Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28355/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 ottobre 2020, la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 16 e il 20 maggio 2016, per complessivi giorni cinque.

L'istanza - che era volta ad ottenere la riparazione per l'intero periodo di custodia cautelare sofferto dal 16 maggio al 21 novembre 2016 per un totale di sei mesi e cinque giorni - è stata respinta nel resto.

È stata perciò liquidata in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, la somma complessiva di C 1.179,10 che l'amministrazione dello Stato in persona del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata condannata a pagare.

La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi del reato di tentata estorsione (aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991 n. 203) ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Per questo reato [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a fermo del pubblico ministero il 6 maggio 2016.

Il 20 maggio 2016 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur non convalidando il fermo, applicò all'indagato la custodia cautelare in carcere.

Contestualmente dichiarò la propria incompetenza e dispose la trasmissione degli atti al G.i.p. distrettuale.

In data 1 giugno 2016, il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli emise una nuova ordinanza custodiale ex art. 27 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] rimase detenuto fino al 21 novembre 2016, quando il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., revocò la misura per carenza di gravi indizi.

Il 26 giugno 2017 il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli, su conforme richiesta del pubblico ministero, dispose l'archiviazione del procedimento.

2. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto ingiusta la detenzione che [OSCURATO:PERSONA] ha sofferto dal 16 maggio 2016 al 20 maggio 2016.

Ha ritenuto però che, a partire dall'interrogatorio reso il 20 maggio 2016 nel corso dell'udienza di convalida del fermo, l'indagato abbia tenuto un comportamento gravemente colposo idoneo a determinare il mantenimento della custodia.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza nell'interesse del proprio assistito.

Con un unico articolato motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto integrata la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per il periodo compreso tra il 20 maggio e il 21 novembre 2016.4.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Conclusioni analoghe sono state illustrate, con memoria scritta, dalla Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

3. Nel caso in esame, l'ordinanza privativa della libertà personale fu emessa sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un panificio ubicato a [OSCURATO:PERSONA], che riferì di essere stato vittima di estorsione e riconobbe in fotografia in [OSCURATO:PERSONA] l'autore di questa condotta.

Nell'interrogatorio reso il 20 maggio 2016 di fronte al G.í.p. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si dichiarò estraneo ai fatti e sostenne che il 22 marzo 2016 (quando, secondo l'accusa, si era recato nel panificio) era «sicuramente a casa».Durante la detenzione, gli inquirenti intercettarono i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e i familiari.

In uno di questi colloqui egli invitò la madre ad acquisire le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso di un circolo nel quale era andato il giorno dell'estorsione.

Indicò, dunque, alla madre un alibi diverso da quello fornito in sede di interrogatorio.

Dalle intercettazioni emerse, inoltre, che - essendo stata fissata per il 13 luglio 2016 una ricognizione nelle forme dell'incidente probatorio - il 23 maggio e 1'8 giugno 2016, nel corso di colloqui in carcere, la madre di [OSCURATO:PERSONA] comunicò al figlio detenuto che aveva avvicinato (o fatto avvicinare) Guida e lo aveva spaventato affinché dicesse la verità (testualmente: «io gli feci fare i vermi»; «ho mandato l'imbasciata, ditegli che deve dire la verità ... non deve ritirare la denuncia, deve dire la verità»).

In quei colloqui, [OSCURATO:PERSONA] si disse preoccupato per l'esito dell'incidente probatorio sostenendo che, pur di non essere accusato di falsa testimonianza, Guida lo avrebbe nuovamente accusato dell'estorsione.

Come emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata e del ricorso, in sede di incidente probatorio, [OSCURATO:PERSONA] indicò in [OSCURATO:PERSONA] la persona che aveva riconosciuto in fotografia, disse però di non essere certo che si trattasse dell'autore dell'estorsione che gli era parso meno giovane.

Alla luce di ciò fu avanzata una richiesta di revoca della misura cautelare, che il GIP respinse ritenendo il mancato riconoscimento condizionato dall'attività minatoria, accertata grazie alle intercettazioni ambientali.

Contro l'ordinanza fu proposto appello e, in data 21 novembre 2016, il Tribunale per il riesame dispose la liberazione dell'indagato ritenendo che fosse venuta meno la gravità del quadro indiziario.

I giudici della riparazione riportano ampi stralci dell'ordinanza con la quale fu disposta la liberazione dell'indagato, la cui motivazione è stata utilizzata per archiviare il procedimento.

Sottolineano che quella ordinanza non escluse affatto che Guida fosse stato avvicinato e spaventato dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] o da persone a lei vicine, ma non considerò tale circostanza dirimente perché le dichiarazioni rese dalla persona offesa erano «plausibili» e, soprattutto, perché il dubbio manifestato sull'età dell'estorsore non era una novità dell'incidente probatorio e, di conseguenza, non era inequivocamente ascrivibile all'indebito avvicinamento alla persona offesa da parte dei parenti di [OSCURATO:PERSONA].

Con nota del 14 luglio 2016, infatti, la polizia giudiziaria aveva puntualizzato il contenuto del verbale di individuazione fotografica del 23 marzo precisando che, in quella sede, Guida aveva riconosciuto nella fotografia effigiante [OSCURATO:PERSONA] l'autore dell'estorsione, ma aveva aggiunto che questi gli era parso meno giovane di quanto non apparisse in fotografia.

Dall'ordinanza impugnata emerge che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata archiviata, oltre che per l'esito della ricognizione, anche perché, in tutte le conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] si era proclamato innocente e aveva chiesto alla madre di verificare se fosse possibile documentare la sua presenza in un circolo il giorno dei fatti.

4. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto ingiusta la detenzione che [OSCURATO:PERSONA] ha sofferto dal 16 maggio 2016 al 20 maggio 2016.

Ha sostenuto, in particolare, che fino al 20 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] non contribuì in alcun modo all'emergere di un quadro indiziario che era ex ante idoneo a giustificare la privazione della libertà personale e solo in seguito è stato ridimensionato.

La Corte territoriale ha ritenuto, invece, che fossero connotate da colpa grave, e idonee a determinare il mantenimento della custodia dal 21 maggio al 21 novembre 2016, le seguenti condotte: - l'avere [OSCURATO:PERSONA] dichiarato, nell'interrogatorio del 20 maggio 2016, che il giorno dei fatti era «sicuramente» in casa pur avendo poi chiesto alla madre di acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in un circolo nel quale sarebbe stato presente il giorno dell'estorsione; - l'aver «brigato con la madre», mentre era detenuto, affinché la vittima del tentativo di estorsione, chiamata ad effettuare una ricognizione nelle forme dell'incidente probatorio, non lo riconoscesse.

L'ordinanza impugnata sostiene che, dichiarando di essere stato «sicuramente» in casa, [OSCURATO:PERSONA] mentì e, non indicando agli inquirenti che avrebbe potuto essere stato in un circolo, impedì loro di procedere alla verifica di un alibi astrattamente idoneo a scagionarlo.

Sottolinea, inoltre, che, come risulta dalle intercettazioni ambientali, [OSCURATO:PERSONA] fu informato dalla madre delle attività minatorie volte ad alterare la prova che si sarebbe formata nel corso dell'incidente probatorio e, "brigando" con lei, contribuì al mantenimento della cautela anche dopo la conclusione dell'incidente probatorio.

Il ricorrente obietta: - che, parlando con la madre, [OSCURATO:PERSONA] ipotizzò di poter essere stato al circolo e chiese alla donna di verificare se le riprese delle telecamere di sorveglianza confermassero tale ipotesi; - che si trattava di una ipotesi, e pertanto non si può sostenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia mentito quando dichiarò di essere rimasto in casa e neppure che abbia omesso di fornire agli inquirenti elementi idonei a scagionarlo (non essendo tale una mera ipotesi); - che non si può imputare a [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di un'azione minatoria posta in essere in autonomia da soggetti terzi e non v'è prova che egli sia stato informato in anticipo dell'intenzione dei familiari o abbia concorso nelle attività minatorie riferitegli dalla madre;- che, peraltro, tali attività minatorie non sono state accertate.

5. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possano rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di tacere o mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419).

Nell'attribuire rilevanza al silenzio o al mendacio, la giurisprudenza ha sottolineato che esso deve avere un ruolo causale (o concausale) nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario e perciò deve emergere dagli atti che, se l'imputato non avesse taciuto o non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393).

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata dà atto che l'indagato fornì al G.i.p., in termini di certezza, un alibi non riscontrabile (dichiarò infatti: «la mattina del 22 marzo c.a. sicuramente ero in casa») , ma in seguito, parlando con la madre, le chiese di verificare un diverso alibi, del quale ugualmente si disse certo (la invitò, infatti, «ad acquisire le immagini di un circolo dove egli era sicuramente presente il giorno dell'estorsione»).

Questo secondo alibi A era suscettibile di verifiche e riscontri, non solo attraverso l'acquisizione delle riprese del sistema di videosorveglianza, ma anche attraverso l'esame del gestore e degli avventori del circolo e tale verifica non fu possibile perché [OSCURATO:PERSONA] non disse mai agli inqurenti che il 22 marzo era «sicuramente» nel circolo.

Non rileva in contrario - come sostiene la difesa - che nessuna certezza sia stata acquisita sul fatto che tale secondo alibi corrispondesse al vero.

Ciò non avvenne, infatti, perché l'indagato non ne parlò con gli inquirenti e, invece di chiedere all'autorità giudiziaria di acquisire elementi a riscontro, preferì rivolgersi alla madre, la quale non poteva compiere tali accertamenti con la necessaria efficacia.

Quanto alle attività minatorie poste in essere dai familiari di [OSCURATO:PERSONA] in danno della persona offesa, l'ordinanza impugnata osserva che il provvedimento di archiviazione ha ritenuto «indubitabile» un avvicinamento alla persona offesa da parte dei familiari di [OSCURATO:PERSONA], che «gli fecero fare i vermi» (dunque lo spaventarono).Secondo la difesa, quand'anche provate, le attività minatorie non possono essere attribuire a [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe dunque illogica e contraddittoria nella misura in cui ipotizza il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte realizzate dai familiari senza che nessuna prova sia stata acquisita in tal senso, così attribuendo al ricorrente un comportamento attuato da terzi ed estraneo alla sua volontà.

A ben guardare, tuttavia, l'ordinanza impugnata ipotizza il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte minatorie compiute dai familiari; qualifica, invece, come gravemente colposa la condotta consistita nell'aver «brigato con la madre» per condizionare l'esito dell'incidente probatorio.

Non sostiene, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso nella condotta minatoria istigandola, ma si limita ad affermare che non la ostacolò, mostrandosi con essa connivente e condividendone gli scopi.

Si tratta di motivazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche, conformi ai principi di diritto che regolano la materia.

Se avesse riferito, che il giorno del fatto si trovava al circolo (o, in alternativa, che poteva essere a casa oppure al circolo), [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indotto gli inquirenti a svolgere indagini a verifica dell'alibi fornito e tali indagini erano ex ante idonee ad elidere il valore indiziante del riconoscimento fotografico eseguito da Guida.

