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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08983/2026

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AMIGLIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026TOCCI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrente –avverso la sentenza n. 304/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il23/06/2023 R.G.N. 541/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21490/2023Numero di raccolta generale 8983/2026Data pubblicazione 09/04/20261.

La Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto,con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primogrado, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla qualificadi «educatore socio pedagogico» dal 1° gennaio 2018 concondanna della datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. allacorresponsione delle differenze retributive maturate, a partireda detta data, tra il livello C di inquadramento e il livellosuperiore D, secondo il [OSCURATO:PERSONA] personale non medico.2.

La Corte, in sintesi, ha premesso che la società «è unaresidenza socio assistenziale che si occupa di prestare servizi diriabilitazione sociosanitari in favore di soggetti disabili» e che,oltre a educatori sociosanitari, «al suo interno operano,nondimeno, educatori non laureati come il ricorrente, checollabora all’attuazione dei progetti di recupero dei disabili,Ha quindi rilevato: «A parte la preclusione ad attuaretrattamenti sanitari derivante dal fatto di non possedere lalaurea richiesta obbligatoriamente per gli educatori sociosanitari, come è evincibile dalla documentazione depositata inordine alle mansioni espletate, è evidente che il ricorrentepartecipasse a progetti di tipo socio educativo, poiché sioccupava del laboratorio multisensoriale, in cui sottoponeva ipazienti a stimoli uditivi, visivi etc. e ne registrava le reazioni,mentre gli altri progetti anche non direttamente gestiti dalricorrente ma da altri educatori consistevano nel laboratoriomusicale, nell’accompagnare al mare i pazienti.

È chiaro chenon si trattava di somministrare trattamenti riabilitativi di tiposanitario ma di coinvolgere i disabili in attività che nefacilitassero l’inserimento sociale, la crescita personaNluem eroe re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026l’acquisizione di competenze di base».

Numero di raccolta generale 8983/2026La Corte territoriale ha quindi considerato che la legge n. 20D5a ta pubblicazione 09/04/2026del 2017 ha stabilito, al comma 598, «per gli educatori esperti,che già lavorino con contratto a tempo indeterminato, non alledipendenze di un’amministrazione o ente pubblico, come ilricorrente, che vantino 10 anni di servizio e 50 anni d’età, cosìcome per chi vanti a prescindere dall’età 20 anni di servizio,l’automatica acquisizione della qualifica di educatore sociopedagogico».Ha ritenuto come fosse «evidente che l’intento del legislatore inconseguenza dell’introduzione della nuova figura professionale,che per i più giovani si acquisirà con percorso di studi ad hocche sfoci in una laurea, è quello di regolarizzare la situazionelavorativa di coloro che già da anni lavorano di fatto comeeducatori in campo socio pedagogico, senza alcuno specificoinquadramento.

Tra questi – secondo la Corte pugliese - c’è ilricorrente che da più di dieci anni lavora all’interno di unastruttura socioassistenziale come educatore addetto a progettisocioeducativi e ha compiuto più di cinquanta anni».3.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con quattro motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato.La ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi del n. 5 dell’art.360 c.p.c., «Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, per omessa delibazione delle allegazioni e delle pNurmoevroe re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026offerte a supporto in ordine alla qualità di [OSCURATO:PERSONA].ru.mle.r od dii raccolta generale 8983/2026soggetto erogante prestazioni sanitarie».

Si deduce che lDea ta pubblicazione 09/04/2026conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale «rappresentanoespressione dell’omesso esame delle allegazioni addotte asupporto della natura (socio sanitaria, di tipo riabilitativo) deiservizi offerti da [OSCURATO:SOCIETA]., e delle risultanze documentaliofferte a supporto»Col secondo motivo, a mente sia del n. 5 che del n. 3 dell’art.360 c.p.c., si denuncia: «Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, per omessa delibazione delle allegazioni di partein ordine alle mansioni espletate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in ambitoOsmairm [OSCURATO:SOCIETA] falsa applicazione dell’art. 1 del DM[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 520».

Per il primo aspetto si eccepisce «l’assenzadel requisito di legge rappresentato dall’espletamento di attivitàa carattere socio-pedagogico, quantomeno in via prevalente,laddove non esclusiva»; per il secondo si deduce che «attivitàche la Corte territoriale qualifica come “educative” (e quindiproprie dell’educatore socio pedagogico) sono in realtàespressione delle attività socio–sanitarie di tipo riabilitativo».2.

I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione,risultano inammissibili.Entrambi lo sono nella parte in cui deducono il vizio di cui al n.5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei confini stabiliti dalle Sezioniunite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.Con tali pronunce sono stati espressi su tale disposizionenovellata i seguenti principi di diritto (principi costantementeribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a)la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzioneNumero registro generale 21490/2023al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8983/2026di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionalDea ta pubblicazione 09/04/2026denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamentoun vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); c) l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la partericorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsionidi cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondocomma, n. 4), c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risultil'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività"del fatto stesso.Poiché i motivi in esame risultano irrispettosi di tali enunciati,lamentando l’omesso esame di allegazioni contenute negli attidifensivi ovvero di risultanze probatorie e traducendosi, Nnumeelrloa re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026sostanza, in un diverso convincimento rispetto a Nquumeeroll doi raccolta generale 8983/2026espresso dai giudici ai quali compete il dominio esclusivo deDla ta pubblicazione 09/04/2026merito della causa, gli stessi non possono che essere disattesi.Non può tacersi, in particolare, che con essi si prospettano unamolteplicità di fatti che sarebbero stati trascurati dalla Corte diAppello che, anche per la loro pluralità, non hanno il necessariocarattere della decisività, nel senso inteso da questa Cortesecondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse statoesaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa dellavertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità(v., tra molte, Cass., Sez.

Un., n. 3670 del 2015 e n. 14477/2015).

Si è così sancita l'inammissibilità di censure innanzi aquesta Corte che evochino una pluralità di circostanze,lamentandone il mancato esame o valutazione da parte dellaCorte di Appello, ma in realtà auspicando un esame o unavalutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo unnuovo giudizio di merito oppure chiamando "fatto decisivo",indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa(Cass. n. 21439/2015).Ciò determina la cristallizzazione dei fatti così come accertati evalutati dai giudici del merito, con conseguente intangibilitàdella ricostruzione della vicenda storica, di modo che, amputatociascun motivo dall’inammissibilità della censura concernentel’omesso esame di fatti asseritamente decisivi, ogni residuadoglianza contenuta negli stessi motivi diviene inammissibile,perché presuppone un mutamento del narrato, non percorribilein questa sede di legittimità che non è deputata a valutarediversamente il merito (v.

Cass. n. 20822/2025, inmotivazione).In particolare, ne consegue anche l’inammissibilità del secNoumnedroo re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026motivo nella parte in cui deduce un errore di diritto, mentNruem ecroo dni raccolta generale 8983/2026la doglianza in realtà si contesta che le attività svolte dal ToccDia ta pubblicazione 09/04/2026potessero essere di tipo «educativo», con ciò sollecitando aquesta Corte un diverso apprezzamento che esorbita dalsindacato di legittimità.3.

Il terzo motivo ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. denuncia,secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:«[OSCURATO:SOCIETA] e falsa applicazione dell’art. 1, commi 594–598 l. n.205/2017, per attribuzione del titolo in sanatoria a soggetto nonin possesso di tutti i requisiti prescritti, in contrasto con ladisposizione di cui al comma 594; dell’art. 52 [OSCURATO:PERSONA] –Personale dipendete delle strutture sanitarie, anche conriferimento all’art. 1 comma 598 l. n. 205/2017 ed agli artt. 39e 41 Cost., per avere la sentenza d’appello escluso la“sopravvivenza” in via residuale, quale profilo ad esaurimento,della figura di educatore senza titolo; dell’art. 52 [OSCURATO:PERSONA] e,nello specifico, della declaratoria del livello di inquadramento“D”, per avere la sentenza d’appello attribuito un livello diinquadramento proprio dei profili professionali con competenzee conoscenza dallo stesso pacificamente non possedute».Anche tale censura non può trovare accoglimento.Come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma didiritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o nonricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato,la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovveroche lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che siastata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie nonesattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass.n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sullaviolazione o falsa applicazione di una norma di dirittoNumero registro generale 21490/2023presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8983/2026incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici deDla ta pubblicazione 09/04/2026merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellavicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si èfuori dall’ambito di operatività dell’error in iudicando.Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità (v.

Cass. n. 35922/2023;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018;Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).Nella specie, chi ricorre non riesce effettivamente ad individuareerrori di diritto nella sentenza gravata ma piuttosto contestal’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale secondocui il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività di «tipo socio educativo».Quanto al rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteescluso la «sopravvivenza» degli educatori senza titolo – indisparte che, alla pag. 4, la sentenza esplicitamente affermache «la legge del 2017 ha previsto che resteranno educatorisenza titolo» - la censura si rivolge ad argomentazioni svolte adabundantiam dalla Corte territoriale e che non rappresentano laratio essendi della decisione (cfr. Cass. n. 24591/2005; Cass.n. 7074/2006; Cass. n. 23635/2010; Cass. n. 8755/2018;Cass. n. 18429/2022; ancora di recente, Cass. n. 1770/2025).4.

Il quarto mezzo denuncia che la sentenza gravataconterrebbe una motivazione contraria al cd. minimocostituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost. e in violazionedell’art. 132 c.p.c.Il motivo è infondato.Come innanzi rammentato, le Sezioni unite di questa NCuomrertoe re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicantNeu mueron dai raccolta generale 8983/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un erroDra ta pubblicazione 09/04/2026in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nelcaso di vizi radicali (Cass., Sez.

Un., 8053 e 8054/2014, cit.).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez.

Un., n. 22232/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto, ad avviso del Collegio,è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dallaCorte territoriale per attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di «educatoresocio pedagogico», sulla scorta dell’esperienza pluriennalepregressa maturata come «educatore addetto a progettisocioeducativi», che non poteva certo attuare, in quellastruttura socio assistenziale, trattamenti sanitari, in quantosprovvisto della laurea necessaria per gli educatorisociosanitari; non è sicuramente sufficiente a determinare ilvizio radicale della nullità della sentenza né una eventualeinsufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanzache la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimastosoccombente.5.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso; le spese seguono la soccombenza, liquidate comeda dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzNau mdereo ire gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026presupposti processuali per il versamento, da parteN umdeeroll dai raccolta generale 8983/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoD,a ta pubblicazione 09/04/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente società alpagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8983/2026Data pubblicazione 09/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AMIGLIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026TOCCI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato- controricorrente –avverso la sentenza n. 304/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il23/06/2023 R.G.N. 541/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21490/2023Numero di raccolta generale 8983/2026Data pubblicazione 09/04/20261. La Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto,con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primogrado, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla qualificadi «educatore socio pedagogico» dal 1° gennaio 2018 concondanna della datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. allacorresponsione delle differenze retributive maturate, a partireda detta data, tra il livello C di inquadramento e il livellosuperiore D, secondo il [OSCURATO:PERSONA] personale non medico.2. La Corte, in sintesi, ha premesso che la società «è unaresidenza socio assistenziale che si occupa di prestare servizi diriabilitazione sociosanitari in favore di soggetti disabili» e che,oltre a educatori sociosanitari, «al suo interno operano,nondimeno, educatori non laureati come il ricorrente, checollabora all’attuazione dei progetti di recupero dei disabili,Ha quindi rilevato: «A parte la preclusione ad attuaretrattamenti sanitari derivante dal fatto di non possedere lalaurea richiesta obbligatoriamente per gli educatori sociosanitari, come è evincibile dalla documentazione depositata inordine alle mansioni espletate, è evidente che il ricorrentepartecipasse a progetti di tipo socio educativo, poiché sioccupava del laboratorio multisensoriale, in cui sottoponeva ipazienti a stimoli uditivi, visivi etc. e ne registrava le reazioni,mentre gli altri progetti anche non direttamente gestiti dalricorrente ma da altri educatori consistevano nel laboratoriomusicale, nell’accompagnare al mare i pazienti. È chiaro chenon si trattava di somministrare trattamenti riabilitativi di tiposanitario ma di coinvolgere i disabili in attività che nefacilitassero l’inserimento sociale, la crescita personaNluem eroe re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026l’acquisizione di competenze di base». Numero di raccolta generale 8983/2026La Corte territoriale ha quindi considerato che la legge n. 20D5a ta pubblicazione 09/04/2026del 2017 ha stabilito, al comma 598, «per gli educatori esperti,che già lavorino con contratto a tempo indeterminato, non alledipendenze di un’amministrazione o ente pubblico, come ilricorrente, che vantino 10 anni di servizio e 50 anni d’età, cosìcome per chi vanti a prescindere dall’età 20 anni di servizio,l’automatica acquisizione della qualifica di educatore sociopedagogico».Ha ritenuto come fosse «evidente che l’intento del legislatore inconseguenza dell’introduzione della nuova figura professionale,che per i più giovani si acquisirà con percorso di studi ad hocche sfoci in una laurea, è quello di regolarizzare la situazionelavorativa di coloro che già da anni lavorano di fatto comeeducatori in campo socio pedagogico, senza alcuno specificoinquadramento. Tra questi – secondo la Corte pugliese - c’è ilricorrente che da più di dieci anni lavora all’interno di unastruttura socioassistenziale come educatore addetto a progettisocioeducativi e ha compiuto più di cinquanta anni».3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso lasoccombente società con quattro motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato.La ricorrente ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi del n. 5 dell’art.360 c.p.c., «Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, per omessa delibazione delle allegazioni e delle pNurmoevroe re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026offerte a supporto in ordine alla qualità di [OSCURATO:PERSONA].ru.mle.r od dii raccolta generale 8983/2026soggetto erogante prestazioni sanitarie». Si deduce che lDea ta pubblicazione 09/04/2026conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale «rappresentanoespressione dell’omesso esame delle allegazioni addotte asupporto della natura (socio sanitaria, di tipo riabilitativo) deiservizi offerti da [OSCURATO:SOCIETA]., e delle risultanze documentaliofferte a supporto»Col secondo motivo, a mente sia del n. 5 che del n. 3 dell’art.360 c.p.c., si denuncia: «Omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, per omessa delibazione delle allegazioni di partein ordine alle mansioni espletate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in ambitoOsmairm [OSCURATO:SOCIETA] falsa applicazione dell’art. 1 del DM[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 520». Per il primo aspetto si eccepisce «l’assenzadel requisito di legge rappresentato dall’espletamento di attivitàa carattere socio-pedagogico, quantomeno in via prevalente,laddove non esclusiva»; per il secondo si deduce che «attivitàche la Corte territoriale qualifica come “educative” (e quindiproprie dell’educatore socio pedagogico) sono in realtàespressione delle attività socio–sanitarie di tipo riabilitativo».2. I motivi, congiuntamente esaminabili per connessione,risultano inammissibili.Entrambi lo sono nella parte in cui deducono il vizio di cui al n.5 dell’art. 360 c.p.c. al di fuori dei confini stabiliti dalle Sezioniunite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.Con tali pronunce sono stati espressi su tale disposizionenovellata i seguenti principi di diritto (principi costantementeribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a)la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall'art. 12 disp. prel. c.c., come riduzioneNumero registro generale 21490/2023al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8983/2026di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionalDea ta pubblicazione 09/04/2026denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioniinconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile"; b) il nuovo testo introduce nell'ordinamentoun vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testodella sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esitodiverso della controversia); c) l'omesso esame di elementiistruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fattodecisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la partericorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsionidi cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondocomma, n. 4), c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risultil'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) talefatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività"del fatto stesso.Poiché i motivi in esame risultano irrispettosi di tali enunciati,lamentando l’omesso esame di allegazioni contenute negli attidifensivi ovvero di risultanze probatorie e traducendosi, Nnumeelrloa re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026sostanza, in un diverso convincimento rispetto a Nquumeeroll doi raccolta generale 8983/2026espresso dai giudici ai quali compete il dominio esclusivo deDla ta pubblicazione 09/04/2026merito della causa, gli stessi non possono che essere disattesi.Non può tacersi, in particolare, che con essi si prospettano unamolteplicità di fatti che sarebbero stati trascurati dalla Corte diAppello che, anche per la loro pluralità, non hanno il necessariocarattere della decisività, nel senso inteso da questa Cortesecondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse statoesaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa dellavertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità(v., tra molte, Cass., Sez. Un., n. 3670 del 2015 e n. 14477/2015). Si è così sancita l'inammissibilità di censure innanzi aquesta Corte che evochino una pluralità di circostanze,lamentandone il mancato esame o valutazione da parte dellaCorte di Appello, ma in realtà auspicando un esame o unavalutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo unnuovo giudizio di merito oppure chiamando "fatto decisivo",indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa(Cass. n. 21439/2015).Ciò determina la cristallizzazione dei fatti così come accertati evalutati dai giudici del merito, con conseguente intangibilitàdella ricostruzione della vicenda storica, di modo che, amputatociascun motivo dall’inammissibilità della censura concernentel’omesso esame di fatti asseritamente decisivi, ogni residuadoglianza contenuta negli stessi motivi diviene inammissibile,perché presuppone un mutamento del narrato, non percorribilein questa sede di legittimità che non è deputata a valutarediversamente il merito (v. Cass. n. 20822/2025, inmotivazione).In particolare, ne consegue anche l’inammissibilità del secNoumnedroo re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026motivo nella parte in cui deduce un errore di diritto, mentNruem ecroo dni raccolta generale 8983/2026la doglianza in realtà si contesta che le attività svolte dal ToccDia ta pubblicazione 09/04/2026potessero essere di tipo «educativo», con ciò sollecitando aquesta Corte un diverso apprezzamento che esorbita dalsindacato di legittimità.3. Il terzo motivo ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. denuncia,secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:«[OSCURATO:SOCIETA] e falsa applicazione dell’art. 1, commi 594–598 l. n.205/2017, per attribuzione del titolo in sanatoria a soggetto nonin possesso di tutti i requisiti prescritti, in contrasto con ladisposizione di cui al comma 594; dell’art. 52 [OSCURATO:PERSONA] –Personale dipendete delle strutture sanitarie, anche conriferimento all’art. 1 comma 598 l. n. 205/2017 ed agli artt. 39e 41 Cost., per avere la sentenza d’appello escluso la“sopravvivenza” in via residuale, quale profilo ad esaurimento,della figura di educatore senza titolo; dell’art. 52 [OSCURATO:PERSONA] e,nello specifico, della declaratoria del livello di inquadramento“D”, per avere la sentenza d’appello attribuito un livello diinquadramento proprio dei profili professionali con competenzee conoscenza dallo stesso pacificamente non possedute».Anche tale censura non può trovare accoglimento.Come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma didiritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o nonricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato,la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovveroche lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che siastata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie nonesattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass.n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicché il sindacato sullaviolazione o falsa applicazione di una norma di dirittoNumero registro generale 21490/2023presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8983/2026incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici deDla ta pubblicazione 09/04/2026merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellavicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si èfuori dall’ambito di operatività dell’error in iudicando.Invero, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922/2023;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018;Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).Nella specie, chi ricorre non riesce effettivamente ad individuareerrori di diritto nella sentenza gravata ma piuttosto contestal’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale secondocui il [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività di «tipo socio educativo».Quanto al rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteescluso la «sopravvivenza» degli educatori senza titolo – indisparte che, alla pag. 4, la sentenza esplicitamente affermache «la legge del 2017 ha previsto che resteranno educatorisenza titolo» - la censura si rivolge ad argomentazioni svolte adabundantiam dalla Corte territoriale e che non rappresentano laratio essendi della decisione (cfr. Cass. n. 24591/2005; Cass.n. 7074/2006; Cass. n. 23635/2010; Cass. n. 8755/2018;Cass. n. 18429/2022; ancora di recente, Cass. n. 1770/2025).4. Il quarto mezzo denuncia che la sentenza gravataconterrebbe una motivazione contraria al cd. minimocostituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost. e in violazionedell’art. 132 c.p.c.Il motivo è infondato.Come innanzi rammentato, le Sezioni unite di questa NCuomrertoe re gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicantNeu mueron dai raccolta generale 8983/2026violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un erroDra ta pubblicazione 09/04/2026in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nelcaso di vizi radicali (Cass., Sez. Un., 8053 e 8054/2014, cit.).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto, ad avviso del Collegio,è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dallaCorte territoriale per attribuire al [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di «educatoresocio pedagogico», sulla scorta dell’esperienza pluriennalepregressa maturata come «educatore addetto a progettisocioeducativi», che non poteva certo attuare, in quellastruttura socio assistenziale, trattamenti sanitari, in quantosprovvisto della laurea necessaria per gli educatorisociosanitari; non è sicuramente sufficiente a determinare ilvizio radicale della nullità della sentenza né una eventualeinsufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanzache la medesima non soddisfi le aspettative di chi è rimastosoccombente.5. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso; le spese seguono la soccombenza, liquidate comeda dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenzNau mdereo ire gistro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026presupposti processuali per il versamento, da parteN umdeeroll dai raccolta generale 8983/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoD,a ta pubblicazione 09/04/2026pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente società alpagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Antonella PagettaNumero registro generale 21490/2023Numero sezionale 588/2026Numero di raccolta generale 8983/2026Data pubblicazione 09/04/2026