CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37087/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo: [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità; Udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' Francesca chiede l'accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al secondo motivo.[OSCURATO:PERSONA] Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 18 giugno 2019, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 settembre 2011, l'imputato - assolto dal reato contestatogli al capo B) dell'imputazione ed escluso l'aumento ex art. 63, comma quarto, cod. pen. - è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 450,00 di multa per il delitto di tentata rapina pluriaggravata contestato al capo A). Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 56 e 628 cod. pen.; mera apparenza della motivazione in ordine alle censure difensive di cui all'atto di appello sull'integrazione della fattispecie tentata sotto il profilo della non equivocità degli atti; violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; violazione di legge e mera apparenza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto tentato. Afferma il ricorrente che con l'appello era stata denunciata la mancanza dell'univocità nella condotta dell'imputato alla perpetrazione della rapina non pervenuta a compimento, evidenziandosi come, nella rappresentazione del fatto fornita dalla persona offesa, questa avesse sin dalla denuncia e reiteratamente in dibattimento descritto l'arrivo precipitoso di una moto, con due persone a bordo, nei pressi della concessionaria ove aveva parcheggiato la propria autovettura, accompagnato dalla frase, pronunciata in dialetto da una delle due, "Oillocu chistu è", e dalla minaccia con una pistola. Esclusivamente in dibattimento la p.o. aveva riferito l'ulteriore frase, che una delle due persone avrebbe pronunciato: "Dacci i soldi", dalla quale sola deriva l'univoca finalità predatoria dell'azione. Già il Tribunale, dunque, aveva compiuto un'inversione logica, nel momento in cui ha ricostruito a ritroso l'antecedente della condotta sul mero _3 presupposto indimostrato che la vicenda sia inquadrabile nell'ipotesi di una rapina "a filo di banca". La sentenza impugnata non ha valutato le devoluzioni difensive. I giudici dell'appello ancorano alla frase "Dacci i soldi", riferita dalla persona offesa, l'affermazione di non equivocità del comportamento dell'imputato, ignorando però la censura volta a far emergere come solo in dibattimento la p.o. avesse riferito l'intimazione e come sempre in dibattimento l'avesse smentita. Difetta inoltre un'indagine positiva sulla credibilità della persona offesa. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt.192 e 603 cod. proc. pen. e 56 e 628 cod. pen., e mera apparenza della motivazione con riferimento alle censure di cui all'atto di appello sul tema dell'individuazione dell'imputato e sull'onnessa rinnovazione dell'istruttoria con escussione degli agenti di P.G. procedenti all'atto di individuazione personale. Deduce il ricorrente che, con l'atto di appello, erano stati rappresentati elementi idonei a revocare in dubbio l'identificazione di uno dei due pretesi rapinatori nell'imputato, attesi i seguenti elementi: lacune investigative (donde la richiesta di rinnovazione istruttoria con l'acquisizione delle videoregistrazioni rilevate nella sede della banca); iato temporale tra l'individuazione fotografica e quella personale; presenza di irritualità in questa; idoneità del riconoscimento, effettuato in dibattimento dalla persona offesa, del malvivente nella persona del fratello dell'imputato a porre nel nulla la valenza probatoria degli atti ricognitivi precedenti. La sentenza impugnata elude le censure difensive sul punto, cadendo altresì in perplessità motivazionale per l'utilizzo di informazioni tra loro di segno contrario. