CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1864/2014 del ruolo generale, proposto DA E QUITALIA S UD S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, al Viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del responsabile del contenzioso esattoriale della Direzione Generale del Lazio, avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei poteri conferitile dal Direttore Generale, Dr. [OSCURATO:PERSONA], con procura del 27 giugno 2013 a rogito del notaio Marco de Luca in Roma (rep. 38.359 – racc. 21.227), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46B64 H501 C), con studio in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 18. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] L OFFREDI N ADA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69S52 C858 D), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RM), il 12 novembre 1969, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 57L18 H501 K), con studio in Roma, al P.le [OSCURATO:PERSONA] n. 42. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 161/6/2013 della Commissione tributaria regionaledel Lazio (Roma), depositata il 28 maggio 2013 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 20 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 140-bis disp. att./trans., secondo periodo, cod. proc civ.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’impugnata sentenza la suindicata Commissione regionale accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvero la sentenza n. 313/65/2011 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo non regolarmente notificato l’atto presupposto (cartella esattoriale n. 09720020124550771) all’intimazione di pagamento impugnata n. 09720089044022662/000 (dell’importo di 47.131,18 €), reputando così prescritta le relative pretese tributarie; 2.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione contro la suddetta pronuncia, notificandolo in data 13/16 gennaio 2014, articolando tre motivi di impugnazione; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 25 febbraio 2014, chiedendo che l’impugnazione venisse respinta; 4.con ordinanza del 6 dicembre 2018 questa Corte disponeva, sulla scorta della richiesta della contribuente di sospensione del procedimento avanzata il 21/22 novembre 2018, il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire alla stessa di aderire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, reputando sussistente la lite tributaria, suscettiva di definizione a mente del citato decreto legge, benchè non fosse stata evocata in giudizio l’Agenzia delle Entrate, in ragione della contestazione della pretesa anche per l’eccepita prescrizione della stessa; 5.[OSCURATO:PERSONA] depositava in data 5 giugno 2019 copia della domanda di definizione agevolata, proposta ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, concernente la pretesa in oggetto (di cui alla cartella di pagamento n. 09720020124550771), ricevuta dall’Agenzia delle Entrate con protocollo 0934324–30/05/2019-I e munita della prova (cfr. modello F24) del versamento della prima delle venti rate del pagamento ritenuto dovuto (pari a 1.993,50 € su di un valore della controversia indicato in 13.289,98 €), eseguito il 28 maggio 2019; 6. con nota del 9 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, assumendo di aver regolarmente versato le rate successive alla prima e ponendo in rilievo che in assenza di istanza di trattazione del procedimento entro il 31 dicembre 2020 il processo deve essere dichiarato estinto; 7.con nota del 10 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha insistito per l’accoglimento del ricorso, segnalando che nessuna somma è stata versata dalla contribuente a seguito della richiesta di rinvio del giudizio per aderire alla definizione agevolata; CONSIDERATA l’opportunità, anche in ragione delle menzionate contestazioni della ricorrente, di verificare l’esito della procedura di definizione agevolata di cui alla suindicata domanda avanzata dalla contribuente, P . Q . M . la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone acquisirsi informazioni scritte dall’Agenzia dell’Entrate entro il termine di giorni novanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, in ordine all’esito della procedura di definizione agevolata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con domanda contrassegnata dal protocollo n. 0934324–30.05, 2019-I, in relazi