CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28197/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, nonché in relazione alla mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie di furto semplice, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, per come formulati, in quanto, oltre ad essere finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, sono genericamente fondati su argomenti che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate e, pertanto, non specifiche, come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. ; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere e