CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2024
Cassazione n. 26673/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cessazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale sono stati condannati per il reato di cui all'art. 2 d.lgs.74/2000, deducendo, con unico e comune motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al quantum di aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha ritenuto che l'aumento di pena di mesi due di reclusione, stabilito per [OSCURATO:PERSONA], non è suscettibile di alcuna diminuzione, in quanto congruo in relazione alla gravità del reato e alla personalità dell'imputata, gravata da innumerevoli precedenti penali, nonché inferiore all'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma quattro, cod. pen. Allo stesso modo, la Corte territoriale ha ritenuto congruo l'aumento a titolo di continuazione di mesi sei di reclusione, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della società beneficìaria delle fatture per operazioni inesistenti emesse da diverse società aventi natura di cartiera, in ragione della centralità del ruolo rivestito dal ricorrente in relazione ai fatti contestati. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]