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 56, 62-bis e 133 cod. pen. e vizio della motivazione. Rileva il ricorrente che in alcun modo motivata dai giudici del merito appare anzitutto la determinazione della pena-base, anche con riguardo alla misura dell'abbattimento ex art. 56 cod. pen. Inoltre, le circostanze attenuanti generiche sono negate sulla base degli identici elementi richiamati al fine di giustificare la generale congruità del trattamento sanzionatorio. Anche sotto il profilo della rilevanza attribuita alla negazione dell'addebito ed alla mancata rivelazione dell'identità del concorrente nel reato, la sentenza impugnata non si allinea alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata confessione non osta al riconoscimento di siffatte attenuanti. In pubblica udienza, a seguito di istanza di trattazione orale, le parti hanno dimesso le proprie conclusioni come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Occorre preliminarmente soffermarsi sulla ricostruzione del fatto storico, siccome compiuta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], da cui prende le mosse la Corte d'appello. Si legge nella parte introduttiva della sentenza impugnata: «[...] le prove su cui si fonda la sentenza di primo grado sono costituite dalle testimonianze rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e dal maresciallo dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA]. In base alle predette prove il giudice di primo grado ha così ricostruito la vicenda di rilievo per il processo: in data 3.12.07 il [OSCURATO:PERSONA] si era recato a prelevare la somma di euro 3.200,00 presso il Banco S. Paolo di S. [OSCURATO:PERSONA], quindi, era salito a bordo della sua automobile e si era portato presso una concessionaria di autoveicoli in cui doveva acquistare una vettura. Dopo avere parcheggiato nei pressi dell'esercizio commerciale[,] il [OSCURATO:PERSONA] aveva visto arrivare una moto con a bordo due persone[,] una delle quali aveva gridato "Oilloco chist'è"[,] quindi il passeggero della moto, oramai giunta nei pressi del [OSCURATO:PERSONA], era sceso e puntando la pistola aveva detto alla p.o. "Dacci i soldi". [OSCURATO:PERSONA] si era dato alla fuga ed era stato inseguito dai malviventi fino alla soglia di un portone al cui interno era riuscito a rifugiarsi. Dopo essersi chiuso all'interno del palazzo, [OSCURATO:PERSONA] aveva sentito la moto dei rapinatori allontanarsi, quindi erano giunti i carabinieri a cui aveva sporto denuncia. [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto uno dei rapinatori come un soggetto alto 1,65 mt. circa, tra i 32 ed i 35 anni di età, aveva prima riconosciuto in foto uno dei rapinatori che corrispondeva all'odierno imputato dicendosi certo al 50% poi in sede di individuazione di persona l'aveva riconosciuto senza alcun dubbio. Nel corso del dibattimento di primo grado il prevenuto è rimasto contumace e sono state acquisite le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso dell'udienza preliminare quando si è professato innocente». Fatta tale premessa, può passarsi ad analizzare i motivi di ricorso. In linea generale, è da osservarsi come gli stessi riprendano e ripropongano a questa Suprema Corte doglianze già devolute alla Corte d'appello, senza tenere in adeguata considerazione le pertinenti risposte da questa offerte, di cui si renderà conto nella disamina, partitannente, dei motivi. Sotto altro profilo, il ricorso, pur facendo riferimento ad atti del procedimento - pre-dibattimentali e dibattimentali - che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato, non si completa con l'allegazione delle specifiche parti in cui tali atti sarebbero stati considerati in modo inesatto o scorretto, sebbene una tale allegazione fosse necessaria a mettere in grado questa Corte di poter apprezzare i denunciati vizi della sentenza impugnata, contestualizzando le relative censure e rapportandole al materiale istruttorio utilizzato dai giudici d'appello per giungere ad una conferma del giudizio di penale responsabilità dell'imputato per il (residuo) reato ascrittogli di rapina. Ciò vota il ricorso in generale ed i primi due motivi in particolare ad un'insuperabile genericità per aspecificità, di per sé foriera d'inammissibilità. Fermo quanto precede, prima di addentrarsi nell'analisi dei motivi di ricorso, deve metodologicamente rilevarsi come l'accenno dianzi compiuto al concorde giudizio dei giudici di merito imponga di considerare che si versa in ipotesi di cd.doppia conforme, di guisa che la motivazione della sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, formando un corpo unico, al cospetto del quale, pertanto, devono