La connivenza con le iniziative minatorie dei familiari, inoltre, indusse il G.i.p. a non dar credito ai dubbi sollevati dalla persona offesa nel corso della ricognizione ed ebbe ruolo concausale nel protrarsi della detenzione dal 13 luglio 2016 (quando si tenne l'incidente probatorio) fino alla decisione adottata dal Tribunale del riesame di Napoli il 21 novembre 2016.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 ottobre 2020, la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 16 e il 20 maggio 2016, per complessivi giorni cinque. L'istanza - che era volta ad ottenere la riparazione per l'intero periodo di custodia cautelare sofferto dal 16 maggio al 21 novembre 2016 per un totale di sei mesi e cinque giorni - è stata respinta nel resto. È stata perciò liquidata in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, la somma complessiva di C 1.179,10 che l'amministrazione dello Stato in persona del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata condannata a pagare. La misura cautelare era stata disposta essendosi ritenuti sussistenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] gravi indizi del reato di tentata estorsione (aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991 n. 203) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Per questo reato [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto a fermo del pubblico ministero il 6 maggio 2016. Il 20 maggio 2016 il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur non convalidando il fermo, applicò all'indagato la custodia cautelare in carcere. Contestualmente dichiarò la propria incompetenza e dispose la trasmissione degli atti al G.i.p. distrettuale. In data 1 giugno 2016, il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli emise una nuova ordinanza custodiale ex art. 27 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] rimase detenuto fino al 21 novembre 2016, quando il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., revocò la misura per carenza di gravi indizi. Il 26 giugno 2017 il G.i.p. presso il Tribunale di Napoli, su conforme richiesta del pubblico ministero, dispose l'archiviazione del procedimento. 2. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto ingiusta la detenzione che [OSCURATO:PERSONA] ha sofferto dal 16 maggio 2016 al 20 maggio 2016. Ha ritenuto però che, a partire dall'interrogatorio reso il 20 maggio 2016 nel corso dell'udienza di convalida del fermo, l'indagato abbia tenuto un comportamento gravemente colposo idoneo a determinare il mantenimento della custodia. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso contro l'ordinanza nell'interesse del proprio assistito. Con un unico articolato motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto integrata la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per il periodo compreso tra il 20 maggio e il 21 novembre 2016.4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Conclusioni analoghe sono state illustrate, con memoria scritta, dalla Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi 'ingiusta', in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nel caso in esame, l'ordinanza privativa della libertà personale fu emessa sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un panificio ubicato a [OSCURATO:PERSONA], che riferì di essere stato vittima di estorsione e riconobbe in fotografia in [OSCURATO:PERSONA] l'autore di questa condotta. Nell'interrogatorio reso il 20 maggio 2016 di fronte al G.í.p. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si dichiarò estraneo ai fatti e sostenne che il 22 marzo 2016 (quando, secondo l'accusa, si era recato nel panificio) era «sicuramente a casa».Durante la detenzione, gli inquirenti intercettarono i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e i familiari. In uno di questi colloqui egli invitò la madre ad acquisire le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso di un circolo nel quale era andato il giorno dell'estorsione. Indicò, dunque, alla madre un alibi diverso da quello fornito in sede di interrogatorio. Dalle intercettazioni emerse, inoltre, che - essendo stata fissata per il 13 luglio 2016 una ricognizione nelle forme dell'incidente probatorio - il 23 maggio e 1'8 giugno 2016, nel corso di colloqui in carcere, la madre di [OSCURATO:PERSONA] comunicò al figlio detenuto che aveva avvicinato (o fatto avvicinare) Guida e lo aveva spaventato affinché dicesse la verità (testualmente: «io gli feci fare i vermi»; «ho mandato l'imbasciata, ditegli che deve dire la verità ... non deve ritirare la denuncia, deve dire la verità»). In quei colloqui, [OSCURATO:PERSONA] si disse preoccupato per l'esito dell'incidente probatorio sostenendo che, pur di non essere accusato di falsa testimonianza, Guida lo avrebbe nuovamente accusato dell'estorsione. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata e del ricorso, in sede di incidente probatorio, [OSCURATO:PERSONA] indicò in [OSCURATO:PERSONA] la persona che aveva riconosciuto in fotografia, disse però di non essere certo che si trattasse dell'autore dell'estorsione che gli era parso meno giovane. Alla luce di ciò fu avanzata una richiesta di revoca della misura cautelare, che il GIP respinse ritenendo il mancato riconoscimento condizionato dall'attività minatoria, accertata grazie alle intercettazioni ambientali. Contro l'ordinanza fu proposto appello e, in data 21 novembre 2016, il Tribunale per il riesame dispose la liberazione dell'indagato ritenendo che fosse venuta meno la gravità del quadro indiziario. I giudici della riparazione riportano ampi stralci dell'ordinanza con la quale fu disposta la liberazione dell'indagato, la cui motivazione è stata utilizzata per archiviare il procedimento. Sottolineano che quella ordinanza non escluse affatto che Guida fosse stato avvicinato e spaventato dalla madre di [OSCURATO:PERSONA] o da persone a lei vicine, ma non considerò tale circostanza dirimente perché le dichiarazioni rese dalla persona offesa erano «plausibili» e, soprattutto, perché il dubbio manifestato sull'età dell'estorsore non era una novità dell'incidente probatorio e, di conseguenza, non era inequivocamente ascrivibile all'indebito avvicinamento alla persona offesa da parte dei parenti di [OSCURATO:PERSONA]. Con nota del 14 luglio 2016, infatti, la polizia giudiziaria aveva puntualizzato il contenuto del verbale di individuazione fotografica del 23 marzo precisando che, in quella sede, Guida aveva riconosciuto nella fotografia effigiante [OSCURATO:PERSONA] l'autore dell'estorsione, ma aveva aggiunto che questi gli era parso meno giovane di quanto non apparisse in fotografia. Dall'ordinanza impugnata emerge che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è stata archiviata, oltre che per l'esito della ricognizione, anche perché, in tutte le conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] si era proclamato innocente e aveva chiesto alla madre di verificare se fosse possibile documentare la sua presenza in un circolo il giorno dei fatti. 4. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto ingiusta la detenzione che [OSCURATO:PERSONA] ha sofferto dal 16 maggio 2016 al 20 maggio 2016. Ha sostenuto, in particolare, che fino al 20 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA] non contribuì in alcun modo all'emergere di un quadro indiziario che era ex ante idoneo a giustificare la privazione della libertà personale e solo in seguito è stato ridimensionato. La Corte territoriale ha ritenuto, invece, che fossero connotate da colpa grave, e idonee a determinare il mantenimento della custodia dal 21 maggio al 21 novembre 2016, le seguenti condotte: - l'avere [OSCURATO:PERSONA] dichiarato, nell'interrogatorio del 20 maggio 2016, che il giorno dei fatti era «sicuramente» in casa pur avendo poi chiesto alla madre di acquisire le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in un circolo nel quale sarebbe stato presente il giorno dell'estorsione; - l'aver «brigato con la madre», mentre era detenuto, affinché la vittima del tentativo di estorsione, chiamata ad effettuare una ricognizione nelle forme dell'incidente probatorio, non lo riconoscesse. L'ordinanza impugnata sostiene che, dichiarando di essere stato «sicuramente» in casa, [OSCURATO:PERSONA] mentì e, non indicando agli inquirenti che avrebbe potuto essere stato in un circolo, impedì loro di procedere alla verifica di un alibi astrattamente idoneo a scagionarlo. Sottolinea, inoltre, che, come risulta dalle intercettazioni ambientali, [OSCURATO:PERSONA] fu informato dalla madre delle attività minatorie volte ad alterare la prova che si sarebbe formata nel corso dell'incidente probatorio e, "brigando" con lei, contribuì al mantenimento della cautela anche dopo la conclusione dell'incidente probatorio. Il ricorrente obietta: - che, parlando con la madre, [OSCURATO:PERSONA] ipotizzò di poter essere stato al circolo e chiese alla donna di verificare se le riprese delle telecamere di sorveglianza confermassero tale ipotesi; - che si trattava di una ipotesi, e pertanto non si può sostenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia mentito quando dichiarò di essere rimasto in casa e neppure che abbia omesso di fornire agli inquirenti elementi idonei a scagionarlo (non essendo tale una mera ipotesi); - che non si può imputare a [OSCURATO:PERSONA] la realizzazione di un'azione minatoria posta in essere in autonomia da soggetti terzi e non v'è prova che egli sia stato informato in anticipo dell'intenzione dei familiari o abbia concorso nelle attività minatorie riferitegli dalla madre;- che, peraltro, tali attività minatorie non sono state accertate. 5. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possano rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui chi sceglie di tacere o mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all'organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Pedetta, Rv. 271419). Nell'attribuire rilevanza al silenzio o al mendacio, la giurisprudenza ha sottolineato che esso deve avere un ruolo causale (o concausale) nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario e perciò deve emergere dagli atti che, se l'imputato non avesse taciuto o non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi emersi nel corso delle indagini (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata dà atto che l'indagato fornì al G.i.p., in termini di certezza, un alibi non riscontrabile (dichiarò infatti: «la mattina del 22 marzo c.a. sicuramente ero in casa») , ma in seguito, parlando con la madre, le chiese di verificare un diverso alibi, del quale ugualmente si disse certo (la invitò, infatti, «ad acquisire le immagini di un circolo dove egli era sicuramente presente il giorno dell'estorsione»). Questo secondo alibi A era suscettibile di verifiche e riscontri, non solo attraverso l'acquisizione delle riprese del sistema di videosorveglianza, ma anche attraverso l'esame del gestore e degli avventori del circolo e tale verifica non fu possibile perché [OSCURATO:PERSONA] non disse mai agli inqurenti che il 22 marzo era «sicuramente» nel circolo. Non rileva in contrario - come sostiene la difesa - che nessuna certezza sia stata acquisita sul fatto che tale secondo alibi corrispondesse al vero. Ciò non avvenne, infatti, perché l'indagato non ne parlò con gli inquirenti e, invece di chiedere all'autorità giudiziaria di acquisire elementi a riscontro, preferì rivolgersi alla madre, la quale non poteva compiere tali accertamenti con la necessaria efficacia. Quanto alle attività minatorie poste in essere dai familiari di [OSCURATO:PERSONA] in danno della persona offesa, l'ordinanza impugnata osserva che il provvedimento di archiviazione ha ritenuto «indubitabile» un avvicinamento alla persona offesa da parte dei familiari di [OSCURATO:PERSONA], che «gli fecero fare i vermi» (dunque lo spaventarono).Secondo la difesa, quand'anche provate, le attività minatorie non possono essere attribuire a [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe dunque illogica e contraddittoria nella misura in cui ipotizza il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte realizzate dai familiari senza che nessuna prova sia stata acquisita in tal senso, così attribuendo al ricorrente un comportamento attuato da terzi ed estraneo alla sua volontà. A ben guardare, tuttavia, l'ordinanza impugnata ipotizza il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte minatorie compiute dai familiari; qualifica, invece, come gravemente colposa la condotta consistita nell'aver «brigato con la madre» per condizionare l'esito dell'incidente probatorio. Non sostiene, dunque, che [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso nella condotta minatoria istigandola, ma si limita ad affermare che non la ostacolò, mostrandosi con essa connivente e condividendone gli scopi. Si tratta di motivazioni complete, non contraddittorie né manifestamente illogiche, conformi ai principi di diritto che regolano la materia. Se avesse riferito, che il giorno del fatto si trovava al circolo (o, in alternativa, che poteva essere a casa oppure al circolo), [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indotto gli inquirenti a svolgere indagini a verifica dell'alibi fornito e tali indagini erano ex ante idonee ad elidere il valore indiziante del riconoscimento fotografico eseguito da Guida. La connivenza con le iniziative minatorie dei familiari, inoltre, indusse il G.i.p. a non dar credito ai dubbi sollevati dalla persona offesa nel corso della ricognizione ed ebbe ruolo concausale nel protrarsi della detenzione dal 13 luglio 2016 (quando si tenne l'incidente probatorio) fino alla decisione adottata dal Tribunale del riesame di Napoli il 21 novembre 2016. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in
Sentenza Cassazione n. 28355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris