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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45258/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha conclusa chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 16/11/2020 del Tribunale di Savona, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento, di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen., e di minaccia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.

Con tale motivo, il ricorrente deduce la violazione o l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello di Genova ritenuto che le cose danneggiate dall'imputato - segnatamente, la specchiera di un mobile e i vetri degli infissi della cucina e della camera da letto di un alloggio, di proprietà del Comune di Millesimo, assegnato al progetto Sistema di Protezione per [OSCURATO:PERSONA] e Rifugiati (SPRAR) - costituissero «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici», ai sensi del n. 7) dell'art. 625 cod. pen., richiamato dall'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen., nonostante il suddetto progetto non fosse svolto dallo Stato o da un ente pubblico, condizione necessaria, ad avviso dello stesso ricorrente, per potere ritenere che si tratti di «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici», ma da una cooperativa, cioè da un soggetto privato. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo non è fondato, nei termini che seguono.

Al ricorrente è stato attribuito il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen., il quale punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, tra l'altro, le cose altrui costituite da «edifici pubblici o destinati ad uso pubblico» o da «altre delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625».

Quest'ultima richiamata disposizione contempla, a sua volta, tra l'altro, le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici» e le cose «destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità».

Si tratta, dunque, di un unico reato con una pluralità di fattispecie tra loro equivalenti.

Ciò rammentato, non è contestato che il ricorrente aveva danneggiato la specchiera di un mobile e i vetri degli infissi della cucina e della camera da letto di un alloggio, di proprietà del Comune di Millesimo, assegnato al progetto Sistema di Protezione per [OSCURATO:PERSONA] e Rifugiati (SPRAR), gestito da una cooperativa.

Fatte tali due brevi premesse, in diritto e in fatto, la Corte d'appello di Genova ha ritenuto che il danneggiamento dei suddetti beni integrasse la fattispecie del danneggiamento di «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici».

La Corte di cassazione ha chiarito che deve intendersi edificio pubblico quello che - indipendentemente dal soggetto pubblico o privato che ne sia il proprietario - sia sede di un ufficio pubblico (Sez. 1, n. 4126 del 18/03/1986, Alemanno, Rv. 172794-01).

Anche alla luce di tale definizione, non è possibile ritenere che i beni danneggiati dall'imputato fossero cose esistenti in un «uffici[o] pubblic[o]», atteso che l'edificio nel quale esse si trovavano non ospitava, in effetti, uffici dell'amministrazione pubblica (statale, regionale o locale).

La stessa Corte di cassazione ha peraltro chiarito - con un risalente ma mai smentito indirizzo - che deve intendersi stabilimento pubblico qualsiasi complesso di opere e attrezzature attualmente destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, la cui qualificazione, pertanto, è determinata esclusivamente dal fine di pubblico interesse o utilità cui il predetto complesso è destinato, indipendentemente, quindi, dal fatto che esso appartenga a privati, che sia gestito direttamente dall'amministrazione o da privati, che vi abbia o no accesso il pubblico (Sez. 2, n. 7134 del 10/03/1972, Schiattarella, Rv. 122164; Sez. 2, n. 274 del 09/02/1970, dep. 1971, Garbeis, Rv. 117007-01; Sez. 1, n. 74 del 20/01/1970, Lupi, Rv. 114604-01.

Il ricordato indirizzo è stato peraltro recentemente richiamato da Sez. 5, n. 51105 del 03/10/2019, Oliveti, Rv. 278317- 01).

È pure di interesse rammentare come la Suprema Corte abbia ritenuto la sussistenza del furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici nei casi di: furto commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico (Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, Gualdi, Rv. 272648-01; Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Papi, Rv. 253323-01); impossessamento di assegni e carte di credito sottratte dai locali di Poste italiane, attualmente costituenti una s.p.a., in quanto il servizio postale ha conservato natura pubblicistica, in ragione dell'interesse squisitamente pubblico che continua a perseguire, con la conseguenza che i locali nei quali detto servizio si svolge assumono la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico, in vista della loro destinazione, concernente attività di indiscutibile interesse pubblico (Sez. 4, n. 2333 del 28/11/2017, dep. 2018, Dell'Ovo, Rv. 271756-01; Sez. 4, n. 39257 del 20/09/2011, Christoph, Rv. 251435-01); furto commesso in un ufficio dell'Istituto nazionale di assicurazione, essendo la natura pubblicistica di tale Istituto caratterizzata dall'interesse di preminente interesse generale che a suo mezzo persegue lo Stato (Sez. 2, n. 1235 del 13/05/1968, Turchi, Rv. 109378-01).

Si è invece escluso che la banca possa considerarsi quale stabilimento pubblico, trattandosi di un ente privato che esercita un'attività commerciale destinata alla produzione di un servizio, atteso che, ai fini della qualificazione di un ufficio come «pubblico», rileva esclusivamente la sua destinazione allo svolgimento di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità perseguita, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico (Sez. 5, n. 13067 del 28/10/2015, dep. 2016, Lazzeri, Rv. 266183).

Tornando al caso in esame, alla luce del ricordato, e condiviso dal Collegio, indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa la nozione di stabilimento pubblico, appare indubbio come l'alloggio di proprietà comunale assegnato a un progetto di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, costituendo un complesso destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse, quale è, evidentemente, l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, fosse, in ragione di tale destinazione, uno stabilimento pubblico - senza che possa rilevare, in senso contrario, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il fatto la predetta funzione di pubblico interesse fosse espletata dall'amministrazione pubblica non direttamente ma indirettamente, avvalendosi di una cooperativa privata -, con la conseguenza che la specchiera e i vetri degli infissi danneggiati dall'imputato devono ritenersi cose esistenti in uno stabilimento pubblico.

Nessuna violazione o erronea applicazione della legge penale ha dunque commesso la Corte d'appello di Genova col ritenere l'integrazione, nel caso in esame, della fattispecie di cui all'art. 635, secondo comma, ri. 1), cod. pen., con riguardo, in particolare, alla fattispecie del danneggiamento di cose esistenti in stabilimenti pubblici.