essere esaminate le censure sollevate con il ricorso. In relazione specificamente al primo motivo di ricorso, che, come detto, riproduce doglianze già devolute alla Corte d'appello, è esso manifestamente infondato e perciò inammissibile. La Corte d'appello, con sintetica ma esaustiva motivazione, scrive che «la persona offesa ha chiarito che l'imputato era sceso dalla moto ed impugnando una pistola aveva esclamato "Dacci i soldi" (v. p. 17 del verbale del 31.5.11)» e che ciò, unitamente alle ulteriori circostanze di sviluppo dell'azione criminosa, attesta l'inequivocità del suo comportamento, rivolto a tentare di impossessarsi «del denaro poco prima prelevato dal [OSCURATO:PERSONA] minacciandolo di morte con una pistola. È evidente poi che un complice dei rapinatori aveva segnalato la persona offesa ai correi ed infatti la rapina si colloca cronologicamente pochi minuti dopo che la p.o. aveva prelevato dalla banca una somma considerevole (3.200 euro) e gli stessi rapinatori esclamando "Oilloco chist'è" alla vista del [OSCURATO:PERSONA] hanno dato chiaramente ad intendere di avere trovato la persona a loro in precedenza segnalata». Una tale motivazione è perfettamente coerente con il portato delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, riassunte nella sentenza di primo grado, ove si legge (p. 3) che il teste aveva dichiarato che, «arrivato presso la concessionaria, aveva parcheggiato e a quel punto aveva visto arrivare una moto a grande velocità sentendo gridare "oilloco, chist è!" e si era subito reso conto che stava per subire una rapina; il passeggero della moto aveva fatto un salto e aveva detto "dacci i soldi", a questo punto egli era scappato, ma i due lo avevano inseguito a piedi fin sulla soglia di un portone urlando "è una rapina, è una rapinar, egli si era buttato dentro e poi aveva sentito una moto che partiva».Del tutto ragionevolmente il Tribunale prima e la Corte d'appello poi traggono da siffatte parole della persona offesa la prova del compimento di un tentativo di rapina ai suoi danni. La circostanza che si versa in ipotesi di tentata rapina è per vero pacifica financo alla luce delle parole gridate dai due malviventi sin sulla soglia del portone dietro il quale la persona offesa si era rifugiata, parole non oggetto di contestazione, non essendo neppure menzionate in ricorso. La sussistenza della non equivocità degli atti - che articolatamente il ricorso revoca in dubbio - emerge come pienamente confermata sol che si consideri che già al grido "oilloco, chist è!" - grido non effettuato da un soggetto qualsiasi in una circostanza qualsiasi, ma da un soggetto a bordo di una moto sopraggiunta improvvisamente a grande velocità, a breve tempo dal prelievo in banca - la persona offesa «si era subito res[a] conto che stava per subire una rapina». Il definitivo suggello della non equivocità degli atti è sancito, in entrambe le sentenze di merito, dall'intimazione "Dacci i soldi" indirizzata alla persona offesa dal passeggero della moto. Riguardo a questa intimazione, anzitutto, le affermazioni del ricorrente secondo cui la persona offesa ne avrebbe riferito solo in dibattimento, nella qual sede avrebbe finanche ritrattato le sue dichiarazioni sul punto, non sono comprovate da alcuna specifica allegazione in chiave confutatoria di quanto diversamente riportato dai giudici di merito in entrambe le sentenze conclusive dei rispettivi gradi, con la conseguenza che questa Suprema Corte non è a priori messa in condizione di apprezzare le censure svolte in ricorso: donde gli autonomi rilievi di genericità ed aspecificità già anticipati in apertura. Ad ogni modo, è incontroverso che la persona offesa abbia evocato la superiore intimazione nel corso della sua testimonianza, talché il contenuto di questa in parte qua è pienamente utilizzabile e valutabile. Sotto altro profilo, già la sentenza di primo grado si perita di soffermarsi su attendibilità e credibilità della persona offesa, nella parte - non fatta segno di censura in ricorso - in cui chiarisce «che il teste è stato estremamente lineare nel descrivere lo svolgimento dei fatti[,] ricordando, nonostante fossero passati alcuni anni dalla commissione del reato, in maniera precisa[,] non solo le modalità di realizzazione del reato ai suoi danni, ma anche la cronologia delle attività investigative alle quali aveva partecipato». Peraltro, pur a prescindere da ciò, è di per sé eloquente il contesto in cui è stato pronunciato il grido "Oilloco, chist è!". La persona offesa è stata infatti raggiunta dalla moto a grande velocità, non nei pressi della banca, ma quando si era fermata nel posteggio della concessionaria, a distanza di un breve lasso di tempo - corrispondente a quello necessario a compiere il tragitto - dall'uscita dalla banca con il denaro. In una simile cornice, di per sé significative - come correttamente rilevato dalla Corte d'appello - sono le stesse parole che sostanziano il predetto grido "Oilloco, chist è!", dal momento che i malviventi «alla vista del [OSCURATO:PERSONA] hanno dato chiaramente ad intendere di avere trovato la persona a loro in precedenza segnalata». Ne consegue che la critica rivolta nel primo motivo di ricorso alla sentenza impugnata, e con essa alla sentenza di primo grado, di inversione logico- metodologica nel porre l'ipotesi di una rapina "a filo di banca" per poi ricavarne l'effettiva realizzazione senza il supporto di dati probatori è completamente destituita di fondamento: i due malviventi, sopraggiunti, per di più armati, a forte velocità nel momento esatto in cui la persona offesa aveva parcheggiato la propria autovettura, le si sono fatti appresso gridando all'indirizzo della medesima un'espressione che presuppone che essi avessero di mira proprio la stessa, previamente individuata, la quale per nessun altro motivo avrebbe potuto assumere per loro interesse se non per il fatto di avere, poco prima, prelevato una rilevante somma di denaro contante in banca. Talché la ricostruzione della sequenza degli accadimenti effettuata nella sentenza di primo grado e riproposta in quella impugnata - sequenza nella quale l'intimazione "Dacci i soldi", da unire, per vero, all'esclamazione "È una rapina, è una rapina", funge da mera conferma di una chiara azione predatoria, effettivamente avvertita come tale dalla persona sin dal momento del grido "Oilloco, chist è!", tanto da aver subito la medesima guadagnato un riparo sicuro - non presenta le illogicità, men che meno manifeste, che le rimprovera il ricorrente: essa, al contrario, fornisce una lettura non parcellizzata, ma coerentemente contestualizzata, del segmento finale di una macchinazione delittuosa cominciata già dall'uscita della persona offesa - di cui era ignota la destinazione - dalla banca con il denaro. Infine, la circostanza che i rapinatori avrebbero potuto scegliere un più favorevole momento per palesarsi, in specie quando la persona offesa ha recuperato la propria autovettura in una traversa vicino alla banca, è meramente teorica e, per di più, mostra di non tenere in considerazione il reale obiettivo perseguito dai malviventi, con l'agire solo dinanzi alla concessionaria, di interporre una distanza sicuramente spaziale ma anche temporale rispetto al prelievo in banca, in modo da rendere più difficile la ricostruzione dell'accaduto. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'appello - risolta la questione relativa alla supposta incompletezza delle indagini, per rimediare alla quale il ricorrente aveva sollecitato una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, osservando «che l'esistenza di immagini che avrebbero consentito di ricostruire la dinamica della rapina costituisce un assunto indimostrato», ed aggiunto, in replica alle doglianze difensive circa i tempi della ricognizione di persona, che «l'arco temporale intercorso tra la rapina, l'individuazione fotografica e l'individuazione di persona, in totale quindici giorni, è estremamente breve e consentiva sia alla p.o. di conservare un nitido ricordo delle fattezze dei suoi aggressori sia all'imputato di ricercare eventuali alibi» - si addentra in una motivazione concisa ma comunque dettagliata, completa e logica su tutti i temi posti dall'evocato motivo. Quanto all'individuazione fotografica, osserva la Corte d'appello che «la p.o. ha precisato che, pur avendo riscontrato una somiglianza tra la foto del prevenuto e le fattezze del rapinatore, avrebbe preferito non esprimere ai carabinieri una percentuale in merito al grado di certezza della sua identificazione[,] dicendo