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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2021

Cassazione n. 06877/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 17 giugno 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed € 2.000 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. di cui invocava l'applicazione sulla scorta del fatto che l'imputato si fosse attivato per lo smaltimento dei rifiuti di cui in imputazione.

Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte territoriale sulla scorta di ulteriori circostanze parimenti valutabili quali l'intensità del dolo e il danno e pericolo ambientali connessi alla condotta contestata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere tensore • il Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 25 maggio 2021 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza con cui il Tribunale di Milano, il giorno 17 giugno 2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di arresto ed € 2.000 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. di cui invocava l'applicazione sulla scorta del fatto che l'imputato si fosse attivato per lo smaltimento dei rifiuti di cui in imputazione. Considerato che il ricorso risulta manifestamente infondato atteso che la applicazione dell'invocato art. 131 bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte territoriale sulla scorta di ulteriori circostanze parimenti valutabili quali l'intensità del dolo e il danno e pericolo ambientali connessi alla condotta contestata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere tensore • il Pre
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