CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31354/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso di reati di cui agli artt. 624 e 625 e all'art. 493 ter cod. pen; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena (data dalla mancata esclusione della circostanza aggravante), non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Con motivazione priva di illogicità, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini di sostenere il suo convincimento (in particolare valorizzando la professionalità dimostrata nell'esecuzione dei reati); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]