che doveva vederlo dal vivo per confermare l'individuazione, [mentre] erano stati i militari ad insistere per fargli precisare una percentuale». Queste parole della Corte d'appello - del tutto trascurate in ricorso - devono essere messe in correlazione con quanto già riferito dal Tribunale, secondo cui «il verbalizzante intervenuto [ossia il Graviero] ha confermato la serietà del teste sottolineando la correttezza della vittima che solo all'esito della ricognizione personale dichiarò la sua certezza in ordine all'identità del malvivente che aveva cercato di rapinarlo». In particolare, dalla parte iniziale della sentenza di primo grado, dedicata al riassunto della deposizione del Graviero, emerge come l'album fotografico somministrato alla persona offesa fosse stato confezionato con la particolare tecnica definita weblase, a mezzo della quale «si inseriscono i parametri forniti dal denunciante ricavati dalla descrizione fisio-somatica fornita e il sistema elabora delle fotografie corrispondenti in certa percentuale a detti parametri; lo [OSCURATO:PERSONA] era stato inserito ed era la fotografia n. 8 e come parametri corrispondeva al 67%». Pertanto, unendo insieme le valutazioni della Corte d'appello con le emergenze e le valutazioni rassegnate nella sentenza di primo grado, si ricava una particolare «serietà» della persona offesa, propensa a non esprimersi in termini di certo riconoscimento dell'autore della tentata rapina perpetrata ai suoi danni sino al momento di una ricognizione de visu del sospettato. In definitiva, alla luce della serietà, e quindi della prudenza, della persona offesa deve essere letta, in merito al riconoscimento fotografico, la sottolineatura della Corte d'appello circa l'insistenza degli operanti affinché la persona offesa esprimesse una percentuale, peraltro consona a quella calcolata algoritmicamente dal sistema nella predisposizione dell'album fotografico sulla base della descrizione dell'autore del fatto fornita dalla medesima. «Quanto», poi, all'ulteriore tema della «somiglianza con il prevenuto dei due soggetti utilizzati per l'individuazione di persona», osserva la Corte d'appello che, «a fronte della contestazione generica operata dall'imputato, vi sono le dichiarazioni di senso contrario [...] del maresciallo dei carabinieri [OSCURATO:PERSONA] il quale ha, invece, precisato che le persone scelte per essere mostrate alla p.o. erano quanto più somiglianti possibile al prevenuto ed avevano la medesima altezza (v. p. 9 del verbale del 31.5.11). Inoltre l'individuazione di persona era stata effettuata nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge, evitando che la p.o. incontrasse il prevenuto e le persone scelte per l'individuazione (v. p. 12, 19-20 del verbale del 31.5.11)». Trattasi di una risposta congrua e risolutiva, dal momento che evidenzia l'assoluta genericità della contestazione, già dinanzi alla Corte d'appello, della somiglianza dei "birilli" con l'imputato, genericità che affligge anche il secondo motivo di ricorso. Ciò sottrae in radice terreno a qualsiasi contestazione di irregolarità procedurale della ricognizione di persona. Per completezza deve soltanto aggiungersi che, ad ogni buon conto, per costante giurisprudenza di legittimità, «l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinità della prova, non costituisce causa di nullità od inutilizzabilità dell'atto» (cfr. Sez. 2, n. 40081 del 04/07/2013, Bonanno, Rv. 257069-01), di guisa che «i risultati della ricognizione possono essere [sempre] utilizzati per la formazione del convincimento del giudice sulla base del suo prudente apprezzamento» (Sez. 1, n. 9676 del 15/06/1994, Sannino, Rv. 199257-01).In relazione, ancora, all'individuazione in dibattimento, da parte della persona offesa, del fratello dell'imputato come somigliante all'autore della rapina, osserva la Corte d'appello che «la persona offesa, anche a distanza di numerosi anni dalla rapina, ha conservato un ricordo delle fattezze del rapinatore ed infatti[,] sollecitata in udienza dalla difesa a segnalare la presenza dell'imputato, in realtà assente, aveva indicato il fratello del prevenuto chiarendo poi che vi era una forte somiglianza. L'erronea indicazione del prevenuto avvenuta in aula non può valere ad inficiare