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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 15921/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1975 avverso la sentenza n. 156/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 15 gennaio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 15 gennaio 2020 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina.

Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione sul motivo d'appello concernente l'erronea applicazione della recidiva, fondata dal primo giudice esclusivamente sulla disamina dei precedenti penali, senza verificare se la reiterazione dell'illecito fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore; 2) mancanza di motivazione sul motivo d'appello con cui era stato specificamente censurato il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come si legge anche nella sentenza impugnata, oltre che nell'atto d'appello, con l'impugnazione, proposta avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la mancata disapplicazione della recidiva qualificata e l'omessa concessione delle attenuanti generiche, ponendo in evidenza che si era trattato di un modesto furto di una bottiglia di vino e di una di birra, per un valore complessivo di euro 25,00, cui aveva fatto seguito una minaccia non attuata, con immediata restituzione della merce.

L'appellante aveva anche dedotto che il suo ultimo precedente per furto era risalente nel tempo ed egli aveva serbato un corretto comportamento sia nell'immediatezza dei fatti, avendo atteso l'arrivo degli operanti, sia nel corso del processo, avendo sostanzialmente ammesso l'addebito.

A fronte di siffatte doglianze deve ricordarsi che costituisce ius receptum (ex multis: Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316) il principio secondo cui, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando, invece, sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione d'appello che rimane silente o si limita a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o con assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie.

Deve aggiungersi, per completezza, che questa Corte (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500; Sez. 1, n.27825 del 22/05/2013, Rv. 256340) ha anche affermato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata.

Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha dato risposta espressa alle doglianze formulate dell'appellante, specifiche e rilevanti al fine della determinazione della pena.

Né può ritenersi che i motivi d'appello siano stati implicitamente disattesi, posto che dalla complessiva lettura della sentenza non si evincono le ragioni del loro mancato accoglimento.

La Corte d'appello, infatti, dopo avere ritenuto sussistente una minaccia seria, avuto riguardo al male prospettato (percosse) alla persona offesa, che aveva dichiarato di essere rimasta spaventata, ha motivato in ordine alla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

"in ragione della tipologia della minaccia e del valore modestissimo dei beni oggetto della rapina'.

A fronte di tali argomentazioni non può dirsi che le deduzioni difensive siano state implicitamente disattese, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia, che si atterrà ai principi di dirittOsopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alle richieste circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio su punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia.

Così deciso in Roma, udienza del 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -- 5-- CORTE n: CA3SAZIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1975 avverso la sentenza n. 156/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Brescia il 15 gennaio 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Lette le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 15 gennaio 2020 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di tentata rapina. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione sul motivo d'appello concernente l'erronea applicazione della recidiva, fondata dal primo giudice esclusivamente sulla disamina dei precedenti penali, senza verificare se la reiterazione dell'illecito fosse sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore; 2) mancanza di motivazione sul motivo d'appello con cui era stato specificamente censurato il diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come si legge anche nella sentenza impugnata, oltre che nell'atto d'appello, con l'impugnazione, proposta avverso la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la mancata disapplicazione della recidiva qualificata e l'omessa concessione delle attenuanti generiche, ponendo in evidenza che si era trattato di un modesto furto di una bottiglia di vino e di una di birra, per un valore complessivo di euro 25,00, cui aveva fatto seguito una minaccia non attuata, con immediata restituzione della merce. L'appellante aveva anche dedotto che il suo ultimo precedente per furto era risalente nel tempo ed egli aveva serbato un corretto comportamento sia nell'immediatezza dei fatti, avendo atteso l'arrivo degli operanti, sia nel corso del processo, avendo sostanzialmente ammesso l'addebito. A fronte di siffatte doglianze deve ricordarsi che costituisce ius receptum (ex multis: Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316) il principio secondo cui, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem; quando, invece, sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione d'appello che rimane silente o si limita a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o con assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie. Deve aggiungersi, per completezza, che questa Corte (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500; Sez. 1, n.27825 del 22/05/2013, Rv. 256340) ha anche affermato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha dato risposta espressa alle doglianze formulate dell'appellante, specifiche e rilevanti al fine della determinazione della pena. Né può ritenersi che i motivi d'appello siano stati implicitamente disattesi, posto che dalla complessiva lettura della sentenza non si evincono le ragioni del loro mancato accoglimento. La Corte d'appello, infatti, dopo avere ritenuto sussistente una minaccia seria, avuto riguardo al male prospettato (percosse) alla persona offesa, che aveva dichiarato di essere rimasta spaventata, ha motivato in ordine alla concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. "in ragione della tipologia della minaccia e del valore modestissimo dei beni oggetto della rapina'. A fronte di tali argomentazioni non può dirsi che le deduzioni difensive siano state implicitamente disattese, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia, che si atterrà ai principi di dirittOsopra indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alle richieste circostanze attenuanti generiche e alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio su punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma, udienza del 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -- 5-- CORTE n: CA3SAZIO
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