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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01241/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata in primo grado nei suoi confronti dal Tribunale di Ancona per il reato di cui agli artt. 81, 624-bis e 625, primo comma, n. 2 cod. pen. per essersi introdotto in un cortile condominiale ed essersi impossessato di due biciclette rompendo il lucchetto della catena di una di queste, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; - Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - con il primo che deduce erronea applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose per mancanza o contraddittorietà della prova sulla circostanza contestata, non essendo chiaramente visibile dalle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza il momento in cui è manomesso il catenaccio, e non essendo utilizzabili quali fonti di prova le dichiarazioni spontanee del ricorrente in quanto assunte ai sensi dell'art. 350, ultimo comma, cod. proc. pen. quando lo stesso ricorrente era già stato individuato quale autore dei due furti, e dunque in assenza delle richieste garanzie difensive (dichiarazioni che risulterebbero comunque contrastanti con il narrato della persona offesa); e con il secondo che denuncia eccessività del trattamento sanzionatorio per essersi la Corte discostata dal minimo edittale in relazione alla pena pecuniaria, nonostante le condizioni economiche del ricorrente - sono manifestamente infondati dovendosi ritenere corretta la ricostruzione in diritto operata dalla sentenza impugnata, che ha affermato l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante così come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01), così come appare esente da vizi logici la motivazione sul punto delle immagini della videosorveglianza e delle dichiarazioni della persona offesa, e dovendosi ritenere congruamente motivato il discostamento dal minimo edittale per la sola pena pecuniaria, fondato sulla non marginale rilevanza economica delle biciclette oggetto del furto; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata in primo grado nei suoi confronti dal Tribunale di Ancona per il reato di cui agli artt. 81, 624-bis e 625, primo comma, n. 2 cod. pen. per essersi introdotto in un cortile condominiale ed essersi impossessato di due biciclette rompendo il lucchetto della catena di una di queste, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; - Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - con il primo che deduce erronea applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose per mancanza o contraddittorietà della prova sulla circostanza contestata, non essendo chiaramente visibile dalle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza il momento in cui è manomesso il catenaccio, e non essendo utilizzabili quali fonti di prova le dichiarazioni spontanee del ricorrente in quanto assunte ai sensi dell'art. 350, ultimo comma, cod. proc. pen. quando lo stesso ricorrente era già stato individuato quale autore dei due furti, e dunque in assenza delle richieste garanzie difensive (dichiarazioni che risulterebbero comunque contrastanti con il narrato della persona offesa); e con il secondo che denuncia eccessività del trattamento sanzionatorio per essersi la Corte discostata dal minimo edittale in relazione alla pena pecuniaria, nonostante le condizioni economiche del ricorrente - sono manifestamente infondati dovendosi ritenere corretta la ricostruzione in diritto operata dalla sentenza impugnata, che ha affermato l'utilizzabilità nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta ad indagini nell'immediatezza dei fatti purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante così come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01), così come appare esente da vizi logici la motivazione sul punto delle immagini della videosorveglianza e delle dichiarazioni della persona offesa, e dovendosi ritenere congruamente motivato il discostamento dal minimo edittale per la sola pena pecuniaria, fondato sulla non marginale rilevanza economica delle biciclette oggetto del furto; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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