l'attendibilità dell'individuazione di persona operata dal [OSCURATO:PERSONA][,] considerato che questi aveva individuato compiutamente ed in termini di certezza lo [OSCURATO:PERSONA] a pochi giorni di distanza dalla rapina[,] mentre[,] quando era stato sollecitato ad indicare la presenza del prevenuto in aula[,] era trascorso un considerevole arco temporale dai fatti (oltre tre anni) e dunque risulta pienamente comprensibile che il ricordo delle fattezze del volto del rapinatore erano più sfumate per il [OSCURATO:PERSONA][,] che ciò nonostante aveva indicato un soggetto fortemente somigliante quale il fratello dell'imputato». Siffatte affermazioni della Corte d'appello vanno rapportate con quelle del primo giudice, secondo cui «un ulteriore (forse ultroneo) elemento di credibilità a favore del teste è stato acquisito nel corso del dibattimento proprio in sede di controesame effettuato dalla difesa. Nell'occasione, all'improvviso (sarebbe meglio dire "a sorpresa" e in maniera alquanto discutibile) la difesa chiedeva al teste se in aula fosse presente fra il pubblico l'autore del reato [ed] il teste individuava un soggetto, ma quando questi veniva fatto avvicinare egli chiariva che la persona in questione era molto somigliante al malvivente che lo aveva rapinato, ma non era lui. In concreto[,] a distanza di anni dal fatto[,] il teste era stato un'altra volta in grado di ricordare le fattezze del rapinatore[,] riuscendo a distinguerle anche da quelle così somiglianti del fratello[,] fatto venire apposta in udienza dalla difesa».Da quanto precede - fermo che le affermazioni contenute in ricorso circa l'avere la persona offesa indicato con certezza il fratello dell'imputato (questi assente) come l'autore della rapina salvo ricredersi in un secondo momento, solo dopo, cioè, che le era stato fatto notare che non si trattava dell'imputato, non si corredano del necessario puntuale richiamo quantomeno delle parti rilevanti della deposizione della persona offesa medesima, né, sotto diverso profilo, risultano essere addotte a fondamento di una denuncia del vizio di travisamento della prova in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa - si evince che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, l'indicazione del fratello dell'imputato da parte della persona offesa come «fortemente somigliante» (per recuperare le parole della Corte d'appello) all'autore della rapina è stata espressamente tenuta in considerazione da entrambi i giudici di merito, al fine di avvalorare l'esito, declinato in termini di certezza, della precedente ricognizione di persona. Invero, secondo detti giudici, ed in particolar modo secondo la Corte d'appello, la persona offesa, pur a distanza di ben tre anni dai fatti, aveva mantenuto un ricordo delle sembianze del rapinatore ancora sufficientemente strutturato, seppur non più nitido come in occasione della ricognizione di persona, sì da consentirle di indicare - nelle condizioni riferite dal primo giudice - un soggetto molto simile, per quanto non perfettamente coincidente, con questi. Trattasi di un'argomentazione corrispondente a logica, laddove evidenzia, - da un lato, il dato processuale incontroverso secondo cui l'indicazione del fratello dell'imputato come soggetto fortemente somigliante al rapinatore non realizza alcuna difformità dal precedente riconoscimento con certezza dell'imputato in occasione della ricognizione di persona, nella cui scia, pertanto, deve essere iscritto; - dall'altro lato, il dato di comune esperienza secondo cui «le fattezze del volto del rapinatore» - come scrive in specie la Corte d'appello - erano divenute semplicemente «più sfumate», e non completamente obnubilate, a cagione del trascorre di «un considerevole arco temporale dei fatti». Alla stregua di ciò, non affetta da incongruenze né da irragionevolezze è la conclusione tratta dalla Corte d'appello per cui l'indicazione dibattimentale del fratello dell'imputato come soggetto, non già solo somigliante, ma fortemente somigliante al rapinatore, indicazione che, senza contestazioni difensive sul punto, costituisce, in parte qua, il vero precipitato della prova testimoniale resa dalla persona offesa, lungi dallo scardinare il precedente riconoscimento dell'imputato dalla medesima effettuato con certezza