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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 33005/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26920/202 2 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenza n. 1355/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 19/9/2022, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attorein conseguenza degli inadempimenti dei quali la Papagni si era resa responsabile nell’esecuzione del proprio mandato professionale di avvocato, avendo la Papagni patrocinato il Ruglio in unacausa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest’ultimoe in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un assegno bancario tratto dallo stesso Ruglio in favore della società Depasol (autrice della girata per l’incasso a [OSCURATO:SOCIETA]) e definita in senso negativoper l’opponente a causa di evidenti errori formali imputabili allanegligenza della Papagni; a fondamento della decisione assunta la C orte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva evidenziato, la mancata dimostrazione, da parte dell’attore, del danno subito, essendo emersa, da un lato, la prevedibilità dell’infondatezza nel merito della causa di opposizione a decreto ingiuntivopromossa nell’interesse del Ruglio, ed avendo quest’ultimo comunque offerto elementi di prova del tutto inidonei a fornire un’adeguata attestazione dell’effettivo ricorso delle conseguenze dannosedenunciate; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; CarmelaPapagni resiste con controricorso; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2013 c.c., dell’art. 21 della legge assegni e dell’art. 1 della legge n. 386/90, per avere la C orte territoriale Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamenteaffermato la prevedibile infondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Ruglio, dovendo ritenersi che quest’ultimo non fosse passivamente legittimato rispetto al decreto ingiuntivo opposto e dovendo , in ogni caso , rilevarsi l’illegittimità di dettoprovvedimento monitorio, avendo il Ruglio conservato la facoltà di opporre tutte le eccezioni proponibili nei confronti della società Depasol,avendo tale società (prima prenditrice dell’assegno bancario) giratoquest’ultimo in favore di [OSCURATO:SOCIETA] unicamente “per l’incasso”; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, n el giudizio di responsabilità dell ’ avvocato pernegligente svolgimento dell ’ attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell ’ azione giudiziale, avendoad oggetto il nesso di causalità tra l ’ attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamentee totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, sentenzan. 28903 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Rv. 672565 - 01 ; v. altresì Sez. 3, sentenzan. 3355 del 13/02/2014 , Rv. 630155 - 01 ) ; ciòposto, l’odierna pretesa del Ruglio di ridiscutere in questa sede dilegittimità la fondatezza delle ragioni che sarebbero state coltivabili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in contrasto con le valutazionioperate dai giudici di merito), in altro non consiste se non inuna proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sullabase di un’impostazione critica non consentita in questa sede , non avendo il ricorrente neppure dedotto (né risultando oggettivamente) Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri chela valutazione prognostica espressa dal giudice a quo in ordine a l probabile esito dell ’ azione giudiziale fosse fond ata su presuppost i manifestamente e totalmente errat i, tali da qualificare la questione postaal giudice del merito in termini di puro diritto ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c., per avere la C orte territoriale erroneamente escluso che, per effetto dell’inadempimento della Papagni, fosse comprovato per tabulas l’entità del proprio credito risarcitorio, corrispondente all’importo ingiunto in sede monitoria e dalle spese di giudizio sostenute a causa delle omissioni e della violazionedei doveri professionali da parte della Papagni, nonché alla complessiva somma ingiunta con il successivo atto di precetto notificatoai propri danni, oltre alle spese della procedura esecutiva; ilmotivo - certamente assorbito dal rigetto del primo motivo - è in ognicaso inammissibile ; al riguardo, è appena il caso di rilevare come, attraverso la proposizione della censura in esame, l’odierno ricorrente, lungi dal denunciareeffettivamente il ricorso di un vizio di violazione di legge, si sia unicamente limitato a sollecitare il giudice di legittimità alla valutazionedell'efficacia rappresentativa degli elementi di prova offerti al giudizio, con particolare riguardo alla pretesa fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei confronti della professionista convenuta;e tanto, sulla base di un’impostazione critica non consentita insede di legittimità; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 1241 c.c., nonché degli artt. 329 e 343 c.p.c., per averela C orte territoriale omesso di rilevare l’intercorsa acquiescenza dellacontroparte alla decisione di primo grado che nulla aveva disposto sulla domanda proposta in primo grado dalla Papagni in ordine alla Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri compensazionedei pretesi crediti di quest’ultima con il credito invocato dal Ruglio nei relativi confronti a titolo di rimborso del fondo spese corrispostoalla Papagni per l’opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenteerroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha viceversa compensato tale ultimo credito del Ruglio con gli asseriti creditidella controparte, senza tener conto della ridetta acquiescenza della Papagni in relazione al mancato accoglimento della richiesta di compensazione; ilmotivo è inammissibile. osserva il Collegio come il giudice di primo grado rigettò integralmente la domanda risarcitoria originariamente proposta dal Ruglio, e questa decisione di rigetto investì inevitabilmente anche la domanda di risarcimento degli importi pretesi dal Ruglio a titolo di rimborsodel fondo spese corrisposto alla Papagni per l’opposizione al decretoingiuntivo; ciò posto, la Papagni non aveva alcun onere di proporre alcuna impugnazioneincidentale avverso la decisione di primo grado; e ciò, proprio perché, con il rigetto integrale dell’originaria domanda del Ruglio,la domanda di compensazione della Papagni doveva ritenersi (siapure implicitamente) integralmente accolta ( o comunque assorbita insenso improprio) ; aseguito della proposizione del proprio appello principale, il Ruglio ha rimesso in discussione la questione dell’effettiva debenza di quell’importo (a titolo di fondo spese per la causa di opposizione al decreto ingiuntivo) e il giudice d’appello ha deciso esplicitando le ragionidella stessa compensazione che il giudice di primo grado deve ritenersi aver già implicitamente fatto proprie , attraverso il rigetto integraledella domanda del Ruglio, oppure dando corpo all’eccezione dicompensazione già proposta dalla convenuta ;Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri d’altro canto, se la Papagni avesse in ipotesi trascurato di riproporretale eccezione di compensazione in sede d’appello, ex art.346c.p.c., sarebbe spettato all’odierno ricorrente rilevare la questione efornirne la prova in questa sede, nell’adempimento dei propri oneri diallegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.: occorrenze tutte, nella specie , nonemerse; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 88 e 92 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente confermato la condanna del Ruglio al rimborso delle spesedi lite in favore della controparte, senza considerare l’avvenuto travisamento, da parte del primo giudice, dei fatti relativi alla procedura di mediazione, dai quali era emersa la scorrettezza del comportamento processuale della controparte, di per sé idoneo a giustificarel’integrale compensazione delle spese di lite; ilmotivo è inammissibile. osservail Collegio come, attraverso la proposizione della doglianza inesame, il ricorrente censuri la mancata considerazione, da parte del giudice d’appello , al fine di procedere all’eventuale compensazione delle spese di lite, della scorrettezza del comportamento processuale dellacontroparte, nella specie consistito nel trascurare totalmente gli inviti alla partecipazione alla mediazione svolta in previsione del giudizio; si tratta, all’evidenza, di una censura che attiene, non già alla violazione dei parametri normativi evocati, bensì alla pretesa scorrettezza della valutazione discrezionale operata da entrambi i giudicidi merito in ordine ai presupposti per la compensazione delle spesedi lite; e ciò, sulla base dell’invocata revisione del giudizio sulla ritenutacorrettezza (tale per valutazione implicita dei giudici di merito) Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri del comportamento processuale della convenuta, secondo un’impostazionecritica come tale non consentita in sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26920/202 2 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avversola sentenza n. 1355/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 19/9/2022, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attorein conseguenza degli inadempimenti dei quali la Papagni si era resa responsabile nell’esecuzione del proprio mandato professionale di avvocato, avendo la Papagni patrocinato il Ruglio in unacausa di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quest’ultimoe in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un assegno bancario tratto dallo stesso Ruglio in favore della società Depasol (autrice della girata per l’incasso a [OSCURATO:SOCIETA]) e definita in senso negativoper l’opponente a causa di evidenti errori formali imputabili allanegligenza della Papagni; a fondamento della decisione assunta la C orte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva evidenziato, la mancata dimostrazione, da parte dell’attore, del danno subito, essendo emersa, da un lato, la prevedibilità dell’infondatezza nel merito della causa di opposizione a decreto ingiuntivopromossa nell’interesse del Ruglio, ed avendo quest’ultimo comunque offerto elementi di prova del tutto inidonei a fornire un’adeguata attestazione dell’effettivo ricorso delle conseguenze dannosedenunciate; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; CarmelaPapagni resiste con controricorso; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 2013 c.c., dell’art. 21 della legge assegni e dell’art. 1 della legge n. 386/90, per avere la C orte territoriale Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri erroneamenteaffermato la prevedibile infondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Ruglio, dovendo ritenersi che quest’ultimo non fosse passivamente legittimato rispetto al decreto ingiuntivo opposto e dovendo , in ogni caso , rilevarsi l’illegittimità di dettoprovvedimento monitorio, avendo il Ruglio conservato la facoltà di opporre tutte le eccezioni proponibili nei confronti della società Depasol,avendo tale società (prima prenditrice dell’assegno bancario) giratoquest’ultimo in favore di [OSCURATO:SOCIETA] unicamente “per l’incasso”; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, n el giudizio di responsabilità dell ’ avvocato pernegligente svolgimento dell ’ attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell ’ azione giudiziale, avendoad oggetto il nesso di causalità tra l ’ attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamentee totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, sentenzan. 28903 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , Rv. 672565 - 01 ; v. altresì Sez. 3, sentenzan. 3355 del 13/02/2014 , Rv. 630155 - 01 ) ; ciòposto, l’odierna pretesa del Ruglio di ridiscutere in questa sede dilegittimità la fondatezza delle ragioni che sarebbero state coltivabili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in contrasto con le valutazionioperate dai giudici di merito), in altro non consiste se non inuna proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sullabase di un’impostazione critica non consentita in questa sede , non avendo il ricorrente neppure dedotto (né risultando oggettivamente) Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri chela valutazione prognostica espressa dal giudice a quo in ordine a l probabile esito dell ’ azione giudiziale fosse fond ata su presuppost i manifestamente e totalmente errat i, tali da qualificare la questione postaal giudice del merito in termini di puro diritto ; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c., per avere la C orte territoriale erroneamente escluso che, per effetto dell’inadempimento della Papagni, fosse comprovato per tabulas l’entità del proprio credito risarcitorio, corrispondente all’importo ingiunto in sede monitoria e dalle spese di giudizio sostenute a causa delle omissioni e della violazionedei doveri professionali da parte della Papagni, nonché alla complessiva somma ingiunta con il successivo atto di precetto notificatoai propri danni, oltre alle spese della procedura esecutiva; ilmotivo - certamente assorbito dal rigetto del primo motivo - è in ognicaso inammissibile ; al riguardo, è appena il caso di rilevare come, attraverso la proposizione della censura in esame, l’odierno ricorrente, lungi dal denunciareeffettivamente il ricorso di un vizio di violazione di legge, si sia unicamente limitato a sollecitare il giudice di legittimità alla valutazionedell'efficacia rappresentativa degli elementi di prova offerti al giudizio, con particolare riguardo alla pretesa fondatezza della domanda risarcitoria proposta nei confronti della professionista convenuta;e tanto, sulla base di un’impostazione critica non consentita insede di legittimità; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 1241 c.c., nonché degli artt. 329 e 343 c.p.c., per averela C orte territoriale omesso di rilevare l’intercorsa acquiescenza dellacontroparte alla decisione di primo grado che nulla aveva disposto sulla domanda proposta in primo grado dalla Papagni in ordine alla Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri compensazionedei pretesi crediti di quest’ultima con il credito invocato dal Ruglio nei relativi confronti a titolo di rimborso del fondo spese corrispostoalla Papagni per l’opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenteerroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha viceversa compensato tale ultimo credito del Ruglio con gli asseriti creditidella controparte, senza tener conto della ridetta acquiescenza della Papagni in relazione al mancato accoglimento della richiesta di compensazione; ilmotivo è inammissibile. osserva il Collegio come il giudice di primo grado rigettò integralmente la domanda risarcitoria originariamente proposta dal Ruglio, e questa decisione di rigetto investì inevitabilmente anche la domanda di risarcimento degli importi pretesi dal Ruglio a titolo di rimborsodel fondo spese corrisposto alla Papagni per l’opposizione al decretoingiuntivo; ciò posto, la Papagni non aveva alcun onere di proporre alcuna impugnazioneincidentale avverso la decisione di primo grado; e ciò, proprio perché, con il rigetto integrale dell’originaria domanda del Ruglio,la domanda di compensazione della Papagni doveva ritenersi (siapure implicitamente) integralmente accolta ( o comunque assorbita insenso improprio) ; aseguito della proposizione del proprio appello principale, il Ruglio ha rimesso in discussione la questione dell’effettiva debenza di quell’importo (a titolo di fondo spese per la causa di opposizione al decreto ingiuntivo) e il giudice d’appello ha deciso esplicitando le ragionidella stessa compensazione che il giudice di primo grado deve ritenersi aver già implicitamente fatto proprie , attraverso il rigetto integraledella domanda del Ruglio, oppure dando corpo all’eccezione dicompensazione già proposta dalla convenuta ;Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri d’altro canto, se la Papagni avesse in ipotesi trascurato di riproporretale eccezione di compensazione in sede d’appello, ex art.346c.p.c., sarebbe spettato all’odierno ricorrente rilevare la questione efornirne la prova in questa sede, nell’adempimento dei propri oneri diallegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c.: occorrenze tutte, nella specie , nonemerse; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 88 e 92 c.p.c., per avere la C orte territoriale erroneamente confermato la condanna del Ruglio al rimborso delle spesedi lite in favore della controparte, senza considerare l’avvenuto travisamento, da parte del primo giudice, dei fatti relativi alla procedura di mediazione, dai quali era emersa la scorrettezza del comportamento processuale della controparte, di per sé idoneo a giustificarel’integrale compensazione delle spese di lite; ilmotivo è inammissibile. osservail Collegio come, attraverso la proposizione della doglianza inesame, il ricorrente censuri la mancata considerazione, da parte del giudice d’appello , al fine di procedere all’eventuale compensazione delle spese di lite, della scorrettezza del comportamento processuale dellacontroparte, nella specie consistito nel trascurare totalmente gli inviti alla partecipazione alla mediazione svolta in previsione del giudizio; si tratta, all’evidenza, di una censura che attiene, non già alla violazione dei parametri normativi evocati, bensì alla pretesa scorrettezza della valutazione discrezionale operata da entrambi i giudicidi merito in ordine ai presupposti per la compensazione delle spesedi lite; e ciò, sulla base dell’invocata revisione del giudizio sulla ritenutacorrettezza (tale per valutazione implicita dei giudici di merito) Cameradi consiglio del 21 novembre 2024 – R.G. n. 26920/202 2 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri del comportamento processuale della convenuta, secondo un’impostazionecritica come tale non consentita in sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei