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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 30082/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 20 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, emessa in data 14 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina e porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di tentato furto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui si configura il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847) ed il requisito della violenza può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o in altro impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa guadagnando la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042), come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 sulla condotta violenta posta in essere dopo aver tentato la sottrazione dei beni, al fine di guadagnarsi la fuga); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 20 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, emessa in data 14 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina e porto ingiustificato di un oggetto atto ad offendere. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel meno grave reato di tentato furto, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui si configura il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847) ed il requisito della violenza può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, in uno schiaffo o in altro impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa guadagnando la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281; Sez. 2, n. 10599 del 27/09/1985, Ciaramella, Rv. 171042), come avvenuto nella specie (si veda pag. 3 sulla condotta violenta posta in essere dopo aver tentato la sottrazione dei beni, al fine di guadagnarsi la fuga); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6
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