CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 44736/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 7/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BRINDISI in data 19/01/2015 aveva condannato RUGGERI Sabrina a pena di giustizia per il reato di arbitraria invasione di un immobile di edilizia popolare, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, commesso a BRINDISI il 12/03/2012 fino alla data della pronuncia in appello. RUGGERI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce un unico motivo in più punti, testo a prospettare una differente ricostruzione del fatto: il 12/03/2012, al momento del sopralluogo della p.g., su posto non vi erano segni di forzatura che facessero immaginare una occupazione abusiva; la CORTE aveva disatteso la richiesta difensiva ex art. 507 cod. proc. pen. di sentire come testimone l'arch. Costantini, titolare della pratica di assegnazione dell'alloggio, dalla quale sarebbe potuta emergere una continuità fra l'imputata e la precedente proprietaria, da poco deceduta; il reato sarebbe estinto per prescrizione, poiché dal momento dell'accertamento alla pronuncia in appello i relativi termini sarebbero decorsi. Il ricorso é inammissibile. L'iter argomentativo del provvedimento impugnato, conforme alla decisione di primo grado, appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Sussiste una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. Il ricorso, articolato in fatto, è quindi inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La CORTE di APPELLO ha fornito congrua e logica motivazione: - sul fatto che l'immobile in questione fosse stato assegnato a tale signora MARTUCCI, deceduta qualche giorno prima del sopralluogo, e che era stato occupato dall'imputata e dal suo nucleo familiare poco dopo la morte della titolare; - sul carattere meramente ipotetico della ospitalità data da MARTUCCI a RUGGERI. In termini non sicuri ciò era stata avanzato dalla difesa, e correttamente il Collegio di appello ha rilevato che non era stato sostenuto nemmeno dalla diretta interessata, rimasta in silenzio, sottrattasi per questo a ogni verifica in contraddittorio. Quanto infine alla evocata prescrizione, tale censura è superata dalla contestazione del reato in termini di permanenza fino alla pronuncia in appello, e dal fatto che la difesa si sia limitata sul punto a una generica negatoria, senza documentare una cessazione dell'occupazione compatibile col decorso del termine prescrizionale, sollecitando invece un accertamento a questa S.C., che è estraneo - in quanto fattuale - al giudizio di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 Il