CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 12756/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni scritte, pervenute in data 17 gennaio 2023, del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 settembre 2021 il Giudice di Pace di Bari ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.530 cpv. cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art.582 secondo comma cod. pen., per avere cagionato lesioni consistite nella perforazione post traumatica sinistra dell'orecchio sinistro colpendo con un pugno [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il 15 febbraio 2019 2. A seguito dell'appello proposto dalla costituita parte civile e dal Pubblico Ministero avverso la decisione del Giudice di pace, il Tribunale di Bari in composizione monocratica con sentenza del 24 maggio 2022, in riforma della impugnata sentenza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli condannandolo alla pena di euro 600,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e condannandolo altresì alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile dei due gradi di giudizio. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.603 comma 3 bis cod. proc. pen. In particolare, evidenzia il ricorrente che il capovolgimento dell'epilogo decisorio è avvenuto in violazione del richiamato articolo senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione alla prova dichiarativa decisiva rappresentata dall'esame della persona offesa e del teste [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato ascritto. Lamenta il ricorrente la carenza di motivazione contenuta nella sentenza in ordine al nesso causale intercorrente tra la condotta tenuta dal ricorrente e le lesioni attestate dai certificati medici e non valuta lo stesso contenuto dei certificati in considerazione che uno dei certificati indica lesioni accertate non dopo tre giorni, ma dopo due giorni dai fatti come contestati. In data 17 gennaio 2023 il difensore e procuratore speciale della costituita parte civile ha inviato conclusioni scritte e richiesta di condanna alle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei motivi di seguito espressi. 1.In relazione al caso in esame occorre premettere la elaborazione giurisprudenziale di questa Corte formatasi in relazione alla riforma della sentenza di primo grado anche ai soli fini civili in senso sfavorevole per l'imputato. In particolare, il giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile). (Sez. 5, n. 38082 del 04/04/2019, Rv. 276933). Dunque, la giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato come necessaria la riedizione della prova dichiarativa anche nella ipotesi in cui l'impugnazione abbia determinato la riforma ai soli effetti civili. 2. Accanto a siffatto principio la giurisprudenza di questa Corte ha sancito la rilevabilità di ufficio della questione: "È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato l'imputato - sia pure ai soli effetti civili - sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge. (Sez. 6, n. 14062 del 16/03/2021, Rv. 281661). 3. Ritiene il Collegio che siffatta opzione interpretativa debba essere condivisa anche con riferimento alla ipotesi in esame relativa ad una sentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di pace, con conseguente deducibilità della questione sub specie di violazione di legge. Al riguardo le Sezioni Unite "Dasgupta", nell'enucleare la questione - nel previgente sistema ordinamentale privo di apposita prescrizione - non esclude, nel suo tenore argomentativo la rilevanza del vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soffermandosi, invece, sul difetto di motivazione, anche in logica consequenzialità con lo standard giustificativo rafforzato. Di guisa che, decontestualizzata dal panorama normativo in cui è intervenuta, la sentenza indicata non esclude - ma anzi afferma con ampia latitudine - l'obbligatorietà della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche in caso di ribaltamento agli effetti civili e, dunque, la deducibilità della relativa inosservanza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen.. 3.1. Ulteriori argomenti a sostegno della generalizzante portata dell'obbligo di rinnovazione si rinvengono anche nelle Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano. Occupandosi proprio della riforma, ai soli fini civili, della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. U. Patalano, ibidem, Rv. 269787), il ragionamento svolto dalle Sezioni Unite in tale ultimo arresto ha preso le mosse dalla costituzionalizzazione del giusto processo e, quindi, dal canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", elaborato dalla giurisprudenza di legittimità già prima della sua codificazione nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. (ad opera della legge n. 46 del 20 febbraio 2006), in quanto "criterio generalissimo" del processo penale, direttamente collegato alla presunzione d'innocenza. Si è dunque sottolineato come la (ri)valutazione meramente cartolare del materiale probatorio già valutato dal primo giudice non potrebbe non risultare distonica rispetto al canone dell'art. 533, comma 1, essendo insito nell'avvenuta adozione di decisioni contrastanti il "dubbio ragionevole". 3.1.1. Del resto, il tentativo di sperimentare una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell'art. 603, commi 3 e 3- bis, cod. proc. pen. si impone nei casi - come quello in disamina - in cui all'imputato sia preclusa la deduzione del vizio di motivazione, quando l'opzione ermeneutica prescelta sia in linea con i canoni sopra indicati, a maggior ragione quando quella, pur a fronte di un testo che lascia aperte più soluzioni, sia l'unica plausibile e, dunque, il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere ad un risultato costituzionalmente adeguato. Donde un'interpretazione convenzionalmente orientata degli artt. 603, comma 3 e comma 3-bis cod. proc. pen. induce ad affermare il principio di diritto per cui costituisce violazione di legge ed è, dunque, deducibile ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. con il ricorso avverso la sentenza d'appello pronunciata per reati di competenza del Giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta in appello dalla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio. 3.2. Va, ulteriormente, rilevato come la rinnovazione cartolare della prova orale decisiva, in ipotesi di progressione sfavorevole agli effetti civili, possa refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la motivazione sia mancante o apparente rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi fondanti la responsabilità. 3.2.1. Ai due profili evidenziati, inerenti tanto la generalizzata portata dell'obbligo di rinnovazione della prova che la necessaria motivazione su ogni punto involgente l'affermazione di responsabilità, consegue che la riforma sfavorevole della pronuncia liberatoria, agli effetti civili, possa essere sindacata, in sede di legittimità, nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di pace entro i limiti declinati dall'art. 606, co. 2-bis cod. proc. pen.. 3.3. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 606 e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 cod. proc. pen., rimanendo dunque inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione (Sez. 5, n.22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Ed invero, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, mentre va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, è possibile denunciare il vizio della motivazione mancante o apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 4. La sentenza impugnata non si è conformata ai principi enunciati. 4.1. Nel ribaltare la pronuncia liberatoria, agli effetti civili, sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa rappresentata dalla testimonianza della persona offesa Ripoli e del teste [OSCURATO:PERSONA], ritenute decisiva, il Tribunale ne ha svolto una riconsiderazione meramente cartolare, omettendo di rinnovarne la riassunzione, in violazione dei principi di oralità ed immediatezza. Dal testo della sentenza impugnata emerge la diversa (ri)valutazione d'attendibilità di Ripoli, prova dichiarativa alla quale il giudice d'appello ha assegnato valore determinante del proprio convincimento, in riforma della sentenza assolutoria fondata sulle medesime prove, impugnata dalla parte civile e del Pubblico ministero. Le argomentazioni svolte assorbono la valutazione degli ulteriori motivi di ricorso. 5.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo giudizio. Ne deriva, altresì la mancata liquidazione delle spese