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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 15478/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da perdita di chance ed aveva condannato la Regione Lazio al risarcimento, commisurato alla differenza tra quanto percepito dalla medesima come funzionario e quanto avrebbe percepito come dirigente a partire dall’annullamento della nomina alla sentenza, pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale ha condannato la Regione Lazio al risarcimento del danno in favore della medesima nella minore misura del 30% della differenza tra quanto percepito come funzionario e quanto avrebbe percepito come dirigentedalla data di annullamento della nomina alla sentenza.

2. La Corte territoriale rilevava che la Fanasca era stata inquadrata nella dirigenza con la determina n.1914 del 25.6.2002, emessa in forza del regolamento n. 2 del 10.5.2001 emanato in attuazione dell’art.22 comma 8 Legge Regionale n. 25/1996, poi annullato dal giudice amministrativo con la sentenza n. 3108/2008 del TAR del Lazio ; evidenziava che con sentenza n. 195/2010 della Corte costituzionale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale n.14/2009, approvata dalla Regione Lazio al fine di salvaguardare i dirigenti perequati sulla base di un Regolamento illegittimo e annullato dal TAR.3.

Aggiungeva che i l contratto individuale della Fanasca, relativo all’attribuzione della qualifica dirigenziale, era stato conseguentemente revocato, con la riattribuzione alla medesima della posizione giuridica ed economica rivestita alla data di attribuzione della qualifica dirigenziale.4.

Riteneva infondata la pretesa dell a Fanasca , secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto riprendere la procedura di attuazione dell’art.22, comma 8, della Legge Regionale n. 25/1996 emanando un altro regolamento; argomentava che la Legge Regionale n. 25/1996 era stata espressamente abrogata ed il Regolamento n. 2/2001 era stato dichiarato illegittimo sia per incompetenza dell’organo che lo aveva emesso, sia per la portata programmatica della suddetta disposizione regionale.

5. Riteneva che la Fanasca non ave sse alcun diritto ad essere inquadrata come dirigente e che aveva svolto le funzioni a lei attribuite sulla base di una procedura illegittima; qualificava il dedotto declassamento come atto dovuto dell’Amministrazione, non ravvisando il diritto della Fanasca al risarcimento per la perdita di inquadramento illegittimamente conseguito, sia rispetto al danno patrimoniale per le aspettative di carriera, sia rispettoal danno biologico. 6.

R eputava corretta la qualificazione della domanda effettuata dal primo giudice, avendo la Fanasca chiesto nel giudizio di primo grado in via principale la revoca del provvedimento di decadenza dal corso-concorso per la copertura di 100 posti di dirigente, nonché l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrata nel livello dirigenziale, ed in via subordinata anche rispetto a tale domanda la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance.

7. Evidenziava che la rinuncia al concorso per dirigenti non era avvenuta per libera scelta della lavoratrice, essendo direttamente ricollegata alla decadenza prevista dal Protocollo di intesa, avente carattere normativo, per i dipendenti che non avessero rinunciato formalmente al diritto al reinquadramento; rilevava comunque che [OSCURATO:PERSONA] era già transitata nel ruolo della dirigenza e non poteva dunque sostenere la prova orale per il medesimo inquadramento già acquisito.

8. Riteneva che a fronte della rinuncia obbligata di [OSCURATO:PERSONA] al concorso al quale era stata ammessa, l’Amministrazione aveva determinato una lesione del diritto della lavoratrice di partecipare a tutte le fasi del concorso e che fosse pertanto tenuta a risarcire il danno subito dalla lavoratrice in ragione del grado di probabilità di superare il concorso e di conseguire la qualifica di dirigente che la medesima avrebbe avuto; ha dunque determinato in via presuntiva la percentuale di chance in misura del 30% valorizzando il dato dell’ammissione alla prova orale, in una ponderazione effettuata tenendo conto degli ammessi alla prova orale e deicandidati che avevano superato il concorso.

9. Per la cassazione della sentenza di appellola Regione Lazio ha prospettato duemotivi di ricorso, assistiti da memoria.

10. [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere con controricorso all’impugnazione principale, ha proposto ricorso incidentale affidato a due censure assistite da memoria, alle quali la Regione ha replicato con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo la Regione Laziodenuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art.1362, nonché , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Deduce l’erronea attribuzione della valenza normativa al Protocollo di intesa del 11.6.2002, che contiene solo prescrizioni tecniche e programmatiche non vincolanti, e costituisce dunque un atto di indirizzo e di programmazione.

Lamenta l’omesso esame della circostanza decisiva (risultante dal verbale n.26 del 16.7.2002 della commissione del corso-concorso in relazione al candidato [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla sentenza n. 14363 del Tribunale di Roma in relazione ai candidati Belisari e Centofante)secondo cui altri colleghi della Fanasca, destinatari della perequazione a dirigente, avevano sostenuto la prova orale senza che la commissione di esame ne avesse eccepito la decadenza.

2. Con il secondo motivo la Regione Lazio denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1223, 2697 e 2729 cod. civ.

Sostiene che la sentenza impugnata , avendo sollevato la lavoratrice dall’onere probatorio relativo alla dimostrazione del danno da perdita di chance ed omettendo di effettuare il giudizio comparativo, non ha applicato i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.Lamenta che il giudice di appello non ha dato rilievo al comportamento processuale delle parti né alla carenza di allegazione della lavoratrice; si duole del mancato espletamento del l’esame comparativo dei titoli di [OSCURATO:PERSONA] con quelli degli altri candidati ammessi alla prova orale e con quelli dei candidati risultati idonei dopo le prove orali.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e delle norme in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.

Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di motivare il rigetto della domanda risarcitoria relativa danno da lesione dell’integrità psicofisica, correlato ad un comportamento illecito della controparte, posto in essere in violazione dell’art.2043 cod. civ.

Deduce l’erroneità della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, in quanto collocata nell’area della responsabilità contrattuale e basata sull’insussistenza di un inadempimento contrattuale non dedotto.

Evidenzia che la stessa Corte ha riconosciuto la condotta colpevole della Regione, consistita nell’emissione di un regolamento deliberato dalla Giunta anziché dal Consiglio Regionale, e nel notevolissimo ritardo con cui ha applicato le proprie leggi che hanno determinato una disparità di trattamento per l’intero personale, senza tuttavia riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, causalmente correlato a situazioni di stress lavorativo. 4.Con il secondo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ.

Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di valutare che il suo punteggio per titoli era mediamente più elevato di quello degli altri candidati, sicché la probabilità di conseguire la qualifica dirigenziale era elevatissima.Deduce l’incongruità dell’ipotesi che tutti i 514 concorrenti che avevano superato la prova selettiva avessero le stesse probabilità di superare la prova orale ed evidenzia che tutti i 162 candidati ammessi al corso hanno effettivamente conseguito la qualifica dirigenziale.

5. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Questa Corte ha da tempo affermato che in base al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente proponga censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel c ontempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, nonché per valutarne la corretta allegazione agli atti ( si veda no Cass.

S.U.23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553).

Questa Corte ha inoltre chiaritoche non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede, all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicché risulta no coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione(Cass.n.27/2020).

Il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c. deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza". (Cass. n. 3612/2022).

Osserva il Collegio che il motivo non è stato proposto nel rispetto di tali principi, in quanto pur censurando l’interpretazione del Protocollo di intesa del 11.6.2002 da parte della Corte territoriale ed escludendone la valenza normativa,non ne trascrive il contenuto, né il suddetto Protocollo risulta allegato al ricorso.

6. Per ragioni di connessione logica, il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di ricorso incidentale vanno trattati congiuntamente.

7. Tali motivi sono inammissibili, essendosi la Corte territoriale attenuta alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla provae alla liquidazione del danno da perdita di chance.

8. Questa Corte ha ripetutamente affermato che i n caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danno derivant e dalla perdita di "chance" - il quale , come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione -ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato(si vedano Cass. n. 6485 del 2021; Cass. n.6488 del 2017; Cass. n.1884 del 2022), il quale non è limitato alla sola procedura concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità, ma può riguardare anche una successiva procedura collegata alla prima(Cass.n. 37002/2022).

In ordine agli oneri probatori, questa Corte ha chiarito chel'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno (Cass. n. 3415 del 2012; Cass.

Sezioni Unite: n. 21678/2013; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 11906 del 2017);il suddetto onere probatorio può essere rispettato dal lavoratore anche solo mediante presunzioni (Cass.

Sezioni Unite: n. 21678/2013cit.; Cass. n. 11906 del 2017 cit. ; Cass. n. 25727 / 2018 ; Cass.n.11165/2018 cit. ).

Quanto alla valenza processuale delle medesime , è consolidato l’orientamento secondo cui le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottopostial suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (si vedano, tra le tante, Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), ovvero criticando il ragionamento presuntivo del giudice di merito, eventualmente anche omesso, adducendo che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo (cfr. Cass.

SS.UU. n. 1785 del 2018),essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'íd quod plerumque accidit, l’esito dell’operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; da ultimo: Cass. n. 9054 del 2022), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente.

Pertanto, la parte che censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v.

Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 (da ultimo v.

Cass. n. 28772 del 2022).

Inoltre, come ribadito di recente dalle S ezioni Unite di questa Corte, il principio di affidamentoattiene alle norme generali dell’ordinamento civile, che impongono anche alle P.A. di agire con lealtà e correttezza, sicchéla relativa violazione può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto a tutela di diritti soggettivi(Cass.

S.U. 4044/2023).

La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto della Fanasca al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura del 30% della differenza tra quanto percepito come funzionario e quanto avrebbe percepito come dirigente dalla data di annullamento della nomina a dirigente fino alla sentenza di primo grado, ha fatto corretta applicazione di tali principi in relazione al principio del legittimo affidamento ( riferito alla correttezza dell’originario reinquadramento),alla prova per presunzion i e ai criteri per la ponderazione .

Richiamate l e pronunce di questa Corte secondo cui in ordine alla responsabilità dell’ente per i danni conseguenti all’annullamento della nomina a dirigente, l’imputazione della responsabilità da parte del giudice ordinario investito del relativo giudizio deve avvenire in base ad una complessa valutazione, estesa all’accertamento della colpa e della connotazione dell’azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto, desumibile sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell’ordinamento in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (Cass. n. 6005/2007 e Cass. n. 2705/2007),la sentenza impugnata ha infatti evidenziato che l’illegittima condotta dell’Amministrazione è stata definitivamente accertata dal giudice amministrativocome lesiva dei diritti della Fanasca, in quanto posta in essere con inosservanza delle norme che disciplinano l’attività amministrativa e delle relative norme di condotta, oltre che delle regole di correttezza e buona amministrazione.

Il giudice di appello hadunque ritenuto che in tale situazione fosse venuto in rilievo il legittimo affidamento della Fanasca in ordine alla regolarità della procedura di perequazione, avviata dalla Regione Lazio in violazione delle vigenti norme di legge e statutarie, e alla quale aveva fatto seguito l’annullamento del Regolamento n.2/2001 e conseguentemente la revoca dell’atto di nomina a dirigente; ha pertanto considerato l’Amministrazione responsabile della rinuncia obbligata della Fanasca al concorso al quale era stata ammessa, con lesione del diritto della lavoratrice a partecipare a tutte le fasi del concorso, ed ha quindi ritenuto che la Regione fosse tenutaa risarcire il danno subito dalla lavoratrice in ragione del grado di probabilità che la medesima avrebbe avuto di superare il concorso e conseguire la qualifica di dirigente ed ha ritenuto tale danno in collegamento eziologico con la condotta illecita dell’ente, secondo un criterio di adeguatezza obiettiva o di regolarità o tipicità causale, evidenziando che riguardo ad un dato effetto si considera causa efficiente solo quella, pur se indiretta o mediata, dalla quale, in ordine di consequenzialità, esso di regola deriva (ha sul punto richiamato Cass. n. 2122/2010).

Richiamato altresì l’orientamento di questa Corte secondo cui il danno conseguente alla lesione di tale chance può essere provato, ancorché presuntivamente, tramite il ricorso ad un calcolo delle probabilità che evidenzi i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole, il giudice di appello ha dunque ricordato i principi in forza dei quali il giudice deve prendere in considerazione ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo, potendo dare rilievo anche al comportamento processuale delle parti e dunque al difetto di attività di allegazione e prova dell’ente datore di lavoro, tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, applicabili in materia alla stregua dei principi costituzionali di cui all’art.97 Cost. secondo cui la P.A. è tenuta ad operare in maniera trasparente e a motivare adeguatamente le scelte che effettua, come richiede anche il rispetto del principio di rilevanza costituzionale del giusto procedimento.

Hadunque evidenziato che il danno da perdita di chance deve essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell’art.1226 cod. civ. tenendo presente ogni elemento di prova ritualmente introdotto nel processo ai fini del giudizio prognostico e comparativo necessario ed ha altresì richiamato l’orientamento secondo cui in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, il giudice può ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti daselezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione, se del caso traendo argomenti di convincimento, circa il grado di probabilità favorevole, anche dal comportamento processuale delle parti, e in particolare dalle carenze di allegazione e prova dei fatti rilevanti e rientranti nell’ambito delle rispettive conoscenze e possibilità di attestazione (ha sul punto richiamato Cass. n. 3415/2012).

In applicazione di tali principi, nella successiva ponderazione ha tenuto conto degli elementi di fatto acquisiti agli atti, mettendo in rapporto i l numero dei candidati ammessi alla prova orale con quello dei candidati che hanno superato il concorso.

A fronte di tale percorso argomentativo, imotivi in esame non prospettano la mera apparenza della ponderazione, né l’assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, ma si limitano a proporre criteri di ponderazione diversi da quell i utilizzati dal giudice del mer ito , senza peraltro contraddire il passaggio motivazionale secondo cui in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, il giudice può ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione.

9. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass.n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).

Tanto premesso, osserva il Collegio che la ricorrente nel denunciare l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno biologico proposta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., non ha indicato l’atto del giudizio di merito nel quale ha proposto tale domanda o questione.

Le deduzioni contenute nel motivo sono inoltre confuse e generiche; la ricorrente incidentale, nel richiamare quali fatti costitutivi della domanda il macroscopico errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione emettendo un provvedimento deliberato dalla Giunta e non dal Consiglio Regionale, nonché il notevolissimo ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto all’applicazione delle proprie leggiche hanno determinato un’assurda disparità di trattamento per l’intero personale, non svolge alcun argomento per ricondurli all’alveo dell’art. 2043 cod. civ.

10. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale.

11. In ragione dell’esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.

12. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per entrambe le parti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da perdita di chance ed aveva condannato la Regione Lazio al risarcimento, commisurato alla differenza tra quanto percepito dalla medesima come funzionario e quanto avrebbe percepito come dirigente a partire dall’annullamento della nomina alla sentenza, pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale ha condannato la Regione Lazio al risarcimento del danno in favore della medesima nella minore misura del 30% della differenza tra quanto percepito come funzionario e quanto avrebbe percepito come dirigentedalla data di annullamento della nomina alla sentenza. 2. La Corte territoriale rilevava che la Fanasca era stata inquadrata nella dirigenza con la determina n.1914 del 25.6.2002, emessa in forza del regolamento n. 2 del 10.5.2001 emanato in attuazione dell’art.22 comma 8 Legge Regionale n. 25/1996, poi annullato dal giudice amministrativo con la sentenza n. 3108/2008 del TAR del Lazio ; evidenziava che con sentenza n. 195/2010 della Corte costituzionale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale n.14/2009, approvata dalla Regione Lazio al fine di salvaguardare i dirigenti perequati sulla base di un Regolamento illegittimo e annullato dal TAR.3. Aggiungeva che i l contratto individuale della Fanasca, relativo all’attribuzione della qualifica dirigenziale, era stato conseguentemente revocato, con la riattribuzione alla medesima della posizione giuridica ed economica rivestita alla data di attribuzione della qualifica dirigenziale.4. Riteneva infondata la pretesa dell a Fanasca , secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto riprendere la procedura di attuazione dell’art.22, comma 8, della Legge Regionale n. 25/1996 emanando un altro regolamento; argomentava che la Legge Regionale n. 25/1996 era stata espressamente abrogata ed il Regolamento n. 2/2001 era stato dichiarato illegittimo sia per incompetenza dell’organo che lo aveva emesso, sia per la portata programmatica della suddetta disposizione regionale. 5. Riteneva che la Fanasca non ave sse alcun diritto ad essere inquadrata come dirigente e che aveva svolto le funzioni a lei attribuite sulla base di una procedura illegittima; qualificava il dedotto declassamento come atto dovuto dell’Amministrazione, non ravvisando il diritto della Fanasca al risarcimento per la perdita di inquadramento illegittimamente conseguito, sia rispetto al danno patrimoniale per le aspettative di carriera, sia rispettoal danno biologico. 6. R eputava corretta la qualificazione della domanda effettuata dal primo giudice, avendo la Fanasca chiesto nel giudizio di primo grado in via principale la revoca del provvedimento di decadenza dal corso-concorso per la copertura di 100 posti di dirigente, nonché l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrata nel livello dirigenziale, ed in via subordinata anche rispetto a tale domanda la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance. 7. Evidenziava che la rinuncia al concorso per dirigenti non era avvenuta per libera scelta della lavoratrice, essendo direttamente ricollegata alla decadenza prevista dal Protocollo di intesa, avente carattere normativo, per i dipendenti che non avessero rinunciato formalmente al diritto al reinquadramento; rilevava comunque che [OSCURATO:PERSONA] era già transitata nel ruolo della dirigenza e non poteva dunque sostenere la prova orale per il medesimo inquadramento già acquisito. 8. Riteneva che a fronte della rinuncia obbligata di [OSCURATO:PERSONA] al concorso al quale era stata ammessa, l’Amministrazione aveva determinato una lesione del diritto della lavoratrice di partecipare a tutte le fasi del concorso e che fosse pertanto tenuta a risarcire il danno subito dalla lavoratrice in ragione del grado di probabilità di superare il concorso e di conseguire la qualifica di dirigente che la medesima avrebbe avuto; ha dunque determinato in via presuntiva la percentuale di chance in misura del 30% valorizzando il dato dell’ammissione alla prova orale, in una ponderazione effettuata tenendo conto degli ammessi alla prova orale e deicandidati che avevano superato il concorso. 9. Per la cassazione della sentenza di appellola Regione Lazio ha prospettato duemotivi di ricorso, assistiti da memoria. 10. [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere con controricorso all’impugnazione principale, ha proposto ricorso incidentale affidato a due censure assistite da memoria, alle quali la Regione ha replicato con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo la Regione Laziodenuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione dell’art.1362, nonché , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Deduce l’erronea attribuzione della valenza normativa al Protocollo di intesa del 11.6.2002, che contiene solo prescrizioni tecniche e programmatiche non vincolanti, e costituisce dunque un atto di indirizzo e di programmazione. Lamenta l’omesso esame della circostanza decisiva (risultante dal verbale n.26 del 16.7.2002 della commissione del corso-concorso in relazione al candidato [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla sentenza n. 14363 del Tribunale di Roma in relazione ai candidati Belisari e Centofante)secondo cui altri colleghi della Fanasca, destinatari della perequazione a dirigente, avevano sostenuto la prova orale senza che la commissione di esame ne avesse eccepito la decadenza. 2. Con il secondo motivo la Regione Lazio denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.,violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1223, 2697 e 2729 cod. civ. Sostiene che la sentenza impugnata , avendo sollevato la lavoratrice dall’onere probatorio relativo alla dimostrazione del danno da perdita di chance ed omettendo di effettuare il giudizio comparativo, non ha applicato i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.Lamenta che il giudice di appello non ha dato rilievo al comportamento processuale delle parti né alla carenza di allegazione della lavoratrice; si duole del mancato espletamento del l’esame comparativo dei titoli di [OSCURATO:PERSONA] con quelli degli altri candidati ammessi alla prova orale e con quelli dei candidati risultati idonei dopo le prove orali. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e delle norme in tema di risarcimento del danno non patrimoniale. Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di motivare il rigetto della domanda risarcitoria relativa danno da lesione dell’integrità psicofisica, correlato ad un comportamento illecito della controparte, posto in essere in violazione dell’art.2043 cod. civ. Deduce l’erroneità della statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, in quanto collocata nell’area della responsabilità contrattuale e basata sull’insussistenza di un inadempimento contrattuale non dedotto. Evidenzia che la stessa Corte ha riconosciuto la condotta colpevole della Regione, consistita nell’emissione di un regolamento deliberato dalla Giunta anziché dal Consiglio Regionale, e nel notevolissimo ritardo con cui ha applicato le proprie leggi che hanno determinato una disparità di trattamento per l’intero personale, senza tuttavia riconoscere il suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, causalmente correlato a situazioni di stress lavorativo. 4.Con il secondo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 cod. proc. civ. Lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di valutare che il suo punteggio per titoli era mediamente più elevato di quello degli altri candidati, sicché la probabilità di conseguire la qualifica dirigenziale era elevatissima.Deduce l’incongruità dell’ipotesi che tutti i 514 concorrenti che avevano superato la prova selettiva avessero le stesse probabilità di superare la prova orale ed evidenzia che tutti i 162 candidati ammessi al corso hanno effettivamente conseguito la qualifica dirigenziale. 5. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Questa Corte ha da tempo affermato che in base al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente proponga censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali, è tenuto a trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale e nel c ontempo a fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, nonché per valutarne la corretta allegazione agli atti ( si veda no Cass. S.U.23 settembre 2019, n. 23552 e n. 23553). Questa Corte ha inoltre chiaritoche non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede, all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicché risulta no coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione(Cass.n.27/2020). Il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c. deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza". (Cass. n. 3612/2022). Osserva il Collegio che il motivo non è stato proposto nel rispetto di tali principi, in quanto pur censurando l’interpretazione del Protocollo di intesa del 11.6.2002 da parte della Corte territoriale ed escludendone la valenza normativa,non ne trascrive il contenuto, né il suddetto Protocollo risulta allegato al ricorso. 6. Per ragioni di connessione logica, il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo di ricorso incidentale vanno trattati congiuntamente. 7. Tali motivi sono inammissibili, essendosi la Corte territoriale attenuta alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla provae alla liquidazione del danno da perdita di chance. 