Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 17364/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] okyverso la sentenza del 10/2/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di evasione (art.385 cod. pen.) ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha ritenuto integrate le condotte di evasione — riscontrate in plurime occasioni- a fronte della circostanza che gli era stata autorizzato ad allontanarsi in una sola circostanza; anche l'applicazione della recidiva e il mero giudizio di equivalenza della circostanze attenuanti generiche sono stati adeguatamente denegati valorizzando, con congrue argomentazioni, le plurime condotte di evasione oggetto del procedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dano Angelo stanzo DEPOSIT.A .I i1/4 IN C \tp, LLEp.o, '47

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] okyverso la sentenza del 10/2/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di evasione (art.385 cod. pen.) ascrittigli non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha ritenuto integrate le condotte di evasione — riscontrate in plurime occasioni- a fronte della circostanza che gli era stata autorizzato ad allontanarsi in una sola circostanza; anche l'applicazione della recidiva e il mero giudizio di equivalenza della circostanze attenuanti generiche sono stati adeguatamente denegati valorizzando, con congrue argomentazioni, le plurime condotte di evasione oggetto del procedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dano Angelo stanzo DEPOSIT.A .I i1/4 IN C \tp, LLEp.o, '47
Sentenza Cassazione n. 17364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris