianza, il contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. (senza indicazione di numero) la «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615 e 617 cpc», reputando erronea la valutazione del Giudice regionale che aveva confermato l’inammissibilità dell’impugnazione contro l’imposta di registro dell’anno 2001, ponendo - di contro – in evidenza che lo sgravio della pretesa era avvenuto due mesi dopo la notifica del ricorso originario, assumendo quindi che tale circostanza sopravvenuta «doveva essere valutata dal giudice di merito il quale, qualora avesse ritenuto che tale fatto avesse determinato il soddisfacimento della domanda attorea, avrebbe dovuto accogliere il ricorso e/o dichiarare cessata la materia del contendere regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza dell'Agenzia delle Entrate» (così a pagina n. 16 del ricorso); 2.1.l’istante ha concluso sul punto nel senso che «il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Ancona non poteva essere dichiarato inammissibile già in primo grado persistendo la materia del contendere e l'interesse alla decisione del merito relativamente all'opposizione e ciò in quanto alla data di notifica del ricorso lo sgravio del tributo non era stato operato né dall’ente impositore e tanto meno dall’ente esattore» (così a pagina n. 17 del ricorso), reputando infine erronea la qualificazione della doglianza offerta dal Giudice regionale come opposizione agli atti esecutivi, «in quanto il ricorrente fin dal ricorso introduttivo non aveva contestato la regolarità formale del titolo esecutivo, ma la inesistenza dello stesso in forza del giudicato costituito dalla sentenza n. 72/7/08 della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona che aveva definitivamente annullato la cartella di pagamento» (così a pagina n. 17 del ricorso) oggetto di contesa;

3. il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili; 4.l’art. 3 - bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis.

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»;

5. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno « affermato, ex art. 363 c.p.c. , il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12,è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»;

6. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez.

U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.);

7. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernenti pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata(così Cass., Sez.

T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez.

T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez.

T., 7 marzo 2023, n. 6857);

8. alla luce di tali principi, non essendo stato allegato nel corso del presente grado di giudizio il menzionato, specifico, interesse ad agire (ed a impugnare), che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez.

L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;

9. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

10. nondimeno, va dato, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso; P.Q.M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26657/2018 del ruolo generale, proposto DA F LORI U MBERTO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61P07 H501 X), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 settembre 1961, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 59R17 H501 S), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 20. - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] la R EGIONE L AZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede n Roma, alla Via R.R. Garibaldi, n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore. l’A GENZIA DELLE E NTRATE -R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore. ilC [OSCURATO:PERSONA] F IASTRA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 1, in persona del Sindaco pro tempore. - INTIMATI - per la cassazione della sentenza n. 838/7/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 13 febbraio 2018; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2023, celebratasi da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto di controversia sono i crediti contemplati da molteplici cartelle di pagamento, di cui all’estratto di ruolo asseritamente ritirato dal contribuente in data 18 ottobre 2012; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza n. 24948/8/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto solo parzialmente (limitatamente alla tassa regionale di circolazione dei veicoli per gli anni 2000/2007) il ricorso originario di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo –per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione-che: - fosse da confermare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ancona – avverso l’imposta di registro concernente l’anno 2001, ponendo in rilievo che la pretesa aveva costituito oggetto di sgravio e che «l'eventuale azione esecutiva fondata su tale pretesa esperita da [OSCURATO:PERSONA] spa deve essere opposta al Concessionario per la riscossione ai sensi e per gli effetti dell’art. 617 cod. civ. (opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo)» (v. pagina n. 3 della sentenza impugnata); -fossero state correttamente notificate entro i rispettivi termini prescrizionali le cartelle relative alla tassa automobilistica per la circolazione dei veicoli relativa concernente l’anno 2009 e le cartelle di pagamento riguardanti la TARSU per gli anni di imposta 2005/2007, tenuto conto che le rispettive notifiche erano state eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e che, anche per tale modalità di notifica, operava il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, osservando quindi che la rispettiva spedizione degli atti era avvenuta entro i rispettivi termini di prescrizione; 3. con ricorso notificato ai suindicati enti tramite posta elettronica certificata del 13 giugno 2018 il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura; 4.l’Agenzia delle Entrate notificava, a sua volta, controricorso sempre tramite posta elettronica certificata, in data 24 ottobre 2018, concludendo per il rigetto dell’impugnazione; 5. la Regione Lazio, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ed il Comune di Fiastra sono restati intimati; C [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto […] con riguardo agli artt. 2697 cc. 115 e 116cpc, art. 26 dpr 602/73, L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, u.c., aggiunto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, convertito con la L. 28 febbraio 2008, n. 31» nonché l’«omessa valutazione di circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc» (così a pagina n. 6 del ricorso), ponendo in evidenza che per le tre cartelle notificate ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e per quella consegnata a mani di soggetto diverso dal destinatario non risultava la raccomandata cd. informativa, con conseguente «invalidità dell’iter notificatorio» (v. pagina n. 11 del ricorso) e prescrizione dei relativi crediti, assumendo che «la decisione è, pertanto, illegittima nella parte in cui ha omesso di valutare la circostanza determinante, nonché in spregio dell'art. 2697 cc., relativa al fatto che alla data della notificazione di cui gli avvisi di ricevimento allegati dall'Ufficio i crediti supposti alle cartelle impugnate erano oramai prescritti» (così a pagina n. 11 del ricorso); 1.1. sotto altro aspetto, il contribuente ha considerato che il principio della scissione degli effetti della notifica non poteva operare per gli atti non aventi natura processuale e sottoposti a termini prescrizionali, in cui vale il principio della recettizietà degli atti; 2. con la seconda doglianza, il contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ. (senza indicazione di numero) la «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 615 e 617 cpc», reputando erronea la valutazione del Giudice regionale che aveva confermato l’inammissibilità dell’impugnazione contro l’imposta di registro dell’anno 2001, ponendo - di contro – in evidenza che lo sgravio della pretesa era avvenuto due mesi dopo la notifica del ricorso originario, assumendo quindi che tale circostanza sopravvenuta «doveva essere valutata dal giudice di merito il quale, qualora avesse ritenuto che tale fatto avesse determinato il soddisfacimento della domanda attorea, avrebbe dovuto accogliere il ricorso e/o dichiarare cessata la materia del contendere regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza dell'Agenzia delle Entrate» (così a pagina n. 16 del ricorso); 2.1.l’istante ha concluso sul punto nel senso che «il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Ancona non poteva essere dichiarato inammissibile già in primo grado persistendo la materia del contendere e l'interesse alla decisione del merito relativamente all'opposizione e ciò in quanto alla data di notifica del ricorso lo sgravio del tributo non era stato operato né dall’ente impositore e tanto meno dall’ente esattore» (così a pagina n. 17 del ricorso), reputando infine erronea la qualificazione della doglianza offerta dal Giudice regionale come opposizione agli atti esecutivi, «in quanto il ricorrente fin dal ricorso introduttivo non aveva contestato la regolarità formale del titolo esecutivo, ma la inesistenza dello stesso in forza del giudicato costituito dalla sentenza n. 72/7/08 della [OSCURATO:PERSONA] di Ancona che aveva definitivamente annullato la cartella di pagamento» (così a pagina n. 17 del ricorso) oggetto di contesa; 3. il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione del sopravvenuto intervento normativo che ha declinato, sul versante dell’interesse ad agire del contribuente, le ipotesi in cui il ruolo e la relativa cartella di pagamento sono impugnabili; 4.l’art. 3 - bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 ha, difatti, stabilito che «all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”»; 5. le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 6 settembre 2022, n. 26283, hanno « affermato, ex art. 363 c.p.c. , il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 , col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12,è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione»; 6. la Corte – per quanto ora di interesse e rinviando agli ampi contenuti della citata sentenza – ha avuto modo di precisare che «L'interesse in questione può […] essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio» (così, sempre Cass. Sez. U, 6 settembre 2022, n. 26283 cit.); 7. di seguito, questa Corte, uniformandosi a tale principio, ha dichiarato inammissibili, per difetto dello specifico interesse come definito dalla citata disposizione, le impugnazioni di sentenze aventi ad oggetto controversie concernenti pretese tributarie di cui il contribuente assumeva di aver avuto conoscenza tramite l’esame dell’estratto di ruolo, ribadendo che la Corte di legittimità «[…] prima della trattazione dei […] motivi di ricorso, deve preliminarmente vagliare se il ricorso introduttivo, con cui si è impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicato, sia ammissibile o meno, per carenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un ruolo e di una cartella che il contribuente medesimo assume invalidamente notificata, o non affatto notificata(così Cass., Sez. T., 22 febbraio 2023, n. 5435 ai cui più ampi contenuti si rinvia e , nello stesso senso, Cass., Sez. T., 27 febbraio 2023, n. 5901, Cass., Sez. T., 7 marzo 2023, n. 6857); 8. alla luce di tali principi, non essendo stato allegato nel corso del presente grado di giudizio il menzionato, specifico, interesse ad agire (ed a impugnare), che deve sussistere ed essere valutato al momento della decisione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. L. 23 maggio 2023, n. 14124), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile; 9. il sopravvenuto intervenuto normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio; 10. nondimeno, va dato, atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso; P.Q.M. la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio. D
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