CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12832/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re,[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) in persona delPresidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentate2025 e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PAOLO5295 TOSI;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede diCUCCINIELLO FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA]; PERRUCCIOSTELLA, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi diTRAMPETTI ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA]; TRAMNOumNerTo Ire gistro generale 16007/2020Numero sezionale 5295/2025RITA, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di MANuRmAerDo dEi rIa ccolta generale 12832/2026ANTONIA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]at a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 6529/2019 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/12/2019 R.G.N. 4248/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, inparziale riforma della decisione di prime cure, hacondannato, per quanto qui rileva, [OSCURATO:PERSONA] e ilpagare ai litisconsorti in epigrafe indicati, le differenze sultrattamento pensionistico aziendale dovute a titolo diperequazione del trattamento medesimo maturate dal luglio2008 al giugno 2013, rigettate le pretese azionate daglieredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i ratei di pensionerispettivamente di novembre 2009 e gennaio 2012.2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e il FondoPensione A [OSCURATO:PERSONA] Sanpaolo(già [OSCURATO:PERSONA] per il personale delBanco [OSCURATO:PERSONA]) hanno proposto ricorso per cassazione,deducendo due motivi di censura, successivamente illustraticon memoria, avverso il quale i controricorrenti in epigrafeNumero registro generale 16007/2020indicati, e nella qualità ivi indicata, hanno resistito conN umero sezionale 5295/2025Numero di raccolta generale 12832/2026controricorso, anch'esso successivamente illustrato coDnat a pubblicazione 05/05/2026memoria; [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di ValliDavide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] FerdinandoAntonio sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE3. Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazionee falsa applicazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., per nonavere la Corte di merito ritenuto che l'adesione dei dantecausa degli odierni controricorrenti alla c.d. capitalizzazionedella prestazione a carico del Fondo complementare per gliex dipendenti del Banco di Napoli dovesse comportarel'infondatezza della pretesa di ottenere la perequazione deltrattamento pensionistico relativamente al periodosuccessivo alla capitalizzazione stessa, essendosi estintal'obbligazione periodica alla quale la perequazione accedeva.4. Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 1230 e 1362 c.c. per non aver laCorte territoriale ritenuto che le parti avessero sostituito iltrattamento pensionistico a carico del Fondo conun'erogazione in capitale, con conseguente infondatezza diogni pretesa connessa all'obbligazione originaria.5. I motivi possono essere trattati congiuntamente, inconsiderazione dell'intima connessione delle censure svolte,e sono fondati, dovendo darsi continuità alla costantegiurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema diprevidenza complementare, la percezione del trattamentopensionistico in una somma capitale una tantum determinal'estinzione della prestazione pensionistica integrativaperiodica, con conseguente venir meno, da tale momento,del diritto alla perequazione automatica (così Cass. nn.Numero registro generale 16007/202029915 e 30518 del 2021, cui hanno dato continuità, tra leN umero sezionale 5295/2025Numero di raccolta generale 12832/2026numerose, Cass. nn. 18383 e 18384 del 2022, CasDsa.t a pubblicazione 05/05/2026n.21689 del 2024).6. Risulta documentata, nel giudizio di merito, l’opzione per lacapitalizzazione del rispettivo trattamento pensionistico indata anteriore al periodo in relazione al quale sono statedomandate le differenze sul trattamento pensionisticocomplementare rivenienti dal diritto a mantenere laperequazione anche in data successiva all'entrata in vigoredella norma d'interpretazione autentica costituita dall'art. 1,comma 55, l. n. 243/2004, siccome sancito con sentenzapassata in giudicato (cfr. sul punto le deduzioni di pagg. 6-7 e 10-14 del ricorso per cassazione).7. La sentenza impugnata, che ha accolto le preteseeconomiche in relazione a periodi successivi al momento incui ciascuno aveva percepito la somma capitale una tantum,non si è attenuta al principio secondo cui, fermo restando ildiritto del pensionato a mantenere il meccanismo diperequazione statuito dal giudicato formatosi tra le parti e iloro aventi causa anche successivamente all'entrata invigore dell'art. 1, comma 55 l. n. 243/2004, il diritto a taleperequazione perdura sino al momento del computo dellasomma da liquidarsi in capitale e si estingue, unitamente aquello alla pensione integrativa a cui si correla, alla data incui risulta percepita la somma in capitale una tantum diliquidazione dell'intero trattamento pensionisticointegrativo.8. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata perquanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d'Appello diNapoli, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 16007/2020 P.Q.MNumero di raccolta generale 12832/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvDiaat a pubblicazione 05/05/2026alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre2025La PresidenteLucia Esposito