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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07257/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11827-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO -intimato – avverso la sentenza n. 587/2019 della Corte d’Appello di Venezia depositata in data 11.3.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia con sentenza 587/2019, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il verbale di contestazione M [OSCURATO:PERSONA] 00051345 notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (relativo ad una violazione dell’art. 527 cp commessa nel 2009), e ha condannato l’appellato Zanon al pagamento delle spese.

La riforma della sentenza di primo grado del locale Tribunale - la n. 1417/201 8 che aveva invece dichiarato l’insussistenza, per intervenuta prescrizione, della pretesa sottesa al verbale - è stata motivata dalla Corte territoriale attraverso le seguenti considerazioni: - l’eccezione di improcedibilità dell’appello, sollevata dall’appellato Zanon, era infondata; - il verbale impugnato riguardava l’accertamento della violazione dell’art. 527 c.p. (norma depenalizzata) e dunque non era autonomamente impugnabile perché la legge consente di impugnare unicamente i verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada; il verbale in questione aveva, invece, la sola finalità di segnalare la facoltà di provvedere al pagamento in misura ridotta, al fine di evitare l’ordinanza ingiunzione, che potrà essere oggetto di opposizione; - l ’inammissibilità dell’opposizione, avendo ad oggetto un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del processo, per cui non era tardiva la relativa eccezione sollevata in appello da parte del Ministero, non essendosi formato il giudicato interno.

2. Contro tale sentenza lo Zanon ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 6 CEDU, dell’art. 47 CDF, la falsa applicazione degli artt.112 cpc e 329 comma 2 cpc, nonché dell’art. 345 cpc e ancora degli artt. 11 e 28 della legge n. 689/1981 nonché degli artt. 157 e ss. c.p., rimproverando alla Corte d’Appello di non avere rilevato il giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado sulla qualificazione giuridica dell’azione come di accertamento negativo dell’esistenza della obbligazione, a prescindere dalla questione della impugnabilità autonoma del verbale (costituente peraltro – a dire del ricorrente –una questione nuova in appello).

Altro errore commesso dalla Corte d’Appello consiste, sempre secondo il ricorrente, nell’avere privilegiato una sentenza in rito rispetto ad una pronuncia nel merito, in violazione dei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ancora, lamenta il ricorrente di avere subito, per effetto della decisione impugnata, una punizione ben più grave di quella che avrebbe avuto se non fosse intervenuta la depenalizzazione dell’art. 527 cp, perché in sede penale avrebbe potuto senz’altro beneficiare del minimo della pena, con le attenuanti generiche, nonché dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, se non addirittura di una declaratoria di proscioglimento per la lieve entità del fatto.

Ribadisce l’avvenuta prescrizione dell’illecito, commesso nel 2009, e la possibilità comunque di impugnare il verbale che incide sulla sua posizione soggettiva, richiamando al riguardo un principio affermato in materia tributaria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 1.2Col secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 435, 436 e 437 cpc per avere la Corte d’Appello erroneamente rigettato l’eccezione di improcedibilità del gravame per tardiva notifica, da parte del Ministero, del ricorso e del decreto di fissazione di udienza con conseguente violazione del termine dilatorio per costituirsi, essendo stato l’atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’udienza dell’11.12.201.

Si duole inoltre della mancata concessione di un termine a difesa per la redazione di una memoria difensiva, non essendo idoneo a tal fine la concessione di un termine per note illustrative disposto con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che pertanto costituisce un atto abnorme che ha inciso sulla validità dell’intero procedimento. 2.1 Ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame del secondo motivo (che pone una questione di improcedibilità dell’appello).

Il motivo è infondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, solo in difetto di costituzione dell'appellato; il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorché effettuata al solo scopo di far valere la nullità, salva la possibilità per l'appellato di chiedere, all'atto della costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dell'intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa. (cfr. Sez.

L - , Sentenza n. 9735 del 19/04/2018 Rv. 648185; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22166 del 12/09/2018 Rv. 650502; Sez.

L, Sentenza n. 25684 del 21/12/2015 Rv. 638083 ed altre).

Nel caso in esame, ove non è in assolutamente in discussione l’applicabilità del rito del lavoro all’appello proposto dal Ministero dell’Interno contro la sentenza che aveva deciso sull’opposizione avverso il verbale, la costituzione dell’appellato Zanon, ancorché effettuata al solo scopo di far valere la nullità della notifica, ha sanato il vizio, anche perché la Corte d’Appello – come attesta lo stesso ricorso a pag. 10 - all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva concesso un ampio termine per note sino a venti giorni prima della successiva udienza di discussione, fissata per il 19.2.2019.

Inammissibile per difetto di specificità è poi il motivo laddove lamenta la inidoneità del termine per note rispetto al termine per la rinotifica dell’appello, o di “un termine a difesa”, non avendo il ricorrente spiegato quale diversa attività difensiva gli sarebbe stata preclusa dal provvedimento adottato dalla Corte di merito. 2.2 Passando all’esame del primo motivo, rileva la Corte che anche tale censura è infondata.

Secondo un principio di diritto costantemente affermato da questa Corte – a cui si intende dare continuità - la modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima - per violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte interessata -solo se detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018 Rv. 649336; Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013 Rv. 627588; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005 Rv. 586044).

Nel caso in esame, la diversa qualificazione della domanda operata dal giudice di appello (intesa cioè come impugnazione del verbale di contestazione di illecito penale depenalizzato) non ha condizionato né l’impostazione né la definizione dell’indagine di merito, perché la Corte veneta, sulla base del mero esame degli atti, si è limitata a constatare la non impugnabilità del verbale di una violazione non attinente al codice della strada, in linea con la giurisprudenza di legittimità.

Ed infatti, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge; al di fuori di tale ambito, invece, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente dovrà procedere ad emettere l'eventuale ordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 9764 del 26/05/2020 Rv. 658007; Sez.

U, Sentenza n. 16 del 04/01/2007 Rv. 594112; v. ancheSez. 1, Sentenza n. 18320 del 30/08/2007 Rv. 598774).

La conclusione a cui è pervenuta la Corte d’Appello, giuridicamente corretta, si sottrae dunque alle censure mosse dal ricorrente.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Il mancato espletamento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11827-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO -intimato – avverso la sentenza n. 587/2019 della Corte d’Appello di Venezia depositata in data 11.3.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia con sentenza 587/2019, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il verbale di contestazione M [OSCURATO:PERSONA] 00051345 notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (relativo ad una violazione dell’art. 527 cp commessa nel 2009), e ha condannato l’appellato Zanon al pagamento delle spese. La riforma della sentenza di primo grado del locale Tribunale - la n. 1417/201 8 che aveva invece dichiarato l’insussistenza, per intervenuta prescrizione, della pretesa sottesa al verbale - è stata motivata dalla Corte territoriale attraverso le seguenti considerazioni: - l’eccezione di improcedibilità dell’appello, sollevata dall’appellato Zanon, era infondata; - il verbale impugnato riguardava l’accertamento della violazione dell’art. 527 c.p. (norma depenalizzata) e dunque non era autonomamente impugnabile perché la legge consente di impugnare unicamente i verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada; il verbale in questione aveva, invece, la sola finalità di segnalare la facoltà di provvedere al pagamento in misura ridotta, al fine di evitare l’ordinanza ingiunzione, che potrà essere oggetto di opposizione; - l ’inammissibilità dell’opposizione, avendo ad oggetto un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del processo, per cui non era tardiva la relativa eccezione sollevata in appello da parte del Ministero, non essendosi formato il giudicato interno. 2. Contro tale sentenza lo Zanon ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 6 CEDU, dell’art. 47 CDF, la falsa applicazione degli artt.112 cpc e 329 comma 2 cpc, nonché dell’art. 345 cpc e ancora degli artt. 11 e 28 della legge n. 689/1981 nonché degli artt. 157 e ss. c.p., rimproverando alla Corte d’Appello di non avere rilevato il giudicato interno formatosi con la sentenza di primo grado sulla qualificazione giuridica dell’azione come di accertamento negativo dell’esistenza della obbligazione, a prescindere dalla questione della impugnabilità autonoma del verbale (costituente peraltro – a dire del ricorrente –una questione nuova in appello). Altro errore commesso dalla Corte d’Appello consiste, sempre secondo il ricorrente, nell’avere privilegiato una sentenza in rito rispetto ad una pronuncia nel merito, in violazione dei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Ancora, lamenta il ricorrente di avere subito, per effetto della decisione impugnata, una punizione ben più grave di quella che avrebbe avuto se non fosse intervenuta la depenalizzazione dell’art. 527 cp, perché in sede penale avrebbe potuto senz’altro beneficiare del minimo della pena, con le attenuanti generiche, nonché dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, se non addirittura di una declaratoria di proscioglimento per la lieve entità del fatto. Ribadisce l’avvenuta prescrizione dell’illecito, commesso nel 2009, e la possibilità comunque di impugnare il verbale che incide sulla sua posizione soggettiva, richiamando al riguardo un principio affermato in materia tributaria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 1.2Col secondo motivo denunzia la violazione degli artt. 435, 436 e 437 cpc per avere la Corte d’Appello erroneamente rigettato l’eccezione di improcedibilità del gravame per tardiva notifica, da parte del Ministero, del ricorso e del decreto di fissazione di udienza con conseguente violazione del termine dilatorio per costituirsi, essendo stato l’atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’udienza dell’11.12.201. Si duole inoltre della mancata concessione di un termine a difesa per la redazione di una memoria difensiva, non essendo idoneo a tal fine la concessione di un termine per note illustrative disposto con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che pertanto costituisce un atto abnorme che ha inciso sulla validità dell’intero procedimento. 2.1 Ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame del secondo motivo (che pone una questione di improcedibilità dell’appello). Il motivo è infondato. Come costantemente affermato da questa Corte, nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435, comma 3, c.p.c., deve intercorrere tra la data di notificazione dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, solo in difetto di costituzione dell'appellato; il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorché effettuata al solo scopo di far valere la nullità, salva la possibilità per l'appellato di chiedere, all'atto della costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dell'intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa. (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 9735 del 19/04/2018 Rv. 648185; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22166 del 12/09/2018 Rv. 650502; Sez. L, Sentenza n. 25684 del 21/12/2015 Rv. 638083 ed altre). Nel caso in esame, ove non è in assolutamente in discussione l’applicabilità del rito del lavoro all’appello proposto dal Ministero dell’Interno contro la sentenza che aveva deciso sull’opposizione avverso il verbale, la costituzione dell’appellato Zanon, ancorché effettuata al solo scopo di far valere la nullità della notifica, ha sanato il vizio, anche perché la Corte d’Appello – come attesta lo stesso ricorso a pag. 10 - all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva concesso un ampio termine per note sino a venti giorni prima della successiva udienza di discussione, fissata per il 19.2.2019. Inammissibile per difetto di specificità è poi il motivo laddove lamenta la inidoneità del termine per note rispetto al termine per la rinotifica dell’appello, o di “un termine a difesa”, non avendo il ricorrente spiegato quale diversa attività difensiva gli sarebbe stata preclusa dal provvedimento adottato dalla Corte di merito. 2.2 Passando all’esame del primo motivo, rileva la Corte che anche tale censura è infondata. Secondo un principio di diritto costantemente affermato da questa Corte – a cui si intende dare continuità - la modificazione, da parte del giudice di appello, della qualificazione giuridica della domanda operata dal primo giudice è illegittima - per violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell'omessa impugnazione sul punto della parte interessata -solo se detta qualificazione abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14077 del 01/06/2018 Rv. 649336; Sez. 2, Sentenza n. 18427 del 01/08/2013 Rv. 627588; Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005 Rv. 586044). Nel caso in esame, la diversa qualificazione della domanda operata dal giudice di appello (intesa cioè come impugnazione del verbale di contestazione di illecito penale depenalizzato) non ha condizionato né l’impostazione né la definizione dell’indagine di merito, perché la Corte veneta, sulla base del mero esame degli atti, si è limitata a constatare la non impugnabilità del verbale di una violazione non attinente al codice della strada, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge; al di fuori di tale ambito, invece, il verbale non incide "ex se" sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente dovrà procedere ad emettere l'eventuale ordinanza di ingiunzione, suscettibile, a sua volta, di opposizione (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 9764 del 26/05/2020 Rv. 658007; Sez. U, Sentenza n. 16 del 04/01/2007 Rv. 594112; v. ancheSez. 1, Sentenza n. 18320 del 30/08/2007 Rv. 598774). La conclusione a cui è pervenuta la Corte d’Appello, giuridicamente corretta, si sottrae dunque alle censure mosse dal ricorrente. In conclusione, il ricorso va respinto. Il mancato espletamento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono le condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/1
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