CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza il Tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la pronunzia di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal Giudice di Pace di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui all'art. 595 cod. pen; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art.111 Cost. e dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; - che il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo di doglianza, con il quale il ricorrente, contesta la mancata conversione dell'appello in ricorso per cassazione, è manifestamente infondato, poiché in tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente "nomen juris" - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che, ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 5 - n. 55830 del 08/10/2018 Rv. 274624); - che nella specie con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado il Bruccolieri ha dedotto vizi estranei al sindacato di legittimità, denunziando il difetto di prova ovvero il travisamento delle evidenze fattuali istruttorie quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto contestatogli; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così