CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 28647/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di mesi sei di reclusione e disposto la confisca della sostanza stupefacente, del materiale per il confezionamento delle dosi per lo spaccio e dei telefoni cellulari in sequestro per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen., 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, e per resistenza a pubblico ufficiale (in data 1 febbraio 2022). 2. Tramite il proprio difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando un unico motivo per censurare la disposta confisca dei telefoni cellulari sequestrati al momento dell'arresto per carenza di motivazione, sia con riferimento all'ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. e sia in relazione all'ipotesi della confisca facoltativa di cui all'art. 240 cod. pen. in assenza di elementi di prova del nesso di correlazione tra la disponibilità del telefono ed i reati, non essendo state verificate pregresse cessioni di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, trattandosi della confisca di un telefono cellulare ritenuto strettamente funzionale all'attività di spaccio. Infatti, sebbene nel caso di confisca che non abbia formato oggetto di accordo tra le parti possa ritenersi l'ammissibilità del ricorso per cassazione anche oltre i limiti della disciplina derogatoria di cui all'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sezioni Unite, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348), tuttavia, il dedotto vizio di motivazione deve essere pur sempre rapportato alla peculiarità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Si deve qui richiamare il costante orientamento di questa Corte, formatosi prima della citata novella della legge 23 giugno 2017 n. 103, secondo cui l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Quindi, anche il motivo di ricorso sulla confisca deve ritenersi inammissibile, ove sia rivolto, come nella specie, a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, mai consentita in sede di ricorso per cassazione, e maggiormente quando si tratti di sentenza di patteggiamento. Si tratta di una conseguenza che discende dalla specifica natura della sentenza di patteggiamento e che prescinde anche dal più ristretto ambito dell'impugnazione ora delineato dall'art. 448, co 2 -bis., cod. proc. pen., potendosene rilevare l'inammissibilità anche ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. Nel caso di specie la confisca del telefono è stata disposta ai sensi dell'art. 240, co.1, cod. pen. quale cosa utilizzata per commettere il reato dello spaccio, in rapporto alla pericolosità dell'imputato nei cui confronti è stata applicata la recidiva in equivalenza alle attenuanti generiche. La motivazione sulla confisca non è apparente o viziata da illogicità evidente, essendo incentrata sul fatto che l'imputato, quale soggetto dedito abitualmente allo spaccio, ha opposto resistenza alla consegna del telefono che squillava continuamente, dimostrando con tale condotta di voler impedire agli agenti operanti che venisse disvelata l'attività di spaccio svolta attraverso l'utilizzo del telefono. Inoltre, essendo stata anche riconosciuta la recidiva, si deve ritenere osservata la condizione del vaglio circa il pericolo di utilizzo del telefono per reiterare le condotte criminose, in applicazione del principio consolidato secondo cui in tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., non è sufficiente che il bene sia servito per commettere il reato, ma occorre che l'ablazione dello stesso sia rivolta a prevenire la commissione di nuovi reati, dovendosi trattare di un bene collegato al reato non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, n. 6062 del 05/11/2014, Moro, Rv. 263111). 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Ca