CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21367/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2895 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 1024/2021 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 28/12/2021 R.G.N. 258/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15753/2022Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 21367/20261. La Corte di Appello di Bologna, per quanto qui ancora inrilievo, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps,riformando parzialmente la sentenza gravata, rigettaval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avvisodi addebito n. 33920180000960187000, avente ad oggetto leagevolazioni contributive godute dall’azienda nel periodo daaprile 2017 a settembre 2017, revocate per effetto del DURCnegativo del febbraio 2018.2. Avverso detta pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.con tre motivi.3. L’Inps è resistente con mandato.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deposita altresì memorie in vistadell’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione e comunque il travisamento delle prove, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.La società ricorrente lamenta l’omessa valutazione “di piùcircostanze” (così in ricorso), nello specifico prove testimonialie documenti (cfr. pag. 12 et ss.), che, assume, avrebberodeterminato l’erroneità della motivazione.Insiste ancora, quanto all’avviso di addebito n. 339 201700000400 (relativo alle irregolarità contributive “sisma” ed“extrasisma” da cui poi deriva la richiesta di regolarizzazione del14.2.2018 e poi l’avviso di addebito innanzi indicato nei ‘Fatti dicausa’ n. 339 2018 0009602 88 000), che la società ebbe apresentare domanda di rateizzazione, mai rigettata dall’INPS, dimodo che illegittima è l’emissione dell’avviso di addebito pNeurm ecrou rie gistro generale 15753/2022Numero sezionale 2895/2026è causa, essendosi ancora in attesa del piano di ammortaNmumeerno tdoi r.a c colta generale 21367/2026Al riguardo, per supportare l’affermazione, è fatto rinvio Daalt a pubblicazione 23/06/2026contenuto di documenti e testimonianze.1.2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è nel restoinfondato.E’ inammissibile non solo perché, sotto lo schermo dellaviolazione di legge, richiede in realtà una rivalutazione delleprove costituende e costituite (come peraltro emerge dallastessa lettera del ricorso in cui è chiesto di rivalutare “piùcircostanze” – cfr. pag. 12 del ricorso), ma anche, a monte, permancato confronto con il decisum.Risulta infatti dalla sentenza impugnata che per l’omissionecontributiva di cui innanzi si è detto, la società riceveva avvisodi addebito in data 16.3.2017 (cfr. sentenza pag. 7; cfr. anchepiù avanti quanto si dirà nell’esame del secondo mezzo),rispetto al quale non muoveva alcuna contestazione, né azionegiudiziaria, nello specifico opposizione nel termine perentorio exart. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, così rendendo irretrattabili icrediti portati da detto avviso.Tale passaggio della motivazione non è in alcun modo censuratodal mezzo (cfr. innanzi p. 2 e 2.1.) che, quindi, già per ciò solo,non si confronta in modo adeguato con il segno della decisione.A tanto va aggiunto peraltro che – sempre secondo quantoemerge dalla pronunzia – l’avviso per cui è causa è ancorato alsuccessivo evolversi della vicenda.Emerge, infatti, dalla pronunzia impugnata che nel febbraio del2018, in ragione delle riscontrate e permanenti violazionicontributive, l’INPS inoltrava alla società ricorrente percassazione invito alla regolarizzazione, con fissazione all’uopo diun termine, solo scaduto il quale, veniva disposto – inconseguenza delle accertate irregolarità e del DURC negaNtiuvmoer o– re gistro generale 15753/2022Numero sezionale 2895/2026il recupero delle agevolazioni di cui all’avviso di addebitoNu mqeuroi dii nra ccolta generale 21367/2026rilievo (cfr. sentenza pag. 7). Data pubblicazione 23/06/2026Solo a seguito del Durc negativo e della revoca delleagevolazioni, in data 23.2.2019, la società provvedeva alpagamento delle somme in contestazione.1.3. Così ricostruito il segno della decisione, sono evidenti iprofili di inammissibilità, in quanto il mezzo risulta in parte quainconferente con il percorso motivazionale della Corteterritoriale che, premessa la vicenda contributiva “a monte”, haancorato la correttezza dell’operata revoca anche alla scadenzadel termine concesso dall’Inps per la regolarizzazione con notadel 14.2.2018, senza che la società a tanto provvedesse.Tale nucleo della decisione resta saldo e non è affatto inciso dalmotivo, lasciando evaporare del tutto la dedotta mancatavalutazione della richiesta di rateizzazione.1.4. Fermo quanto già osservato ai punti 1.2. ed 1.3., rimarcail Collegio anche l’infondatezza della doglianza, stante lacorrettezza dell’affermazione contenuta nella pronunziaimpugnata in ordine all’irretrattabilità dei crediti in ragione dellamancata impugnazione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, lamancata impugnazione della cartella (o dell'avviso di addebitoINPS) entro il termine perentorio di 40 giorni di cui all’art. 24d.lgs. n. 46 del 1999 determina la cosiddetta stabilizzazione deldebito, la sua irretrattabilità, precludendo ogni contestazionerelativa alla pretesa originaria, compresa quella dellaprescrizione già maturata prima della notifica della cartella odell’avviso (cfr. Cass. n. 20791/2019; Cass. n. 2428/2019;Cass. n. 9787/2020; Cass. Sez. U. n. 23397/2016 egiurisprudenza ivi citata).2. Con la seconda doglianza è dedotta la violazione e Nufmaelrsoa re gistro generale 15753/2022Numero sezionale 2895/2026applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’avviso di aNdudmeerbo idti ora ccolta generale 21367/2026per contributi previdenziali non opposto dal contribuente ex arDta.t a pubblicazione 23/06/202624 del d.lgs. n. 46 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.E’ lamentata l’erroneità della pronunzia nella parte in cui haaffermato la sussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dell’obbligo di impugnazione dell’avviso di addebito33920170000170000, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del1999, al difetto di detta azione conseguendo l’irretrattabilità delcredito Inps.2.1. Non si sottrae alla scure dell’inammissibilità la secondadoglianza, al pari della prima, asimmetrica rispetto al percorsomotivazionale della pronunzia, qui richiamato quanto giàosservato ai punti 1.2. ed 1.3., senza tacere che essa è altresìinfondata.2.2. Breviter basta qui ribadire che, se è vero che rispettoall’avviso di addebito n. 33920170000170000 del 16.3.2017 (enon del 9.8.2018 come erroneamente indicato in ricorso a pag.17) effettivamente vengono svolte in sentenza considerazioni -peraltro, come già detto, corrette, relativamente alla definitivitàdel credito in ragione della mancata proposizione dell’azione exart. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - la revoca delle agevolazionida parte dell’Inps è ancorata al mancato rispetto dei terminiconcessi con successiva nota Inps del 14.2.2018 per laregolarizzazione.Il mezzo resta dunque inefficace perché in alcun modo scalfisceo attinge tale nucleo della motivazione.Di qui l’inammissibilità, anticipata in premessa, oltre chel’infondatezza come già rilevata al punto 1.4.3. Con il residuo censorio è lamentata la violazione e Nufmaelrsoa re gistro generale 15753/2022Numero sezionale 2895/2026applicazione dell’art. 1175 della l. n. 296 del 2006 in merNiutmoe roa dlli ara ccolta generale 21367/2026perdita retroattiva dei benefici normativi e contributivi peDrat a pubblicazione 23/06/2026irregolarità del DURC ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c.3.1. Il motivo è inammissibile.La questione non risulta posta nei gradi di merito (cfr. sentenzaimpugnata), sicché essa è nuova e come tale inammissibile insede di legittimità, né parte ricorrente in cassazione, cosìviolando il disposto dell’art. 366 c.p.c., sub specie diautosufficienza, deduce dove e quando detto thema sarebbestata proposto.4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.5. Nulla per le spese non avendo l’INPS svolto attività difensiva.6. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, laCorte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto,per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteNumero registro generale 15753/2022Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 21367/2026Data pubblicazione 23/06/2026