nella sede della ricognizione di persona a distanza di appena quindici giorni dai fatti, quando cioè il suo ricordo dell'aggressore era certamente vivido e netto, finisce in realtà per corroborarlo, proprio per via della riferita, a fronte di una domanda difensiva "a sorpresa" in controesame, forte somiglianza di un soggetto tutt'altro che casuale: forte somiglianza che dunque acquisisce la valenza di indice di permanenza di uno strenue ricordo, in occasione della ricognizione di persona compiutamente presente e manifestato in termini di obiettiva e ponderata sicumera, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso. Un tale modus opinandi, segnatamente ad opera della Corte d'appello, è conforme agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità, che già ha avuto modo di affermare come ben possa il giudice «ritenere maggiormente attendibile l'esito positivo dell'individuazione effettuata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, in prossimità temporale rispetto al fatto, rispetto a quello incerto della ricognizione effettuata in dibattimento, valorizzando, a fondamento del proprio convincimento, il decorso del tempo» (Sez. 4, n. 15215 del 22/01/2008, Distinto, Rv. 240054-01), a condizione che ne dia congrua motivazione, come tale incensurabile in sede di legittimità (su questo specifico profilo, cfr. in part. Sez. 2, n. 55420 del 23/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274470-01). Nella specie, sul terreno della congrua motivazione, soccorre certamente il riferimento, insistito nella sentenza impugnata, al decorso del tempo, ma altresì quello, compiuto expressis verbis dal primo giudice, alla serietà e prudenza della persona offesa, votata a particolare ponderazione nell'attribuzione con certezza della rapina all'imputato effettuata in sede di ricognizione di persona e nell'espressione di un giudizio di spiccata somiglianza del fratello dell'imputato al rapinatore rassegnata, conclusivamente, in controesame, nell'escussione dibattimentale dinanzi a detto giudice. Donde, tirando le somme di tutto quanto detto sin qui, la sentenza impugnata non esibisce i vizi, men che meno motivazionali, che il ricorrente le addebita nel secondo motivo in disamina, atteso che, al contrario, compendia in un'accurata e logica struttura argomentativa il complessivo risultato della valutazione dell'intero compendio probatorio alla luce del cardinale principio del libero convincimento. Segnatamente, dimostra la Corte d'appello di non aver eluso - come invece le imputa il ricorrente - il problema di raccordare criticamente l'esito della ricognizione di persona sia all'attribuzione, compiuta dalla persona offesa in dibattimento, di una forte somiglianza con il rapinatore al fratello dell'imputato sia anche al riconoscimento probabilistico derivante dall'individuazione fotografica. Nel far ciò, essa ha restituito un quadro di sintesi coeso, coerente e solido, siccome idoneo a render conto, nell'insieme - anche attraverso il richiamo delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa nella parte in cui la medesima ha riferito di esser riuscita a vedere da vicino il volto del rapinatore indossante soltanto un cappello che non gli copriva il viso - del giudizio di certezza espresso in ordine al riconoscimento dell'imputato, da parte della predetta, quale autore del reato. Talché, non esibendo le giustificazioni addotte a fondamento di tale giudizio contraddizioni o illogicità o finanche semplici incertezze, lo stesso, nella sua valenza decisoria, è insuscettibile di essere rimesso in discussione dinanzi a questa Suprema Corte, che è giudice di legittimità e non di merito delle decisioni impugnate.Ciò rende conto dell'infondatezza del secondo motivo di ricorso. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Preliminarmente deve rilevarsi come non colga nel segno la denuncia di omessa determinazione della pena-base, anche con riguardo alla misura dell'abbattimento ex art. 56 cod. pen., atteso l'ampio spazio dedicato dalla motivazione della sentenza di primo grado - alla luce della quale deve leggersi la conferma effettuata dalla Corte d'appello - sia alla perimetrazione della cornice edittale applicabile in funzione del tentativo e della ritenuta recidiva qualificata sia, entro tale cornice, all'individuazione in concreto della pena-base, quantificata in misura moderatamente discosta dal minimo e comunque sensibilmente inferiore al massimo e divenuta tout court in appello la pena definitivamente irrogata, a seguito dell'eliminazione (oltreché dell'aumento della pena in continuazione per il reato relativo all'arma) altresì dell'aumento di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen. In particolare, merita di evidenziare che, con riferimento all'individuazione della pena-base, consta avere il giudice di primo grado tenuto conto soprattutto della negativa personalità dell'imputato e della «gravità del fatto (si è trattato di una tentata rapina pluriaggravata anche dall'uso di un'arma[,] organizzata con accuratezza[,] attraverso anche il pedinamento della parte lesa[,] il che evidenzia una particolare intensità del dolo)». In considerazione, dunque, della lettura congiunta della sentenza impugnata e di quella di primo grado, risulta rispettato l'insegnamento costante di questa Suprema Corte, secondo cui «la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa» (cfr. da ult. Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528-01). In riferimento alla negazione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'appello, questa, nel contesto di un'ampia e completa motivazione sull'adeguatezza della pena determinata dal primo giudice attesa la gravità della condotta dell'imputato, ha ritenuto le stesse non concedibili, non solo a ragione della suddetta gravità della condotta, ma altresì dei precedenti specifici gravanti sull'imputato e dell'assenza di alcun elemento positivamente valutabile in suo favore, anche in considerazione della non collaborazione procedinnentale. In tal guisa, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi ricorrenti nella giurisprudenza di legittimità. Questa Suprema Corte, infatti, a più riprese, ha affermato che, ben lungi dal vigere una presunzione di meritevolezza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, vige al contrario una presunzione di non meritevolezza (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694-01), comportante che «la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315-01): ragion per cui costituisce onere dell'interessato formulare «specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificar[e] il riconoscimento [delle circostanze attenuanti generiche]» (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Semeraro, Rv. 276044-01). A fronte di un tale onere gravante sull'interessato sin dal primo grado, corrispondentemente, nel giudizio di impugnazione ed in specie in quello di legittimità, l'imputato che si dolga del mancato riconoscimento delle generiche non può limitarsi, sotto pena di inammissibilità del ricorso, a censurare la decisione in negativo, ma è tenuto ad allegare gli elementi positivamente valutabili in suo favore che siano stati già rappresentati nei precedenti gradi di giudizio e ciò nondimeno non siano stati esaminati od erroneamente valutati. Nella specie, non deduce il ricorrente di avere introdotto già in primo grado siffatti elementi, né comunque ne rappresenta l'esistenza. Sotto altro profilo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se - come nella specie - congruamente motivato. Più nel dettaglio, nella motivazione sull'esercizio di tale potere, «il giudice», per costante giurisprudenza, «può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Nella specie, in perfetta sintonia con tale principio, plurimi, addirittura, sono i profili negativi concorrentennente evocati dalla Corte d'appello. Né è censurabile il riferimento, nella sentenza impugnata, alla mancata collaborazione dell'imputato: esso - compiuto dalla Corte d'appello per argomentare che, anche al di fuori della valutazione del fatto di reato e della personalità dell'autore, sul piano, immediatamente apprezzabile dal giudice, del procedimento, non affiorano indici di meritevolezza di un trattamento sanzionatorio di minor rigore - si pone nel solco di ormai cospicua giurisprudenza, la quale ritiene che «la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo"», per quanto esercizio del diritto di difesa, «[ben] p[ossa] giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339-01).Alla streg