CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39673/22 R.G. • Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo e, oin ogni caso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di valutazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., ed in particolare a pag. 4 della sentenza impugnata sottolineano come l'imputato dopo aver provocato il sinistro, dinanzi alla conducente del mezzo che gridava chiedendo aiuto non si avvicinò a prestare soccorso ma, piuttosto, si pre- murò di prendere il portadocumenti dall'abitacolo ed uno zaino dal bagagliaio e di allontanarsi senza prestare soccorso. Inoltre, a poche ore dall'incidente stradale, si presentò al Commissariato P.S. Barriera di Milano presentando una falsa denun- cia di furto della vettura. Tutti elementi che non consentono di riconosce l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e che denotano, invece, una particolare intensità del dolo. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 39673/22 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 Il C sigliere