8. Questa Corte ha ripetutamente affermato che i n caso di illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il candidato escluso, al fine di conseguire il risarcimento del danno derivant e dalla perdita di "chance" - il quale , come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non costituisce una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione -ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato(si vedano Cass. n. 6485 del 2021; Cass. n.6488 del 2017; Cass. n.1884 del 2022), il quale non è limitato alla sola procedura concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità, ma può riguardare anche una successiva procedura collegata alla prima(Cass.n. 37002/2022). In ordine agli oneri probatori, questa Corte ha chiarito chel'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno (Cass. n. 3415 del 2012; Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 11906 del 2017);il suddetto onere probatorio può essere rispettato dal lavoratore anche solo mediante presunzioni (Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013cit.; Cass. n. 11906 del 2017 cit. ; Cass. n. 25727 / 2018 ; Cass.n.11165/2018 cit. ). Quanto alla valenza processuale delle medesime , è consolidato l’orientamento secondo cui le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottopostial suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (si vedano, tra le tante, Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all'esistenza o, al contrario, all'inesistenza del fatto ignoto; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (v., per tutte, Cass. n. 29781 del 2017), ovvero criticando il ragionamento presuntivo del giudice di merito, eventualmente anche omesso, adducendo che la ricostruzione fattuale poteva essere espletata in altro modo (cfr. Cass. SS.UU. n. 1785 del 2018),essendo compito istituzionalmente demandato al giudice del merito selezionare gli elementi certi da cui "risalire" al fatto ignorato, i quali presentino una positività parziale o anche solo potenziale di efficacia probatoria, nonché l'apprezzamento circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'íd quod plerumque accidit, l’esito dell’operazione si sottrae al controllo di legittimità (in termini, Cass. n. 16831 del 2003; Cass. n. 26022 del 2011; Cass. n. 12002 del 2017; da ultimo: Cass. n. 9054 del 2022), salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente. Pertanto, la parte che censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; più di recente v. Cass. n. 1234 del 2019) e, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 (da ultimo v. Cass. n. 28772 del 2022). Inoltre, come ribadito di recente dalle S ezioni Unite di questa Corte, il principio di affidamentoattiene alle norme generali dell’ordinamento civile, che impongono anche alle P.A. di agire con lealtà e correttezza, sicchéla relativa violazione può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto a tutela di diritti soggettivi(Cass. S.U. 4044/2023). La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto della Fanasca al risarcimento del danno da perdita di chance nella misura del 30% della differenza tra quanto percepito come funzionario e quanto avrebbe percepito come dirigente dalla data di annullamento della nomina a dirigente fino alla sentenza di primo grado, ha fatto corretta applicazione di tali principi in relazione al principio del legittimo affidamento ( riferito alla correttezza dell’originario reinquadramento),alla prova per presunzion i e ai criteri per la ponderazione . Richiamate l e pronunce di questa Corte secondo cui in ordine alla responsabilità dell’ente per i danni conseguenti all’annullamento della nomina a dirigente, l’imputazione della responsabilità da parte del giudice ordinario investito del relativo giudizio deve avvenire in base ad una complessa valutazione, estesa all’accertamento della colpa e della connotazione dell’azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto, desumibile sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell’ordinamento in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (Cass. n. 6005/2007 e Cass. n. 2705/2007),la sentenza impugnata ha infatti evidenziato che l’illegittima condotta dell’Amministrazione è stata definitivamente accertata dal giudice amministrativocome lesiva dei diritti della Fanasca, in quanto posta in essere con inosservanza delle norme che disciplinano l’attività amministrativa e delle relative norme di condotta, oltre che delle regole di correttezza e buona amministrazione. Il giudice di appello hadunque ritenuto che in tale situazione fosse venuto in rilievo il legittimo affidamento della Fanasca in ordine alla regolarità della procedura di perequazione, avviata dalla Regione Lazio in violazione delle vigenti norme di legge e statutarie, e alla quale aveva fatto seguito l’annullamento del Regolamento n.2/2001 e conseguentemente la revoca dell’atto di nomina a dirigente; ha pertanto considerato l’Amministrazione responsabile della rinuncia obbligata della Fanasca al concorso al quale era stata ammessa, con lesione del diritto della lavoratrice a partecipare a tutte le fasi del concorso, ed ha quindi ritenuto che la Regione fosse tenutaa risarcire il danno subito dalla lavoratrice in ragione del grado di probabilità che la medesima avrebbe avuto di superare il concorso e conseguire la qualifica di dirigente ed ha ritenuto tale danno in collegamento eziologico con la condotta illecita dell’ente, secondo un criterio di adeguatezza obiettiva o di regolarità o tipicità causale, evidenziando che riguardo ad un dato effetto si considera causa efficiente solo quella, pur se indiretta o mediata, dalla quale, in ordine di consequenzialità, esso di regola deriva (ha sul punto richiamato Cass. n. 2122/2010). Richiamato altresì l’orientamento di questa Corte secondo cui il danno conseguente alla lesione di tale chance può essere provato, ancorché presuntivamente, tramite il ricorso ad un calcolo delle probabilità che evidenzi i margini di possibile raggiungimento del risultato sperato, mentre è legittima, da parte del giudice di merito, una valutazione equitativa di tale danno, commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole, il giudice di appello ha dunque ricordato i principi in forza dei quali il giudice deve prendere in considerazione ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo, potendo dare rilievo anche al comportamento processuale delle parti e dunque al difetto di attività di allegazione e prova dell’ente datore di lavoro, tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, applicabili in materia alla stregua dei principi costituzionali di cui all’art.97 Cost. secondo cui la P.A. è tenuta ad operare in maniera trasparente e a motivare adeguatamente le scelte che effettua, come richiede anche il rispetto del principio di rilevanza costituzionale del giusto procedimento. Hadunque evidenziato che il danno da perdita di chance deve essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell’art.1226 cod. civ. tenendo presente ogni elemento di prova ritualmente introdotto nel processo ai fini del giudizio prognostico e comparativo necessario ed ha altresì richiamato l’orientamento secondo cui in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, il giudice può ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti daselezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione, se del caso traendo argomenti di convincimento, circa il grado di probabilità favorevole, anche dal comportamento processuale delle parti, e in particolare dalle carenze di allegazione e prova dei fatti rilevanti e rientranti nell’ambito delle rispettive conoscenze e possibilità di attestazione (ha sul punto richiamato Cass. n. 3415/2012). In applicazione di tali principi, nella successiva ponderazione ha tenuto conto degli elementi di fatto acquisiti agli atti, mettendo in rapporto i l numero dei candidati ammessi alla prova orale con quello dei candidati che hanno superato il concorso. A fronte di tale percorso argomentativo, imotivi in esame non prospettano la mera apparenza della ponderazione, né l’assoluta illogicità econtraddittorietà del ragionamento decisorio, ma si limitano a proporre criteri di ponderazione diversi da quell i utilizzati dal giudice del mer ito , senza peraltro contraddire il passaggio motivazionale secondo cui in mancanza di risultanze sul possibile esito della selezione ove correttamente eseguita, il giudice può ricorrere al criterio residuale del rapporto tra il numero dei soggetti da selezionare e quello dei lavoratori che avrebbero dovuto formare oggetto di selezione. 9. Il primo motivo di ricorso incidentale è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno ribadito che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995). Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass.n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016). Tanto premesso, osserva il Collegio che la ricorrente nel denunciare l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno biologico proposta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., non ha indicato l’atto del giudizio di merito nel quale ha proposto tale domanda o questione. Le deduzioni contenute nel motivo sono inoltre confuse e generiche; la ricorrente incidentale, nel richiamare quali fatti costitutivi della domanda il macroscopico errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione emettendo un provvedimento deliberato dalla Giunta e non dal Consiglio Regionale, nonché il notevolissimo ritardo con cui l’Amministrazione ha provveduto all’applicazione delle proprie leggiche hanno determinato un’assurda disparità di trattamento per l’intero personale, non svolge alcun argomento per ricondurli all’alveo dell’art. 2043 cod. civ. 10. In conclusione, vanno dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale. 11. In ragione dell’esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate. 12. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per entrambe le parti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legitti
Sentenza Cassazione n. 15478/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris