CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15815/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 39/2022proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – - avverso l a sente nza n. 5 473 / 14 / 20 21 emessa d a l la CTR Sici li a in data 08/06/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto Avviso accertamento attribuzione rendita ripetitore diffusione segnali radio 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso un avviso di accertamento relativo alla attribuzione di rendita di un cespite (consistente in un ripetitore per la diffusione di segnali radio) sito nel Comune di Canicattì, accatastandolo in cat. D7 ed attribuendogli una rendita di euro 52,20. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, rilevando che l’attribuzione della nuova rendita catastale era stata pubblicata sia nella sede dell’agenzia sia sulla [OSCURATO:PERSONA] sia all’albo Pretorio del Comune di appartenenza e che, quindi, non era stata impugnata nei termini prescritti a pena di decadenza. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, sostenendo che, in base all’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di rete pubbliche di comunicazione (fra cui i ripetitori di servizi di comunicazione elettronica) erano assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, sicchè si caratterizzavano, come le opere urbanistiche, per essere sottoposte ad un regime derogatorio delle norme di diritto comune, stante il loro diretto asservimento all’uso collettivo. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., 2, comma 5 bis,d.l. n. 225 /2010 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 10/2011) e 21 e 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sull’eccezione, formulata in primo grado e ribadita in appello, relativa alla inammissibilità del ricorso originario per l’intervenuta decorrenza dei termini di cui all’art. 21 citato. 1.1. Il motivo è fondato, non essendosi all’evidenza la CTR pronunciata sull’eccezione di inammissibilità del ricorso originario formu lata dall’Agenzia.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere altresì decisa nel merito. In particolare, il ricorso originario si rivela tardivamente proposto. Invero, in base all’art. 2, comma 5 bis, del d.l. n. 225/2010 (conv., con modificazioni, dalla l. n. 10/2011), “[…] in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonchè presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella [OSCURATO:PERSONA], decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. […]”. Anche di recente Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4204 de l 2023 ha ribadito che L'art.2, comma 5-bis, del d.l. 225/2010 convertito dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2011, n. 10 prevede: "Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è differito al 30 aprile 2011”. Conseguentemente, in considerazione della massa delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta rendita mediante affissione all'albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili. Dell'avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], nel sito internet dell'Agenzia del territorio, nonché presso gli uffici provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella [OSCURATO:PERSONA], decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente. Considerato che, nel caso di specie, i 60 giorni dalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] sono scaduti in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che si applicava ratione temporis il periodo di sospensione feriale dei termini per proporre impugnazione di 46 giorni, il termine ultimo per proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento in esame scadeva il 17.10.2012, laddove lo stesso risulta notificato in data 21.11.2012 e, quindi, tardivamente. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, 12, comma 2, d.lgs. n. 33/2016 e 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che solo con l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 33/2016 il legislatore ha escluso i manufatti del tipo in esame dal novero delle unità immobiliari soggette all’obbligo di accatastamento e per aver esteso all’ambito catastale e fiscale norme (in particolare, il dPR n. 380/2001) che disciplinano esclusivamente la materia urbanistica. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso originario va dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’andamento del processo, per compensare le spese relative ai gradi di merito, laddove quelle concernenti il presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario proposto dalla contribuente; compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Cosi d