CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTAPPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria 11 gennaio 2022, il difensore dell'imputato ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e le connotazioni di fatto della vicenda concludendo affermando non essere rispettato il criterio del superamento di ogni ragionevole dubbio e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 2 dicembre 2020 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, CEESAY Ismaila, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione dei certificati penali della persona offesa e del teste Infatti, nella prospettazione del ricorrente, la valutazione dei precedenti penali della persona offesa sarebbe stata rilevante ai fini del giudizio di credibilità. Inoltre, vi sarebbe stato un chiaro atteggiamento contraddittorio da parte dei giudici del merito posto che il deposito dei certificati era stato prima autorizzato per una specifica udienza, il 15 ottobre, e poi ritenuto inammissibile. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente afferma l'assoluta inattendibilità di della persona offesa e del teste in conseguenza delle contraddittorietà in cui tali soggetti sono incorsi, della plausibilità della contrapposta versione dell'imputato, della irrilevanza dei certificati medici in atti. Tale motivo viene successivamente ripreso in sede di memoria depositata prima dell'udienza con cui si contesta un ulteriore profilo riguardante il mancato superamento del ragionevole dubbio per effetto della versione alternativa offerta dagli imputati 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante delle più persone riunite in quanto le persone offese erano accompagnate da un ulteriore soggetto che rendeva sostanzialmente paritario il confronto. 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa in quanto non ne sarebbero stati integrati gli elementi costitutivi. 2.5. Con il quinto motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle circostanze adeguare attenuanti generiche richiamandosi alle vicende esistenziali dell'imputato e alle condizioni di abbandono di costui. Il ricorrente contesta anche che il giudice dell'appello avrebbe dovuto valutare la pena minima del reato pluriaggravato misura di anni sette e poi operare le ulteriori riduzioni. Invece vi sarebbe stata la violazione del disposto dell'articolo 628 ultimo comma codice penale che impone di considerare le circostanze attenuanti generiche ritenute sussistenti successivamente all'aumento effettuato per le aggravanti ad effetto speciale previsti dai numeri 3), 3 bis), 3 ter) e 3 quater dell'articolo 628 codice penale.2.6. Con il sesto motivo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio nazionale a pena espiata denunciando l'insussistenza di adeguata motivazione in relazione alla presenza di una stabile dimora da individuarsi nel luogo di esecuzione degli arresti domiciliari (l'abitazione di uno zio), alla disponibilità di un permesso di soggiorno rinnovato, alla prospettiva di ottenere una regolare attività lavorativa all'esito di un inserimento socio- lavorativo ancora in itinere. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con memoria 11 gennaio 2022, il difensore dell'imputato ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e le connotazioni di fatto della vicenda concludendo affermando non essere rispettato il criterio del superamento di ogni ragionevole dubbio e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che sussiste, in punto acquisizione dei certificati penali della persona offesa, adeguata motivazione da parte dei giudici del merito che hanno rilevato come, trattandosi di rito abbreviato non condizionato, l'ammissione di nuovi atti avrebbe dovuto conseguire ad un giudizio di necessità degli stessi ai fini del decidere che, tuttavia, sarebbe andato a QEM:1-t-3 cozzare contro la presenza di qualificati riscontri alle dichiarazioni accusatorie proprio dagli esiti dei certificati medici pienamente coerenti con il narrato di costA. 3. Il secondo motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati i profili di coerenza tra le dichiarazioni della persona offesa, le dichiarazioni dei testi presenti e i certificati medici. Il fatto che l'imputato abbia fornito una ricostruzione alternativa dei fatti non risulta superata alcun profilo di ragionevole dubbio anche all'esito del carattere lineare logica della motivazione che già il giudice di primo grado aveva esplicitato (pagina 5 e seguenti) in ordine alla inverosimiglianza della ricostruzione offerta anche in relazione ai danni subiti dal denunciante. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nell'ambito della sentenza impugnata, si evidenzia con estrema chiarezza il fatto che l'aggressione avvenuta ad opera di tre persone presenti e agenti contemporaneamente il che permette di ritenere la presenza perlomeno di una minaccia portata da tutti i soggetti presenti che, oltre a fornire un contributo materiale, hanno comunque fornito un contributo morale rafforzando la minaccia con il numero. 5. Il quarto motivo di ricorso è, ancora una volta, manifestamente infondato. Il fatto che l'aggressione sia avvenuta di notte, ad opera di più persone, in un contesto di tempo e di luogo in cui era rarefatta la presenza di persone e il normale svolgimento del controllo di PS sul territorio rende palese l'approfittamento di una situazione che di fatto impediva agli aggrediti di trovare aiuto e alle forze dell'ordine o a qualsivoglia passante di cogliere e contrastare l'aggressione medesima. 6. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza risulta essere fondato su motivazione legittima, logica e lineare posto che il giudice di primo grado ha ritenuto che la gravità oggettiva delle condotte e dei danni arrecati alla persona offesa erano tali da qualificare il fatto in maniera identica rispetto alle pur sussistenti condizioni di abbandono sociale dell'imputato. Anche sotto un profilo di legittimità, la pena risulta non esulare dalle previsioni di legge. Non potendovi essere un giudizio di valenza con il tipo di aggravante speciale contestata, il giudice di primo grado ha operato un calcolo della pena partendo dal minimo della fattispecie monoaggravata e operando la riduzione per il rito. Risultando contestata l'aggravante della minorata difesa, il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche risultava rapportato a tale aggravante determinando la correttezza del calcolo così operato. 7. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La motivazione del provvedimento impugnato fa leva su circostanze ampiamente esplicitate dalle circostanze concrete del reato commesso. Correttamente è stata affermata la mancanza di una stabile dimora non potendosi ritenere tale l'occasionale rifugio offerto da un parente per permettere l'applicazione della misura degli [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto correttamente è stata affermata la mancanza di attività lavorativa in relazione al fatto che la prospettiva di reinserimento sociale non aveva - sino al momento della decisione, a distanza di otto anni dall'ingresso in Italia dell'imputato - trovato attuazione alcuna Tali elementi - uniti alla commissione di gravi reati - legittimamente palesano la presenza di una pericolosità sociale qualificata e offrono adeguata motivazione al provvedimento di espulsione. 8. Le suesposte considerazioni fondano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, determinata considerando i profili di colpa emergenti dal ricorso, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ella somma di euro 3000 in favore