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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06323/2024

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ere Rel.

ORDINANZA sul ricorso 13184/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC: segreteriagba@legal- mail.it, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.1354/8/2021della COMM.TRIB.REG. delVENETO, depositata l’8/ 11 /20 21 ; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 1354/8/2021 depositata l’8 / 11 /20 21 ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tri- butaria provinciale di Padova n. 5 1 / 1 /201 2 , la quale ha a sua volta accolto il ricorso proposto dal la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. annul- lando la cartella di pagamento n. 07720100008007484, recante l’iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato ex art.54 bis d.P.R. n.633/72 della dichiarazione fiscale per l'anno d'imposta 2006. 2.Avanti al giudice di prime cure la contribuente ha contestato la man- canza di motivazione della cartella, cui ha replicatol'Agenzia delle En- trate eccependoil proprio difetto di legittimazione passiva.

N el merito , l’Amministrazioneha controdedotto che, nel quadro VL della dichiara- zione presentata per l’anno 2005, il credito indicato è stato di euro 910.508,00, credito poi riportato nella maggior somma di euro 1.018.625,00 nel rigo eccedenza dallaprecedente dichiarazione , co- stituita d a l [OSCURATO:PERSONA] presentato per l'anno 2006.

L’A genzia ha consequenzialmenterichiesto il pagamento della differenza rispetto al dichiarato, pari ad euro 108.117,00, oltre sanzionie interessi. 3.La C.T.P. ha accolto il ricorso introduttivo , ritenendo che il credito in contestazione spettasse alla contribuente per effetto della sentenza n. 18/04/2012, pronunciata dalla C.T.R. del Veneto in relazione agli anni di imposta 2004e 2005. 4.Il giudizio di appello è stato sospeso per pregiudizialità , in attesa della definizione da parte della Corte di cassazione del contenzioso vertentesui due anni di imposta suddetti.

Dall'anagrafe tributaria è anche emerso che la società è passatain amministrazione controllata , e la contribuente ha dichiara to ch e il commissario straordinario ha provvedutoa presentare il Mod.

IVA, di cui all'art. 74 bis del D.P.R. 633/1972, esponendo leoperazioni e il debito IVA non versato, risul- tato emergente dalle operazioni effettuate nella frazione di anno an- tecedente alla dichiarazione di ammissione alla procedura di ammini- strazione straordinaria.

Nei processi pregiudiziali riuniti il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso societario per l'anno 2004 e harespinto il ricorso per l'anno 2005, mentre la CTR haaccolto l’appello della società, ritenendo che l'avvenuta presentazione del mo- dello 74 bis da parte del commissario ha fatto insorgere l'obbligo dell'Ufficio di insinuarsi al passivo nellaprocedura "concorsuale" aper- tasi in seguito all'ammissione della ricorrente allaprocedura di ammi- nistrazione straordinaria.

La decisionedella CTR , per la parte che qui interessa, tra l’altro ha statui to che « Il credito di imposta maturato relativo al mese di dicembre di euro 108.117,00 va riconosciuto all’Amministrazione straordinaria che correttamente lo ha utilizzato nel successivo anno 2005», etale sentenza è stata resa definitiva da questaCorte con la pronuncia n. 25897/2020 , la quale ha rigettato il ricorso per cassazione. 5.All’esito, il giudizio da cui scaturisce il presente ricorso è stato rias- sunto ela CTR ha acco lto l’appello dell’Ufficio statuendo: « effettiva- mente la sentenza n. 18/4/2012 di questa C.T.R. ha riconosciuto va- lide leragioni di "[OSCURATO:PERSONA] spa" sull'obbligo per l'Amministrazione finanziaria diinsinuarsi al passivo della procedura e sull'applicabilità della normativa ex art. 74-bisdel d.P.R. 633/72, tuttavia, nel dispo- sitivo della sentenza il giudice d'appello ha puredato atto che il credito d'imposta maturato a dicembre 2004, pari a 108.117 euro è stato correttamente utilizzato dall'Amministrazione straordinaria della so- cietà nell'anno 2005 » .

Conseguentemente, la CTR ha conclu so che, essendo già stato utilizzato nel 2005 il credito di 108.120 euro , questonon avrebbe potuto essere esposto anche nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006 e,per l'effetto, ha conferma to la le- gittimità della cartella di pagamento per cui è causa. 6.La contribuente ricorre per cassazione per un unico motiv o, cui re- plica l’Agenzia con controricorso.

Considerato che: 7.Con un unico motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.54bis e 74 bis del d .P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto conl’art. 2 del d . l . n. 347 del 2003, dell’art. 52 della legge fallimen- tare,dell’art. 2741 c od . c iv . e del sotteso principio della par condicio creditorum con riferimento al la statuizione adottata dalla CTR lad- dove ritiene carente il presupposto per la spettanza del credito in ragionedel fatto che sarebbe già stato utilizzato a scomputo dell’ori- ginariodebito e , dunque , che fosse compensabile il debito originario dieuro 1.647.909, sorto nel periodo ante riore all’ apertura della pro- cedurae quindi retto dal principio della par condicio creditorum, e il credito di euro 108.117, sorto nella frazione successiva dell’anno 2004,regolato dalle ordinarie regole IVA. 8.Il motivo è inammissibile .

In primo luogo, va osservato che , a dif- ferenzada quanto ritiene la società nel corpo del motivo, la statui- zionedella CTR in punto di fatto , incentrata sull’applicazione del giu- dicato esterno derivante dalla sentenza pregiudiziale relativa agli annidi imposta 2004 e 2005, divenuta definitiva, non si pone in con- trastologico con il principio di diritto fissato da Cass. Sez. 5 - , Se n- tenzan.25897 del 16/11/2020 i n tema di IVA e la concorsualità dellaprocedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal d.l. n.347 del 2003, conv., con modif., in l. n. 39 del 2004, dal momento chesi collocano su piani diversi .

Un conto è il principio di diritto fis- satocon la sentenza da ultimo citata , pubblicata il 16.11.2020 e un altroè il fatto giu ri dico accertato dalla antecedente sentenza della CTRdel 14 febbraio 2012 n. 18/4/2012 , sentenza divenuta definitiva exart.324 cod. proc. civ. proprio per effetto di Cass. 25897/2020 che ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza CTR 18/4/2012. 9.Ciò chiarito , indubbio il giudicato esterno discendente dalla sen- tenza n. 18/4/2012 , è consequenziale l’ accertamento fatt uale com- piutoa riguardo dalla CTR con la sentenza impugnata in questa sede , circail fatto che la parte del credito IVA oggetto della cartella di pa- gamentoalla base del presente processo è stato indicato nella dichia- razionereddituale della contr i buente, pari ad euro 108.120,00, ed è stato utilizzato nel 2005 , non pote ndo quindi essere ulteriormente riportatonei modelli di dichiarazione relativi ai successivi anni . 10.Non vi è spazio per un nuovo accertamento in sede di legittimità circal’esistenza del credito suddetto, ormai accertato in via definitiva nelprocesso pregiudiziale rispetto a quello presente e di cui la CTR hacorrettamente tenuto conto . 11.Dal rigetto del ricorso discende il regolamento delle spese di lite comeda dispositivo , secondo soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito.

Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Rel. ORDINANZA sul ricorso 13184/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], PEC: segreteriagba@legal- mail.it, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.1354/8/2021della COMM.TRIB.REG. delVENETO, depositata l’8/ 11 /20 21 ; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto con sentenza n. 1354/8/2021 depositata l’8 / 11 /20 21 ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tri- butaria provinciale di Padova n. 5 1 / 1 /201 2 , la quale ha a sua volta accolto il ricorso proposto dal la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. annul- lando la cartella di pagamento n. 07720100008007484, recante l’iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato ex art.54 bis d.P.R. n.633/72 della dichiarazione fiscale per l'anno d'imposta 2006. 2.Avanti al giudice di prime cure la contribuente ha contestato la man- canza di motivazione della cartella, cui ha replicatol'Agenzia delle En- trate eccependoil proprio difetto di legittimazione passiva. N el merito , l’Amministrazioneha controdedotto che, nel quadro VL della dichiara- zione presentata per l’anno 2005, il credito indicato è stato di euro 910.508,00, credito poi riportato nella maggior somma di euro 1.018.625,00 nel rigo eccedenza dallaprecedente dichiarazione , co- stituita d a l [OSCURATO:PERSONA] presentato per l'anno 2006. L’A genzia ha consequenzialmenterichiesto il pagamento della differenza rispetto al dichiarato, pari ad euro 108.117,00, oltre sanzionie interessi. 3.La C.T.P. ha accolto il ricorso introduttivo , ritenendo che il credito in contestazione spettasse alla contribuente per effetto della sentenza n. 18/04/2012, pronunciata dalla C.T.R. del Veneto in relazione agli anni di imposta 2004e 2005. 4.Il giudizio di appello è stato sospeso per pregiudizialità , in attesa della definizione da parte della Corte di cassazione del contenzioso vertentesui due anni di imposta suddetti. Dall'anagrafe tributaria è anche emerso che la società è passatain amministrazione controllata , e la contribuente ha dichiara to ch e il commissario straordinario ha provvedutoa presentare il Mod. IVA, di cui all'art. 74 bis del D.P.R. 633/1972, esponendo leoperazioni e il debito IVA non versato, risul- tato emergente dalle operazioni effettuate nella frazione di anno an- tecedente alla dichiarazione di ammissione alla procedura di ammini- strazione straordinaria. Nei processi pregiudiziali riuniti il giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso societario per l'anno 2004 e harespinto il ricorso per l'anno 2005, mentre la CTR haaccolto l’appello della società, ritenendo che l'avvenuta presentazione del mo- dello 74 bis da parte del commissario ha fatto insorgere l'obbligo dell'Ufficio di insinuarsi al passivo nellaprocedura "concorsuale" aper- tasi in seguito all'ammissione della ricorrente allaprocedura di ammi- nistrazione straordinaria. La decisionedella CTR , per la parte che qui interessa, tra l’altro ha statui to che « Il credito di imposta maturato relativo al mese di dicembre di euro 108.117,00 va riconosciuto all’Amministrazione straordinaria che correttamente lo ha utilizzato nel successivo anno 2005», etale sentenza è stata resa definitiva da questaCorte con la pronuncia n. 25897/2020 , la quale ha rigettato il ricorso per cassazione. 5.All’esito, il giudizio da cui scaturisce il presente ricorso è stato rias- sunto ela CTR ha acco lto l’appello dell’Ufficio statuendo: « effettiva- mente la sentenza n. 18/4/2012 di questa C.T.R. ha riconosciuto va- lide leragioni di "[OSCURATO:PERSONA] spa" sull'obbligo per l'Amministrazione finanziaria diinsinuarsi al passivo della procedura e sull'applicabilità della normativa ex art. 74-bisdel d.P.R. 633/72, tuttavia, nel dispo- sitivo della sentenza il giudice d'appello ha puredato atto che il credito d'imposta maturato a dicembre 2004, pari a 108.117 euro è stato correttamente utilizzato dall'Amministrazione straordinaria della so- cietà nell'anno 2005 » . Conseguentemente, la CTR ha conclu so che, essendo già stato utilizzato nel 2005 il credito di 108.120 euro , questonon avrebbe potuto essere esposto anche nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006 e,per l'effetto, ha conferma to la le- gittimità della cartella di pagamento per cui è causa. 6.La contribuente ricorre per cassazione per un unico motiv o, cui re- plica l’Agenzia con controricorso. Considerato che: 7.Con un unico motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.54bis e 74 bis del d .P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto conl’art. 2 del d . l . n. 347 del 2003, dell’art. 52 della legge fallimen- tare,dell’art. 2741 c od . c iv . e del sotteso principio della par condicio creditorum con riferimento al la statuizione adottata dalla CTR lad- dove ritiene carente il presupposto per la spettanza del credito in ragionedel fatto che sarebbe già stato utilizzato a scomputo dell’ori- ginariodebito e , dunque , che fosse compensabile il debito originario dieuro 1.647.909, sorto nel periodo ante riore all’ apertura della pro- cedurae quindi retto dal principio della par condicio creditorum, e il credito di euro 108.117, sorto nella frazione successiva dell’anno 2004,regolato dalle ordinarie regole IVA. 8.Il motivo è inammissibile . In primo luogo, va osservato che , a dif- ferenzada quanto ritiene la società nel corpo del motivo, la statui- zionedella CTR in punto di fatto , incentrata sull’applicazione del giu- dicato esterno derivante dalla sentenza pregiudiziale relativa agli annidi imposta 2004 e 2005, divenuta definitiva, non si pone in con- trastologico con il principio di diritto fissato da Cass. Sez. 5 - , Se n- tenzan.25897 del 16/11/2020 i n tema di IVA e la concorsualità dellaprocedura di amministrazione straordinaria, disciplinata dal d.l. n.347 del 2003, conv., con modif., in l. n. 39 del 2004, dal momento chesi collocano su piani diversi . Un conto è il principio di diritto fis- satocon la sentenza da ultimo citata , pubblicata il 16.11.2020 e un altroè il fatto giu ri dico accertato dalla antecedente sentenza della CTRdel 14 febbraio 2012 n. 18/4/2012 , sentenza divenuta definitiva exart.324 cod. proc. civ. proprio per effetto di Cass. 25897/2020 che ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza CTR 18/4/2012. 9.Ciò chiarito , indubbio il giudicato esterno discendente dalla sen- tenza n. 18/4/2012 , è consequenziale l’ accertamento fatt uale com- piutoa riguardo dalla CTR con la sentenza impugnata in questa sede , circail fatto che la parte del credito IVA oggetto della cartella di pa- gamentoalla base del presente processo è stato indicato nella dichia- razionereddituale della contr i buente, pari ad euro 108.120,00, ed è stato utilizzato nel 2005 , non pote ndo quindi essere ulteriormente riportatonei modelli di dichiarazione relativi ai successivi anni . 10.Non vi è spazio per un nuovo accertamento in sede di legittimità circal’esistenza del credito suddetto, ormai accertato in via definitiva nelprocesso pregiudiziale rispetto a quello presente e di cui la CTR hacorrettamente tenuto conto . 11.Dal rigetto del ricorso discende il regolamento delle spese di lite comeda dispositivo , secondo soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate adebito. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo
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