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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1967

Cassazione n. 41389/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Presidente [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che nel contestare (primo motivo di ricorso) la responsabilità per il reato ex art. 385 cod. pen. ascrittogli, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la compiuta argomentazione al riguardo sviluppata nella sentenza impugnata, nella quale e, per altro verso, risulta adeguatamente motivato il disconoscimento (oggetto del secondo motivo di ricorso) della particolare tenuità del fatto, evidenziato che il ricorrente fu trovato, al di fuori delle 15 ore per le qual era autorizzato a allontanarsi dalla abitazione nella quale era collocato agli arresti domiciliari, in una sala-giochi distante diversi chilometri dalla stessa; ritenuto che del tutto generiche risultano le deduzioni relative alla quantificazione della pena e al disconoscimento della particolare tenuità del fatto, peraltro adeguatamente giustificato nella sentenza con il riferimento alle modalità dell'allontanamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Presidente [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che nel contestare (primo motivo di ricorso) la responsabilità per il reato ex art. 385 cod. pen. ascrittogli, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con la compiuta argomentazione al riguardo sviluppata nella sentenza impugnata, nella quale e, per altro verso, risulta adeguatamente motivato il disconoscimento (oggetto del secondo motivo di ricorso) della particolare tenuità del fatto, evidenziato che il ricorrente fu trovato, al di fuori delle 15 ore per le qual era autorizzato a allontanarsi dalla abitazione nella quale era collocato agli arresti domiciliari, in una sala-giochi distante diversi chilometri dalla stessa; ritenuto che del tutto generiche risultano le deduzioni relative alla quantificazione della pena e al disconoscimento della particolare tenuità del fatto, peraltro adeguatamente giustificato nella sentenza con il riferimento alle modalità dell'allontanamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/
Sentenza Cassazione n. 41389/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris