CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 2029 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona de l legale rappresentantepro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] di Scorpaniello (PEC: [OSCURATO:EMAIL])con domicilio eletto Roma, viale delle Milizie n.114 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ags [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Campanian. 5 152 / 2 0 / 20 depositata i n data 29 / 1 0 /20 2 0 ; Oggetto: rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva avverso l’avviso diaccertamento notificatole per IRES, IVA e IRAP 2012; - la CTP rigettava il ricorso; - la contribuente appellava tale pronuncia; la CTR con la sentenza qui gravata rigettava l’impugnazione confermando la sentenza impugnata; - ricorr e a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria ; resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate ; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 12 delle preleggi, dell’art. 10 c. 1 Cost., dell’art. 19 c. 1 del TrattatoUE e dell’art. 251 del TFUE per avere la CTR mancato di fare applicazione del principio di prevalente della sostanza sulla forma,non avendo ritenuto che le violazioni contestate dall’ Ufficio fosserosolo formali e non sostanziali; - il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.2727,2729 e 2697 c.c. e in subordine sull’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR fondato la motivazionesu nessun dato fattuale oggettivo ma sulla base della doppia presunzione secondo la quale la distilleria in primo luogo avrebbe potuto recuperare l’alcool nelle bucce di limone e secondariamentetale maggior alcool sarebbe stato impiegato nel ciclodi produzione; - il Collegio ritiene che le questioni poste, riguardanti anche delicati profili di diritto eurounitar io, non siano di immediata rilevanza decisoria; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - invero, il conflitto tra "forma" e "sostanza" nell'applicazione dei tributiarmonizzati è stato infatti risolto nel senso della prevalenza diquest'ultima sia con riguardo all'IVA (CGUE, 15 settembre 2016, causa C - 516/14, Barlis 06) sia con riferimento alle imposte di consumo(CGUE, 2 giugno 2016, causa C - 418114, Roz - Swit); - peraltro, in altro caso tra le stesse parti (Cass. n. 15634/2019) questaCorte ha evidenziato come tale principio costituisca ormai uncriterio consolidato nella giurisprudenza europea, che tuttavia continua a scontrarsi con i sistemi normativi interni, nei quali, all'opposto,assumono tuttora un ruolo predominante le procedure egli adempimenti che la Corte di Giusti zia definisce "formali"; - ne deriva che la distinzione tra i requisiti "sostanziali" e gli adempimenti"formali" risulta di particolare rilevanza in forza sia dellanon perfetta coincidenza della fattispecie che qui si pone con quellaoggetto della pronun cia sopra citata , sia della necessità di approfondimenti quanto alla relazione tra i principi del diritto dell’Unionee le indicazioni dei sistemi giuridici degli Stati membri, anchenon strettamente tributari; - per tali ragioni, si rende necessaria la trat tazione della controversia in sede di pubblica udienza di fronte alla sezione ordinaria; p.q.m. rinv