CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 14 febbraio 2018 dal Tribunale di Palermo in relazione ai delitti di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs.30 aprile 1992, n. 285 commessi in Palermo il 1 giugno 2013 con recidiva reiterata e infraquinquennale. Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce motivazione apparente in ordine alla sussistenza della recidiva, si tratta di censura manifestamente infondata in quanto a pagina 9 nella sentenza impugnata il giudice di appello ha fornito congrua motivazione a sostegno della ritenuta sussistenza di tale circostanza aggravante, in linea con i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 , Calibè, Rv. 247838). Si osserva, inoltre, che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA],nuel Di aNO / [OSCURATO:PERSONA] oggi,