CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 24610/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 4 Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6289/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elett.te domic. pr esso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres. edifeso, per procura speciale in atti ; -ricorrente– -contro- UTG-[OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefettop.t., -resistente- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 9432/21 depositata il 9.04.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessadalla Corte di Cassazione, depositata il 9.4.21 - che aveva accoltoil suo ricorso- avverso l’ordinanza del giudice di pace di Napoli che aveva respinto l’opposizione al decreto d’espulsione prefettizio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]- condannando la controparte - Ministero dell’Interno-Prefettura- al pagamento delle spese processuali senza attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, istanza regolarmenteformulata a pag 9, righi 25.26 del ricorso. Pertanto, emergendo un chiaro errore materiale nella mancata statuizione sull’attribuzione al difensore anticipatario, l’ordinanza impugnata va corretta in conformità a quanto richiesto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, e dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 9432/21, depositata il 9.4.2021,nel senso che, ove leggesi “condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2300, di cui 200,00 per esborsi, quanto a questo giudizio di legittimità, ed in euro 1600,00 di cui 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito”, debba leggersi ed intendersi “condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2300, di cui 200,00 per esborsi, quanto a questo giudizio di legittimità, ed in euro 1600,00 di cui 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito, da attribuirsi al difensore dichiaratosi anticipatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Così deciso nella