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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14285/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia del Tribunale Imperia in ordine al reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n 5 cod. pen.); Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancanza della condizione di procedibilità per sopravvenuta remissione tacita di querela - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali (pag.2 in cui non traspare assolutamente la volontà del querelante di remissione).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia l'errata qualificazione giuridica del fatto in furto aggravato anziché raspolamento - spigolamento abusivo ex art. 626 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 2 della sentenza impugnata in cui il Giudice di merito, rifacendosi alla giurisprudenza della presente Corte (sez.

F. n. 27537 del 2020 Rv. 279575), ha esplicitato come la fattispecie non può essere sussunta nell' art 626 cod. pen. in quanto mancano i requisiti per la configurazione di tale reato che si configura con l'atto di raccolta, atto che nel caso di specie non è stato posto in essere.).

Rilevato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, qui riuniti - con cui il ricorrente eccepisce la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondati, in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 4 laddove è evidenziato che non emergono specifici profili di particolare meritevolezza a favore del Peqini, che non ha mai mostrato alcun segno di resipiscenza per la condotta posta in essere; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è pienamente giustificato in ragione dei citati precedenti penali specifici che appaiono indicativi della propensione del predetto all'acquisizione di profitti illeciti attraverso la commissione di reati contro il patrimonio), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tele valutazione; è inoltre fondato su motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.3 :non ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 131 bis c.p., posto che il fatto in contestazione non risulta di minima consistenza tale da ritenersi irrilevante ai fini della punibilità, tenuto conto del valore commerciale del quantitativo di lentisco già asportato e rinvenuto sul furgone; inoltre, dal certificato penale acquisito agli atti risultano già tre precedenti condanne del Peqini per reati analoghi, elementi che inducono ad escludere la mera occasionalità della condotta in contestazione, risultando invece indicativi della propensione dell'imputato a trarre i mezzi di sostentamento dalla commissione di reati contro patrimonio e costituiscono il presupposto del comportamento abituale ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia del Tribunale Imperia in ordine al reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n 5 cod. pen.); Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta la mancanza della condizione di procedibilità per sopravvenuta remissione tacita di querela - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali (pag.2 in cui non traspare assolutamente la volontà del querelante di remissione). Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia l'errata qualificazione giuridica del fatto in furto aggravato anziché raspolamento - spigolamento abusivo ex art. 626 cod. pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 2 della sentenza impugnata in cui il Giudice di merito, rifacendosi alla giurisprudenza della presente Corte (sez. F. n. 27537 del 2020 Rv. 279575), ha esplicitato come la fattispecie non può essere sussunta nell' art 626 cod. pen. in quanto mancano i requisiti per la configurazione di tale reato che si configura con l'atto di raccolta, atto che nel caso di specie non è stato posto in essere.). Rilevato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, qui riuniti - con cui il ricorrente eccepisce la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - sono manifestamente infondati, in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 4 laddove è evidenziato che non emergono specifici profili di particolare meritevolezza a favore del Peqini, che non ha mai mostrato alcun segno di resipiscenza per la condotta posta in essere; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è pienamente giustificato in ragione dei citati precedenti penali specifici che appaiono indicativi della propensione del predetto all'acquisizione di profitti illeciti attraverso la commissione di reati contro il patrimonio), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tele valutazione; è inoltre fondato su motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.3 :non ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 131 bis c.p., posto che il fatto in contestazione non risulta di minima consistenza tale da ritenersi irrilevante ai fini della punibilità, tenuto conto del valore commerciale del quantitativo di lentisco già asportato e rinvenuto sul furgone; inoltre, dal certificato penale acquisito agli atti risultano già tre precedenti condanne del Peqini per reati analoghi, elementi che inducono ad escludere la mera occasionalità della condotta in contestazione, risultando invece indicativi della propensione dell'imputato a trarre i mezzi di sostentamento dalla commissione di reati contro patrimonio e costituiscono il presupposto del comportamento abituale ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore del
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