CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 20203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14403/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso ilcui ufficio domicilia in ROMA, Via dei Portoghesi n.12; Oggetto: Pubblico impiego – licenziamento disciplinare –art.653 c.p.p. - -controricorrente – avverso la sentenza n. 4043/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 4273/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona delSostituto Procuratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Roma rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro a fronte della prospettatanullità o illegitti mità del licenziamento disciplinare intimatogli dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale escludeva che il giudicato penale precludesse nel giudizio disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati in sede penale, evidenziandoche la P.A. può avvalersi degli atti del procedimento penale al fine di dimostrare la fondatezza dell’addebito disciplinare. 3. Riteneva l’irrilevanza dei prospettati vizi di motivazione del provvedimento di sospensione cautelaree c ondivideva le statuizioni del primo giudi ce relative alla specificità della contestazionee alla fondatezza degli addebiti 4. Ai fini del giudizio di proporzionalità, a fronte del carattere doloso e sistematico delle condotte del [OSCURATO:PERSONA], considerava irrilevant i l’assoluzione nel giudizio di primo grado per alcuni degli episodi contestati,l’assoluzione per un reato nel giudizio penale di secondo grado, nonché l’applicazione in sede penale dell’attenuante della “particolare tenuità” del fatto e l’asserita disparità di trattamento col dipendente Colantonio. 5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, articolato in duemotivi di censura, illustrati da memoria. 6. Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOresisteva con controricorso. 7. La Procura Generale depositava memori a , chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ed in subordine rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione de ll’art. 653 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ricostruito autonomamente il fatto, senza tenere conto dell’accertamento effettuato in sede penale. Evidenzia che gli addebiti formulati nei suoi confronti erano stati significativamente ridimensionati all’esito del giudizio penale di primo grado; lamenta che il Ministero aveva riavviato il procedimento disciplinare senza attendere la decisione della Corte di Appello di L’Aquila, che aveva ulteriormente ridimensionato la gravità degli addebiti ed aveva concesso la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. Rimarca che la sentenza impugnata non si fonda sull’accertamento dei fatti operato nel processo penale, ma effettua una ricostruzione autonoma basata su elementi di prova asseritamente acquisiti in quella sede, solo genericamente richiamati e non individuabili, minimizzando l’assoluzione conseguita in grado di appello per un capo di imputazione. 2. Con il secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto ai fatti contestati. Lamenta che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla censura relativa alla mancanza di definitività dei provvedimenti disciplinari irrogati in precedenza, e sulla base dei quali il primo giudice aveva ritenuto la recidiva. Prospetta l’erroneità delle statuizioni della sentenza impugnata che hanno minimizzato il rilievo dell’intervenuta assoluzione in appello per una delle ipotesi di reato contestate, l’applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, la disparità di trattamento rispetto ad un altro dipendente e l’innegabile qualità della prestazione lavorativa prestata. 3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 17931/2013, hanno infatti chiarito che l’onere della specificità ex art. 366 n.4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli codicistici o di altri testi normativi, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, comportando, invece, l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, in modo da consentire al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e di stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, sia riferita alla deduzione di un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocabilmente, riconducibile ad una delle tassative ipotesi di cui all’art.360 cod. proc. civ. Questa Corte ha inoltre precisato che l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina ex se l'inammissibilità se la Corte può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche e in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (Cass. n. 14026/2012, richiamata da Cass. n. 12690/2018). Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non è dunque necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, né la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo invece necessario che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (Cass. n. 19883/2013; Cass. n. 6671/2006, richiamate da Cass. n. 12690/2018). Ciò premesso, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 653 c.p.p. e del principio di proporzionalità (previsto dall’art. 2106 cod. civ.), prospettando la violazione di due norme di legge ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. e svolgendo con chiarezza le relative censure. 