CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 novembre 1945
Cassazione n. 47106/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SOLA Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2/11/1945; avverso la sentenza del 24/1/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dalla costituita parte civile in data 21 ottobre 2021, con le quali la stessa ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione della nota spese depositata; Lette le conclusioni scritte inviate a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle ragioni del p.m., ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha integralmente confermato la sentenza di condanna emessa in data 18 settembre 2018 dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Monza, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), con riferimento al denunciato difetto dell'elemento oggettivo della fattispecie, non ricorrendo nella condotta di accredito di una somma di denaro sul proprio conto corrente le stinnmate della condotta dissimulatoria della provenienza da delitto della stessa somma, trattandosi di condotta evidentemente tracciabile ed immediatamente riferibile al soggetto titolare del conto; 1.2. vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alla reclamata assoluzione per difetto di ontologica indicazione e sussistenza del delitto presupposto del contestato riciclaggio, non potendosi evincere dagli atti utilizzabili ai fini della decisione in ragione del rito prescelto la ricorrenza in fatto del delitto di truffa contrattuale incidentalmente ipotizzato dai giudici di merito; né può in merito trarsi argomento dalla mancata indicazione da parte dell'imputato delle ragioni e modalità di ricezione della detta somma; 1.3. il vizio di omessa motivazione è denunziato con riguardo anche alla richiesta qualificazione del fatto come ricettazione in difetto di prova della idoneità dissimulatoria della condotta contestata; 1.4. ancora il vizio di motivazione sostiene l'ultimo motivo di ricorso in relazione al dedotto difetto di legittimazione della costituita parte civile (danneggiata ove mai dalla condotta di truffa e non da quella di riciclaggio) ed al deficit probatorio del danno subito del quale si è chiesto il risarcimento nel giudizio penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in riferimento all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, pienamente confermativa della pronuncia di primo grado ed a questa osmoticamente adesa. 1.1. tutti e quattro i vizi denunziati si risolvono nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata ed in quella assolutamente consonante di primo grado; argomenti con i quali il ricorrente rifiuta di confrontarsi. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). In caso di doppia pronuncia conforme sul tema del riconoscimento della responsabilità, il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con i motivi di ricorso solo allorquando il giudice di appello, per rispondere ai motivi di gravame nel merito, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal giudice di prima istanza o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento di circostanze probatorie, acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336, del 9/1/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n.1927, del 20712/2017, Rv. 272324; Sez. 5, n. 18975, del 13/2/2017, Rv. 269906; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217). 1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che . la dedotta inidoneità della condotta posta in essere dal ricorrente a costituire ostacolo alla identificazione atiA4, provenienza delittuosa della somma provento del delitto di truffa, versata inizialmente su conto corrente acceso esibendo false generalità e poi bonificata sul conto corrente postale intestato all'imputato, non ha fondamento, né storico, né logico. Potendo detto delitto perfezionarsi -in quanto reato a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive- attraverso qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche attraverso il mero trasferimento o ricezione di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito (sul punto specifico Sez. 6, n. 13085, del 3/10/2013, Rv, 259487; più in generale: Sez. 2, n. 21867, del 5/4/2019, Rv. 276114; Sez. 2, n. 30265, del 11/5/2017, Rv. 270302; Sez. 2, n. 52549, del 20/10/2017, Rv. 271530; da ultimo Sez. 2, n. 36138, del 14/9/2021, ric. [OSCURATO:PERSONA] ed altro n.m.). La deduzione, dunque, non coglie nel segno, dovendosi valutare l'idoneità della condotta in relazione soltanto al contestato ultimo trasferimento di quella somma di provenienza delittuosa, niente affatto modesta, versata sul e ricevuta dal conto corrente postale dell'imputato. I giudici di merito si sono pertanto attenuti al principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il reato di riciclaggio è integrato in presenza di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere più difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, quale, ad esempio, il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario intestato ad un terzo ad un altro, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 21687 del 5/4/2019, Rv. 276114; Sez. 2, n. 43881 del 9/10/2014, Matarrese, Rv. 260694; Sez. 2, n. 546 del 7/1/2011, Rv. 249446). 1.3. Così pure deve ritenersi per il secondo motivo di ricorso, atteso che nel giudizio di merito caratterizzato da duplice conformità è rimasto incidentalmente accertato che il dante causa del trasferimento di liquidità all'imputato ebbe a versare sul conto corrente recante false identità un assegno la cui provvista era costituita dal provento di attività fraudolenta, sufficientemente enucleata nei suoi tratti caratterizzanti nella motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 42052, del 19/6/2019, Rv. 277609: In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.). Né, come acutamente osservato nel doppio grado di giudizio, l'imputato ha saputo offrire di quella ricezione una diversa indicazione di origine, così non offrendo alcuna alternativa ipotesi di lecita ricezione della somma versata sul suo conto corrente. Del resto, l'elemento psicologico che deve coprire il rapporto con il delitto presupposto, in termini di consapevolezza della illecita origine della res, ben può assumere le forme del dolo eventuale per l'agente che, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa in ragione anche della entità stessa della somma e della ignoranza circa le generalità del disponente, non avrebbe agito altrimenti anche se di tale illecita provenienza avesse avuto certezza (Sez. U., n. 12433, del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324). Nella specie il giudizio di merito ha valorizzato in tal senso le modalità del trasferimento e la provenienza della somma da conto acceso utilizzando false generalità, il che depone certamente nel senso di una matura consapevolezza nel recettore circa la illecita provenienza della somma ricevuta. 1.4. La Corte ha inoltre offerto della qualificazione giuridica attribuita al fatto una congrua motivazione, valorizzando proprio l'idoneità dissimulatoria della condotta tenuta dall'agente, con ciò evidentemente offrendo ragione della correttezza del nomen iuris attribuito al fatto. 1.5. Corretta infine la identificazione del danneggiato con il soggetto che subì la fraudolenta sottrazione della maggior somma dalla quale fu tratta la provvista per il bonifico oggi incriminato a titolo di riciclaggio. Tale condotta finale ha infatti impedito al deceptus di rientrare direttamente in possesso di parte della somma a lui fraudolentemente sottratta. La quantificazione del danno risarcibile è stata nel merito correttamente calcolata in ragione della entità della somma ricevuta dall'imputato, secondo parametri di calcolo non censurabili nella sede di legittimità. 2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. 2.2. Il ricorrente va altresì condannato a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile TREVGISI s.r.I., che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione alla natura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TREVISI Diego, che liquida in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge. Così deciso