Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2025

Cassazione n. 00792/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 aprile 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala dell'Il luglio 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti nei procedimenti riuniti n. 3251/2021 (relativo al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 in relazione all'art. 79, comma 1 lett. c)) e n. 1146/2021 (relativo al reato di cui all'art. 99, comma 4 e 95 d.P.R. n. 115/2002), tra loro avvinti dal medesimo disegno criminoso, condannandolo alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di ricorso: nullità della sentenza per violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di un compendio indiziario privo dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza e di adeguato supporto motivazionale; erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. trattandosi di un istituto sostanziale destinato a trovare applicazione, con effetti retroattivi, anche con riferimento ai procedimenti, come quello di specie, in corso al momento della sua entrata in vigore.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

3.1. Il primo motivo, in particolare, prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, lamentando, mediante l'asserita sussistenza di una causa di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 192 cod. pen., una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), altresì obliterando qualsivoglia confronto critico con la struttura giustificativa della sentenza di appello in punto di affermazione della responsabilità.

I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova indiziaria in ordine alla responsabilità del prevenuto (inconsistenza della prospettata difformità dichiarativa; dichiarazioni confessorie, infondatezza della ipotesi di errore dovuto alla distanza cronologica tra il fatto e l'anno finanziario di riferimento), i quali, in un quadro di valutazione globale di insieme e in assenza di qualsivoglia ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, si presentano chiari precisi e convergenti per la loro univoca significazione, in conformità al dettato dell'art. 192 c.p.p., comma 2, che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta.

3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, il quale lamenta, in termini assolutamente generici e del tutto assertivi, violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza.

In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo», come nella specie, «era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877 - 01; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01).

Ebbene, poiché l'art. 131-bis cod. pen. è stato introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e quindi in epoca significativamente anteriore alla pronunzia d'appello, emessa il 22 aprile 2025 e relativa a fatti commessi negli anni 2020 e 2021, il tema afferente all'applicazione dell'istituto de quo avrebbe dovuto essere devoluto dalla difesa già nel giudizio di merito.

Ne consegue che essa non può essere sollevata per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione.

Peraltro, il motivo di ricorso risulta del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato quali specifiche circostanze giustificherebbero, in concreto, l'applicabilità dell'istituto invocato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 aprile 2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala dell'Il luglio 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti nei procedimenti riuniti n. 3251/2021 (relativo al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 in relazione all'art. 79, comma 1 lett. c)) e n. 1146/2021 (relativo al reato di cui all'art. 99, comma 4 e 95 d.P.R. n. 115/2002), tra loro avvinti dal medesimo disegno criminoso, condannandolo alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando due motivi di ricorso: nullità della sentenza per violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di un compendio indiziario privo dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza e di adeguato supporto motivazionale; erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. trattandosi di un istituto sostanziale destinato a trovare applicazione, con effetti retroattivi, anche con riferimento ai procedimenti, come quello di specie, in corso al momento della sua entrata in vigore. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 3.1. Il primo motivo, in particolare, prospetta deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, lamentando, mediante l'asserita sussistenza di una causa di nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 192 cod. pen., una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), altresì obliterando qualsivoglia confronto critico con la struttura giustificativa della sentenza di appello in punto di affermazione della responsabilità. I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova indiziaria in ordine alla responsabilità del prevenuto (inconsistenza della prospettata difformità dichiarativa; dichiarazioni confessorie, infondatezza della ipotesi di errore dovuto alla distanza cronologica tra il fatto e l'anno finanziario di riferimento), i quali, in un quadro di valutazione globale di insieme e in assenza di qualsivoglia ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, si presentano chiari precisi e convergenti per la loro univoca significazione, in conformità al dettato dell'art. 192 c.p.p., comma 2, che subordina alla presenza di questi tre concorrenti requisiti l'equiparazione della prova critica o indiretta alla prova rappresentativa o storica o diretta. 3.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, il quale lamenta, in termini assolutamente generici e del tutto assertivi, violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo», come nella specie, «era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877 - 01; Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01). Ebbene, poiché l'art. 131-bis cod. pen. è stato introdotto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e quindi in epoca significativamente anteriore alla pronunzia d'appello, emessa il 22 aprile 2025 e relativa a fatti commessi negli anni 2020 e 2021, il tema afferente all'applicazione dell'istituto de quo avrebbe dovuto essere devoluto dalla difesa già nel giudizio di merito. Ne consegue che essa non può essere sollevata per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione. Peraltro, il motivo di ricorso risulta del tutto generico, non avendo il ricorrente indicato quali specifiche circostanze giustificherebbero, in concreto, l'applicabilità dell'istituto invocato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 10
Sentenza Cassazione n. 00792/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris