CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 35289/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero ( [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ) [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze,. il 18 marzo 2022/ ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Prato il 22 aprile 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione/a fine di cessione,di eroina (art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso 1'8 agosto 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e 23 e 23-bis del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 137, e successive modificazioni, e, nel contempo, difetto di motivazione. Avendo, infatti, l'imputato detenuto richiesto personalmente, e non già tramite Difensore, di partecipare all'udienza, la Corte di appello ha ritenuto che il mancato rispetto delle forme fosse ostativo ed ha rigettato la domanda (v. p. 8 della sentenza impugnata). Si sarebbe, pertanto, determinata una nullità, avendo l'imputato diritto a partecipare, come puntualizzato dalla S.C., con richiamo a Sez. 6, n. 15139 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Zitouni, Rv. 283143, e a Sez. 6, n. 21429 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non mass. 2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione del comma 7 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e di manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione. 2.3. Tramite l'ultimo motivo censura la ritenuta violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla mancata esclusione della recidiva. 3. Il P.G., nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023, ritenuta fondato il primo motivo, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. 4.Con memoria del 30 maggio 2023, pervenuta il giorno seguente, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.2. Va premesso che dall'accesso diretto agli atti, consentito atteso il tipo di vizio denunziato, risulta che, emesso il settembre 2021 decreto di citazione in appello per l'udienza del 18 marzo 2022, tale decreto è stato notificato a mani proprie/ il 6 settembre 2021 al detenuto [OSCURATO:PERSONA], che contestualmente ha chiesto di partecipare all'udienza,' che tale richiesta è stata respinta il 17 marzo 2021 in quanto proveniente da soggetto non legittimato e che l'udienza del 18 marzo 2021 si è celebrata in assenza dell'imputato. 3.Ciò posto, conformemente all'opinione del P.G., deve ritenersi essersi verificata una nullità all'udienza in appello del 18 marzo 2022, per lesione del diritto di difesa dell'imputato, il quale aveva diritto a partecipare personalmente al processo e, come si è visto, ne aveva fatto tempestivamente richiesta, con conseguente nullità, che è stata ritualmente eccepita, della sentenza. Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Sez. 6, n. 15139 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Zitouni, Rv. 283143, v. specc. punti nn. 5.1 e 5.2 del "considerato in diritto", pp. 4-6), «In tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni della legge 18 dicembre 2020 n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU». 4. Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso - assorbiti gli ulteriori - discende, di necessità, l'annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, della sentenza, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze, affinchè si celebri nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firen