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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 2022

Cassazione n. 18905/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero rigettarsi il medesimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza emessa il 19 settembre 2022, annullava l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Trapani che aveva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione per delinquere (capo 1) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla commissione dei delitti di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e altro, nonché per i delitti fine di: bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, \J\ il padre Carmelo nella qualità di amministratore di fatto e/o di diritto della Origina! [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione per aver distratto l'intero compendio aziendale a mezzo di cessione senza contropartita alla società [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA] come amministratore legale e/o di fatto, successivamente da questa alla [OSCURATO:SOCIETA] sempre amministrata da [OSCURATO:PERSONA], sempre come amministratore legale e/o di fatto, attraverso la fittizia interposizione della [OSCURATO:PERSONA] srls, della quale [OSCURATO:PERSONA], moglie e madre degli Sgroi, era amministratrice di diritto e/o di fatto (capo 2); il delitto di autoriciclaggio (capo 4); le successive condotte risultavano contestate solo a [OSCURATO:PERSONA], padre di Gianluca: la bancarotta fraudolenta impropria per distrazione di euro 58.000,00 e di euro 46.560,00 distratti dalla Origina! [OSCURATO:PERSONA] (capo 8), bancarotta fraudolenta documentale impropria in relazione alla Origina! [OSCURATO:PERSONA] (capo 9), omesso deposito delle scritture contabili (capo 10), fatti di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali (capo 11) e per aver cagionato il fallimento a mezzo di operazioni dolose consistite nell'omesso pagamento di imposte e contributi previdenziali per un importo superiore a un milione di euro (capi 11 e 12).

Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza cautelare, ritenendo assorbente il profilo di inesistenza delle esigenze di cautela in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e rilevando il difettare per un verso dell'attualità del pericolo, per altro verso della concretezza dello stesso.

Quanto al primo profilo, in quanto le condotte contestate si arrestano al febbraio 2019, pur intervenendo la sentenza di fallimento nel settembre del 2019.

Quanto al secondo requisito, avendo ritenuto che la dichiarazione di fallimento intervenuta da parte del Tribunale di Trapani il 14 luglio 2022 in ordine alla holding familiare costituita da [OSCURATO:PERSONA], con il padre Carmelo e la madre [OSCURATO:PERSONA], pur rafforzando il quadro indiziario rispetto alla contestazione dell'associazione per delinquere, risultava invece idonea a neutralizzare la possibilità che gli indagati reiterassero tali condotte.

In sostanza il Tribunale del riesame, pur a fronte della sistematicità, perduranza e stabilità nel tempo delle condotte contestate, rilevava come l'ordinanza impugnata non avesse dato conto di come l'indagato potesse ancora perseverare nella realizzazione di analoghe condotte.

2. Il ricorso per cassazione proposto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il motivo deduce violazione degli artt. 125 e 309, nonché 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Avrebbe errato il Tribunale del riesame, per un verso, in ordine al requisito della attualità del pericolo di recidiva, dopo aver ritenuto la gravità indiziaria in ordine alla permanenza del delitto associativo e di quello di autoriciclaggio, contestati oltre la data del febbraio 2019, ravvisandovi il ricorrente un vizio motivazionale, ancor più aggravato dalla circostanza che l'ultima delle società risulterebbe essere stata operativa fino alla dichiarazione di fallimento della holding familiare intervenuta il 14 luglio 2022; con il che irragionevole e contraddittoria sarebbe l'ordinanza ora impugnata, allorchè rileva sussistere un «significativo lasso di tempo» fra il tempo del commesso reato e il momento di valutazione delle esigenze cautelari.

Per altro verso, la motivazione sarebbe irragionevole quanto alla concretezza, sia perché, dopo aver ritenuto sussistente un grave quadro indiziario, anche a seguito della sentenza di fallimento del 2022 relativamente alla holding familiare, l'ordinanza impugnata non ha tenuto in conto che le condotte di bancarotta contestate siano state realizzate non solo ricoprendo cariche formali, che sarebbero state impedite dalla dichiarazione di fallimento del 2022, ma anche quale amministratore di fatto.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe poi considerato che il concreto pericolo di reiterazione può evincersi anche dalla molteplicità dei fatti contestati.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza, condividendo le ragioni del ricorso.

5. Il difensore dell'indagato con le conclusioni depositate ha dedotto la inammissibilità del ricorso nonché l'infondatezza dello stesso, ritenendo comunque insussistenti i gravi indizi di colpevolezza e rappresentando il ruolo di Gianluca come ignaro delle condotte paterne.

6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va preliminarmente evidenziato come non si ravvisino, a differenza di quanto dedotto dalla difesa dell'indagato, ragioni di inammissibilità nel ricorso proposto, in quanto l'atto di impugnazione risulta tutt'altro che generico, in quanto è ben chiara la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non ignora le affermazioni del provvedimento censurato (hanno ritenuto la genericità, in assenza di tali requisiti dell'atto di impugnazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634).

3. L'ordinanza impugnata annulla nel merito l'ordinanza genetica, dopo avere affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine alla pluralità di titoli cautelari, perché pur avendo ritenuto la sistematicità, stabilità e perduranza nel tempo dell'attività illecita contestata, non avrebbe rilevato ulteriori elementi che possano comprovare che l'indagato possa perseverare nella realizzazione di analoghe condotte di reato. [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza applicativa della misura cautelare (fol. 91), chiariva come il carattere stabile, ramificato e perdurante dell'attività illecita, con ampia distrazione dei beni aziendali e con un complesso meccanismo, oltre che con il permanente coinvolgimento dei tre indagati, rendesse concreto il pericolo di reiterazione di analoghe condotte. 3.1 Fondato è il profilo di censura relativo alla concretezza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle dei reati per cui si procede.

Va evidenziato come anche solo il riferimento alla gravità della condotta e alle modalità di esplicazione della stessa, ai fini della valutazione della personalità dell'indagato e della proclività a delinquere, può avere rilievo in ordine al pericolo di reiterazione.

Difatti il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità in astratto del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una \\ 4 prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 0; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 - 01, che rilevava come le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose).

D'altro canto, a tale ultimo proposito, va anche richiamato il principio per cui, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) c.p.p., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, come rileva il ricorrente a proposito del caso in esame, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto (Sez. 3, n. 3661/14 del 17 dicembre 2013, Tripicchio e altri, Rv. 258053).

Inoltre, in tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016 - dep. 09/12/2016, Petroni, Rv. 26844401, fattispecie in cui la S.C. ha considerato "della stessa specie", agli effetti di cui all'art. 274 lett. c), il reato di bancarotta documentale e quello di uso di atto falso, che l'imputato aveva commesso per coprire condotte di distrazione).

Con tali principi, invece, l'ordinanza impugnata non si confronta, come osserva il ricorrente, e rende una motivazione contraddittoria ritenendo la gravità indiziaria per tutte le plurime e reiterate condotte costituenti titoli cautelari, senza valutarne il rilievo ai fini della concretezza del pericolo di recidiva; rende, altresì, una motivazione manifestamente illogica in ordine allo svolgersi nel tempo delle plurime e reiterate illecite attività, per un arco temporale che ha inizio dal 2015, data delle false comunicazioni sociali di cui al capo 11), e non dal 2017, e si sviluppa non solo fino al febbraio 2019, bensì oltre, essendo contestata la permanenza del delitto associativo e di quello previsto dall'art. 648-ter 1 cod. pen., cosi basandosi su una errato punto di partenza del ragionamento, che così inficia in modo manifesto la logicità dell'argomentazione, che deve tendere a verificare se la condotta illecita sia stata occasionale o espressiva di un sistema di vita e quindi di una proclività a delinquere.A tal riguardo questa Corte deve ribadire che, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente (Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212 - 01). 3.2 Il ricorso è anche fondato quanto alla illogicità manifesta nella valutazione dell'ultima sentenza, emessa nel luglio 2022 dal Tribunale civile di Trapani, che dichiarava il fallimento degli indagati quali partecipi della holding di famiglia: la dichiarazione di fallimento per un verso consolida il quadro indiziario, a parere del Tribunale del riesame, per altro verso viene considerata però impeditiva dell'assunzione di ruoli formali per il futuro e, quindi, della probabilità di reiterazione di reati della stessa indole.

Tale valutazione appare manifestamente illogica perché — dopo avere affermato la gravità indiziaria quanto alle condotte di reato, che a Sgroi sono contestate anche con ruoli 'di fatto' — dalla dichiarazione di fallimento non può trarsi il convincimento che Sgroi non possa reiterare analoghi delitti perché non potrà ricoprire ruoli di 'diritto'.

A tal ultimo riguardo il Tribunale dovrà confrontarsi con il principio per cui il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, principio già richiamato quanto alla medesima indole delle condotte che si vogliono evitare, ma rilevante anche quanto al profilo della concretezza soggettiva del pericolo, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione: per altro proprio con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta, questa Corte ha precisato che il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, co.1 lett. c) c.p.p. non può essere escluso in assoluto dall'attuale assenza in capo all'indagato di cariche sociali in altre società (Sez. 5, Sentenza n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274403 - 02). 3.3 Anche fondato è il ricorso allorché lamenta una motivazione contraddittoria in ordine al profilo della attualità del pericolo di reiterazione, perché l'ordinanza impugnata non si confronta con le due richiamate condotte, quella associativa e quella di autoriciclaggio, contestate e ritenute in sede di gravità indiziaria come permanenti, e che in sé potrebbero rilevare in relazione alla attualità dell'esigenza cautelare in esame.

Va qui richiamato il principio per cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez.2 n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01).

4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame, che provvederà alla nuova valutazione delle esigenze di cautela alla luce dei principi in precedenza evi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI PALERMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ovvero rigettarsi il medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza emessa il 19 settembre 2022, annullava l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Trapani che aveva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione per delinquere (capo 1) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], finalizzato alla commissione dei delitti di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e altro, nonché per i delitti fine di: bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, \J\ il padre Carmelo nella qualità di amministratore di fatto e/o di diritto della Origina! [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione per aver distratto l'intero compendio aziendale a mezzo di cessione senza contropartita alla società [OSCURATO:SOCIETA], amministrata da [OSCURATO:PERSONA] come amministratore legale e/o di fatto, successivamente da questa alla [OSCURATO:SOCIETA] sempre amministrata da [OSCURATO:PERSONA], sempre come amministratore legale e/o di fatto, attraverso la fittizia interposizione della [OSCURATO:PERSONA] srls, della quale [OSCURATO:PERSONA], moglie e madre degli Sgroi, era amministratrice di diritto e/o di fatto (capo 2); il delitto di autoriciclaggio (capo 4); le successive condotte risultavano contestate solo a [OSCURATO:PERSONA], padre di Gianluca: la bancarotta fraudolenta impropria per distrazione di euro 58.000,00 e di euro 46.560,00 distratti dalla Origina! [OSCURATO:PERSONA] (capo 8), bancarotta fraudolenta documentale impropria in relazione alla Origina! [OSCURATO:PERSONA] (capo 9), omesso deposito delle scritture contabili (capo 10), fatti di bancarotta fraudolenta impropria da false comunicazioni sociali (capo 11) e per aver cagionato il fallimento a mezzo di operazioni dolose consistite nell'omesso pagamento di imposte e contributi previdenziali per un importo superiore a un milione di euro (capi 11 e 12). Il Tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza cautelare, ritenendo assorbente il profilo di inesistenza delle esigenze di cautela in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e rilevando il difettare per un verso dell'attualità del pericolo, per altro verso della concretezza dello stesso. Quanto al primo profilo, in quanto le condotte contestate si arrestano al febbraio 2019, pur intervenendo la sentenza di fallimento nel settembre del 2019. Quanto al secondo requisito, avendo ritenuto che la dichiarazione di fallimento intervenuta da parte del Tribunale di Trapani il 14 luglio 2022 in ordine alla holding familiare costituita da [OSCURATO:PERSONA], con il padre Carmelo e la madre [OSCURATO:PERSONA], pur rafforzando il quadro indiziario rispetto alla contestazione dell'associazione per delinquere, risultava invece idonea a neutralizzare la possibilità che gli indagati reiterassero tali condotte. In sostanza il Tribunale del riesame, pur a fronte della sistematicità, perduranza e stabilità nel tempo delle condotte contestate, rilevava come l'ordinanza impugnata non avesse dato conto di come l'indagato potesse ancora perseverare nella realizzazione di analoghe condotte. 2. Il ricorso per cassazione proposto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce violazione degli artt. 125 e 309, nonché 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Avrebbe errato il Tribunale del riesame, per un verso, in ordine al requisito della attualità del pericolo di recidiva, dopo aver ritenuto la gravità indiziaria in ordine alla permanenza del delitto associativo e di quello di autoriciclaggio, contestati oltre la data del febbraio 2019, ravvisandovi il ricorrente un vizio motivazionale, ancor più aggravato dalla circostanza che l'ultima delle società risulterebbe essere stata operativa fino alla dichiarazione di fallimento della holding familiare intervenuta il 14 luglio 2022; con il che irragionevole e contraddittoria sarebbe l'ordinanza ora impugnata, allorchè rileva sussistere un «significativo lasso di tempo» fra il tempo del commesso reato e il momento di valutazione delle esigenze cautelari. Per altro verso, la motivazione sarebbe irragionevole quanto alla concretezza, sia perché, dopo aver ritenuto sussistente un grave quadro indiziario, anche a seguito della sentenza di fallimento del 2022 relativamente alla holding familiare, l'ordinanza impugnata non ha tenuto in conto che le condotte di bancarotta contestate siano state realizzate non solo ricoprendo cariche formali, che sarebbero state impedite dalla dichiarazione di fallimento del 2022, ma anche quale amministratore di fatto. L'ordinanza impugnata, inoltre, non avrebbe poi considerato che il concreto pericolo di reiterazione può evincersi anche dalla molteplicità dei fatti contestati. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza, condividendo le ragioni del ricorso. 5. Il difensore dell'indagato con le conclusioni depositate ha dedotto la inammissibilità del ricorso nonché l'infondatezza dello stesso, ritenendo comunque insussistenti i gravi indizi di colpevolezza e rappresentando il ruolo di Gianluca come ignaro delle condotte paterne. 6. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va preliminarmente evidenziato come non si ravvisino, a differenza di quanto dedotto dalla difesa dell'indagato, ragioni di inammissibilità nel ricorso proposto, in quanto l'atto di impugnazione risulta tutt'altro che generico, in quanto è ben chiara la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non ignora le affermazioni del provvedimento censurato (hanno ritenuto la genericità, in assenza di tali requisiti dell'atto di impugnazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). 3. L'ordinanza impugnata annulla nel merito l'ordinanza genetica, dopo avere affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine alla pluralità di titoli cautelari, perché pur avendo ritenuto la sistematicità, stabilità e perduranza nel tempo dell'attività illecita contestata, non avrebbe rilevato ulteriori elementi che possano comprovare che l'indagato possa perseverare nella realizzazione di analoghe condotte di reato. [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza applicativa della misura cautelare (fol. 91), chiariva come il carattere stabile, ramificato e perdurante dell'attività illecita, con ampia distrazione dei beni aziendali e con un complesso meccanismo, oltre che con il permanente coinvolgimento dei tre indagati, rendesse concreto il pericolo di reiterazione di analoghe condotte. 3.1 Fondato è il profilo di censura relativo alla concretezza del pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle dei reati per cui si procede. Va evidenziato come anche solo il riferimento alla gravità della condotta e alle modalità di esplicazione della stessa, ai fini della valutazione della personalità dell'indagato e della proclività a delinquere, può avere rilievo in ordine al pericolo di reiterazione. Difatti il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità in astratto del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una \\ 4 prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 0; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 - 01, che rilevava come le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose). D'altro canto, a tale ultimo proposito, va anche richiamato il principio per cui, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) c.p.p., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, come rileva il ricorrente a proposito del caso in esame, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto (Sez. 3, n. 3661/14 del 17 dicembre 2013, Tripicchio e altri, Rv. 258053). Inoltre, in tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016 - dep. 09/12/2016, Petroni, Rv. 26844401, fattispecie in cui la S.C. ha considerato "della stessa specie", agli effetti di cui all'art. 274 lett. c), il reato di bancarotta documentale e quello di uso di atto falso, che l'imputato aveva commesso per coprire condotte di distrazione). Con tali principi, invece, l'ordinanza impugnata non si confronta, come osserva il ricorrente, e rende una motivazione contraddittoria ritenendo la gravità indiziaria per tutte le plurime e reiterate condotte costituenti titoli cautelari, senza valutarne il rilievo ai fini della concretezza del pericolo di recidiva; rende, altresì, una motivazione manifestamente illogica in ordine allo svolgersi nel tempo delle plurime e reiterate illecite attività, per un arco temporale che ha inizio dal 2015, data delle false comunicazioni sociali di cui al capo 11), e non dal 2017, e si sviluppa non solo fino al febbraio 2019, bensì oltre, essendo contestata la permanenza del delitto associativo e di quello previsto dall'art. 648-ter 1 cod. pen., cosi basandosi su una errato punto di partenza del ragionamento, che così inficia in modo manifesto la logicità dell'argomentazione, che deve tendere a verificare se la condotta illecita sia stata occasionale o espressiva di un sistema di vita e quindi di una proclività a delinquere.A tal riguardo questa Corte deve ribadire che, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente (Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212 - 01). 3.2 Il ricorso è anche fondato quanto alla illogicità manifesta nella valutazione dell'ultima sentenza, emessa nel luglio 2022 dal Tribunale civile di Trapani, che dichiarava il fallimento degli indagati quali partecipi della holding di famiglia: la dichiarazione di fallimento per un verso consolida il quadro indiziario, a parere del Tribunale del riesame, per altro verso viene considerata però impeditiva dell'assunzione di ruoli formali per il futuro e, quindi, della probabilità di reiterazione di reati della stessa indole. Tale valutazione appare manifestamente illogica perché — dopo avere affermato la gravità indiziaria quanto alle condotte di reato, che a Sgroi sono contestate anche con ruoli 'di fatto' — dalla dichiarazione di fallimento non può trarsi il convincimento che Sgroi non possa reiterare analoghi delitti perché non potrà ricoprire ruoli di 'diritto'. A tal ultimo riguardo il Tribunale dovrà confrontarsi con il principio per cui il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, principio già richiamato quanto alla medesima indole delle condotte che si vogliono evitare, ma rilevante anche quanto al profilo della concretezza soggettiva del pericolo, atteso che l'oggetto del "periculum" è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione: per altro proprio con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta, questa Corte ha precisato che il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, co.1 lett. c) c.p.p. non può essere escluso in assoluto dall'attuale assenza in capo all'indagato di cariche sociali in altre società (Sez. 5, Sentenza n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274403 - 02). 3.3 Anche fondato è il ricorso allorché lamenta una motivazione contraddittoria in ordine al profilo della attualità del pericolo di reiterazione, perché l'ordinanza impugnata non si confronta con le due richiamate condotte, quella associativa e quella di autoriciclaggio, contestate e ritenute in sede di gravità indiziaria come permanenti, e che in sé potrebbero rilevare in relazione alla attualità dell'esigenza cautelare in esame. Va qui richiamato il principio per cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez.2 n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01). 4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame, che provvederà alla nuova valutazione delle esigenze di cautela alla luce dei principi in precedenza evi
Sentenza Cassazione n. 18905/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris