CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14129/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentati e difesi dall'avvocatoAgostino [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], già MINISTERODELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro e del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 34/2024depositata il 26/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 34/2024, pubblicata il 26 febbraio 2024, la Corted’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello proposto, tra gli altri, daPaola Agliata, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IdaSperanza, avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Enna, cosìNumero registro generale 18143/2024Numero sezionale 2246/2026Numero di raccolta generale 14129/2026Data pubblicazione 14/05/2026confermando il rigetto dell’originaria domanda volta al riconoscimentodell’anzianità di servizio da loro maturata presso due diversi istitutiscolastici, che, fino all’anno scolastico 1999/2000, erano state “scuolelegalmente riconosciute” e dall’anno scolastico 2000/2001 erano divenute“scuole paritarie”.2. Avverso la sentenza di secondo grado, ricorrono i lavoratori con ricorsoaffidato a un unico motivo.Il Ministero dell’istruzione e del merito, già Ministero dell’Università e dellaRicerca, e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia resistono con unicocontroricorso.3. Con provvedimento del 14 febbraio 2025, il Consigliere delegato dalPresidente della Quarta Sezione ha formulato una proposta di definizioneaccelerata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c.I ricorrenti, con istanza del 21 marzo 2025, hanno chiesto la decisione,salvo poi rinunciare al ricorso in data 29 aprile 2026, con atto ritualmentecomunicato ai controricorrenti a cura della cancelleria il 30 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La rinunzia dei ricorrenti, pur ritualmente comunicata, alla datadell’adunanza camerale non risultava accettata dai controricorrenti.Poiché nel giudizio di legittimità la mancata rituale accettazione rilevasolo ai fini della determinazione delle spese, va dichiarata l’estinzione delprocesso.2. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, ritiene il Collegio didoverle porre a carico dei ricorrenti, i quali hanno rinunciato al ricorsodopo che, formulata una proposta di definizione accelerata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., essi stessi avevano chiesto la decisione.Non ricorrono invece le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, atteso che la norma trova applicazione solo nelleipotesi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilitàNumero registro generale 18143/2024Numero sezionale 2246/2026Numero di raccolta generale 14129/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’impugnazione e non è suscettibile di interpretazione analogica (Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 2526 del 03/02/2025).Neppure può procedersi all'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.,poiché la rinuncia al giudizio, pur formulata successivamente alla richiestadi discussione della proposta di definizione, fa comunque venir menol'interesse alla pronuncia e la proposta non può trovare conferma, conconseguente mancanza di conformità tra la stessa e l'esito della decisione(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9872 del 15/04/2025). P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole incomplessivi euro 3.000 per compensi professionali, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]