2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha conclusa chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del 16/11/2020 del Tribunale di Savona, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento, di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen., e di minaccia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente deduce la violazione o l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello di Genova ritenuto che le cose danneggiate dall'imputato - segnatamente, la specchiera di un mobile e i vetri degli infissi della cucina e della camera da letto di un alloggio, di proprietà del Comune di Millesimo, assegnato al progetto Sistema di Protezione per [OSCURATO:PERSONA] e Rifugiati (SPRAR) - costituissero «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici», ai sensi del n. 7) dell'art. 625 cod. pen., richiamato dall'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen., nonostante il suddetto progetto non fosse svolto dallo Stato o da un ente pubblico, condizione necessaria, ad avviso dello stesso ricorrente, per potere ritenere che si tratti di «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici», ma da una cooperativa, cioè da un soggetto privato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo non è fondato, nei termini che seguono. Al ricorrente è stato attribuito il reato di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen., il quale punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, tra l'altro, le cose altrui costituite da «edifici pubblici o destinati ad uso pubblico» o da «altre delle cose indicate nel numero 7) dell'art. 625». Quest'ultima richiamata disposizione contempla, a sua volta, tra l'altro, le «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici» e le cose «destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità». Si tratta, dunque, di un unico reato con una pluralità di fattispecie tra loro equivalenti. Ciò rammentato, non è contestato che il ricorrente aveva danneggiato la specchiera di un mobile e i vetri degli infissi della cucina e della camera da letto di un alloggio, di proprietà del Comune di Millesimo, assegnato al progetto Sistema di Protezione per [OSCURATO:PERSONA] e Rifugiati (SPRAR), gestito da una cooperativa. Fatte tali due brevi premesse, in diritto e in fatto, la Corte d'appello di Genova ha ritenuto che il danneggiamento dei suddetti beni integrasse la fattispecie del danneggiamento di «cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici». La Corte di cassazione ha chiarito che deve intendersi edificio pubblico quello che - indipendentemente dal soggetto pubblico o privato che ne sia il proprietario - sia sede di un ufficio pubblico (Sez. 1, n. 4126 del 18/03/1986, Alemanno, Rv. 172794-01). Anche alla luce di tale definizione, non è possibile ritenere che i beni danneggiati dall'imputato fossero cose esistenti in un «uffici[o] pubblic[o]», atteso che l'edificio nel quale esse si trovavano non ospitava, in effetti, uffici dell'amministrazione pubblica (statale, regionale o locale). La stessa Corte di cassazione ha peraltro chiarito - con un risalente ma mai smentito indirizzo - che deve intendersi stabilimento pubblico qualsiasi complesso di opere e attrezzature attualmente destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità, la cui qualificazione, pertanto, è determinata esclusivamente dal fine di pubblico interesse o utilità cui il predetto complesso è destinato, indipendentemente, quindi, dal fatto che esso appartenga a privati, che sia gestito direttamente dall'amministrazione o da privati, che vi abbia o no accesso il pubblico (Sez. 2, n. 7134 del 10/03/1972, Schiattarella, Rv. 122164; Sez. 2, n. 274 del 09/02/1970, dep. 1971, Garbeis, Rv. 117007-01; Sez. 1, n. 74 del 20/01/1970, Lupi, Rv. 114604-01. Il ricordato indirizzo è stato peraltro recentemente richiamato da Sez. 5, n. 51105 del 03/10/2019, Oliveti, Rv. 278317- 01). È pure di interesse rammentare come la Suprema Corte abbia ritenuto la sussistenza del furto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici nei casi di: furto commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico (Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, Gualdi, Rv. 272648-01; Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Papi, Rv. 253323-01); impossessamento di assegni e carte di credito sottratte dai locali di Poste italiane, attualmente costituenti una s.p.a., in quanto il servizio postale ha conservato natura pubblicistica, in ragione dell'interesse squisitamente pubblico che continua a perseguire, con la conseguenza che i locali nei quali detto servizio si svolge assumono la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico, in vista della loro destinazione, concernente attività di indiscutibile interesse pubblico (Sez. 4, n. 2333 del 28/11/2017, dep. 2018, Dell'Ovo, Rv. 271756-01; Sez. 4, n. 39257 del 20/09/2011, Christoph, Rv. 251435-01); furto commesso in un ufficio dell'Istituto nazionale di assicurazione, essendo la natura pubblicistica di tale Istituto caratterizzata dall'interesse di preminente interesse generale che a suo mezzo persegue lo Stato (Sez. 2, n. 1235 del 13/05/1968, Turchi, Rv. 109378-01). Si è invece escluso che la banca possa considerarsi quale stabilimento pubblico, trattandosi di un ente privato che esercita un'attività commerciale destinata alla produzione di un servizio, atteso che, ai fini della qualificazione di un ufficio come «pubblico», rileva esclusivamente la sua destinazione allo svolgimento di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità perseguita, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico (Sez. 5, n. 13067 del 28/10/2015, dep. 2016, Lazzeri, Rv. 266183). Tornando al caso in esame, alla luce del ricordato, e condiviso dal Collegio, indirizzo della giurisprudenza di legittimità circa la nozione di stabilimento pubblico, appare indubbio come l'alloggio di proprietà comunale assegnato a un progetto di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, costituendo un complesso destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse, quale è, evidentemente, l'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati, fosse, in ragione di tale destinazione, uno stabilimento pubblico - senza che possa rilevare, in senso contrario, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il fatto la predetta funzione di pubblico interesse fosse espletata dall'amministrazione pubblica non direttamente ma indirettamente, avvalendosi di una cooperativa privata -, con la conseguenza che la specchiera e i vetri degli infissi danneggiati dall'imputato devono ritenersi cose esistenti in uno stabilimento pubblico. Nessuna violazione o erronea applicazione della legge penale ha dunque commesso la Corte d'appello di Genova col ritenere l'integrazione, nel caso in esame, della fattispecie di cui all'art. 635, secondo comma, ri. 1), cod. pen., con riguardo, in particolare, alla fattispecie del danneggiamento di cose esistenti in stabilimenti pubblici. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricor
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