4. Il primo motivo è infondato. 5. In ordine ai rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale,questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. n. 11948/2019, Cass.n. 21260/2018, Cass. n. 8410/2018, Cass. n. 5284/2017, Cass. n. 19183/2016, Cass. n. 758/2006, tutte richiamate da Cass. n. 6221/2021) che la P.A. è libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente. Questa Corte ha inoltre chiarito che, a fronte della scelta discrezionale della P.A. regolata come ordinaria dall’attuale ordinamento, di definire il procedimento disciplinare nella contestuale pendenza per i medesimi fatti di procedimento penale (art. 55 - ter, d. lgs. 165/2001), al giudice civile non è precluso di valorizzare, attraverso una propria autonoma valutazione, gli elementi probatori rivenienti dal procedimento penale, giungendo a conclusioni eventualmente diverse da quelle del giudice del processo penale; è solo il giudicato penale, una volta formatosi, a vincolare il giudice della questione disciplinare, secondo quanto disposto dall’art. 653, co.1, c.p.p., anche perché, opinando altrimenti, si reintrodurrebbe surrettiziamente quella pregiudiziale penale ormai venuta meno con il vigente c.p.p. la scelta normativa, attuata con l’art 55-ter d. lgs. 165/2001, di svincolo dell’azione disciplinare rispetto al procedimento penale in corso per i medesimi fatti, non permette una tale soluzione, e sempre che la scelta della P.A. non sia viceversa quella di sospendere il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del giudizio penale (Cass. n. 6660/2023). Il giudice civile, nei predetti frangenti, può dunque decidere di valorizzareo menola pronuncia penale non definitiva quale esistente al momento della sua pronuncia, e se non lo fa non ricorre alcun vizio di violazione di legge, né, per ciò solo, un vizio nella valutazione degli elementi di prova, né il giudice civile è vincolato, in ipotesi, ad apprezzare un certo dato istruttorio con le medesime modalità ed esiti in cui quello stesso è stato valutato in sede penale(i principi delineati da questa S.C. lo hanno già escluso, quando si è ritenuto che l'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p.in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio, sicché resta precluso, invece, anche in sede civile, soltanto l'accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate: Cass. 5 maggio 2020, n. 8459; non diversamente, in ambito tributario, Cass. 5 dicembre 2019, n. 31779; Cass. 28 settembre 2020, n. 20358) La Corte territorialesi è attenuta a tali principi, operando una ricostruzione dei fatti del tutto conforme a quelladel giudicato penale ; ha infatti evidenziato che l’addebito disciplinare riguarda solo i fatti oggetto della condanna penale nel giudizio di primo grado e d ha tenuto conto dell’assoluzione in sede di giudizio di appello per uno degli episodi contestati , nonché dell’applicazione nella medesima sede dell’attenuante della “particolare tenuità” del fatto, attenuante che però – per sua stessa natura – ovviamente pres uppone l’accertamento della penale responsabilità dell’imputato (come accaduto rispetto all’odierno ricorrente). 6. Il secondo motivo è inammissibilein quanto sotto all'apparente deduzione del vizio di violazione di legge sollecita una diversa valutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 24148/2013, Cass. Sez. Un. n. 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007; 181214/2006, 3436/2005, 8718/2005) sulla gravità in concreto degli illeciti disciplinari commessi e sul rapporto di proporzionalità tra infrazione e sanzione. Il motivo censura infatti l’illogicità e la carenza della motivazione, mirando ad ottenere un diverso giudizio di proporzionalità rispetto a quello effettuato dalla Corte territoriale, in forza dell’avvenuta assoluzione in grado di appello per uno degli episodi contestati, dell’applicazione dell’attenuante della “particolare tenuità” del fatto, dell’asserita disparità di trattamento rispetto ad un altro dipendente e della qualità dell’attività lavorativa prestata. Deve rammentarsi che aseguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). La decisione della Corte d’Appello non risulta peraltro essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). E’, infine, inammissibile per difetto di interesse la censura proposta dal ricorrente in relazione alla mancata definitività dei provvedimenti disciplinari precedentemente irrogatigli, avendo la Corte territoriale ritenuto superflua tale questione. 7. Il ricorso va dunque rigettato. 8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 5000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito ; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unific