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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30971/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natcuil [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56-624 bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sulla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, è inammissibile per vari e concorrenti profili: non risulta che la persona offesa fosse indicata nella lista testimoniale degli imputati, che pertanto non possono dolersi della mancata assunzione; non risulta che la deposizione della stessa fosse decisiva (sul punto la difesa svolge meri apprezzamenti personali); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riduzione "nel massimo" per il tentativo, è manifestamente infondato, sia perché tratta l'ipotesi tentata come se fosse una attenuante quando invece è fattispecie autonoma di reato, sia perché la corte di appello ha dato sufficiente conto del colletto esercizio del proprio potere discrezionale in punto di determinazione della pena (cfr. pag. 7); Ritenuto che il terzo motivo, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, è generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura già vagliato dalla Corte di appello (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato,i1 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natcuil [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56-624 bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sulla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, è inammissibile per vari e concorrenti profili: non risulta che la persona offesa fosse indicata nella lista testimoniale degli imputati, che pertanto non possono dolersi della mancata assunzione; non risulta che la deposizione della stessa fosse decisiva (sul punto la difesa svolge meri apprezzamenti personali); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riduzione "nel massimo" per il tentativo, è manifestamente infondato, sia perché tratta l'ipotesi tentata come se fosse una attenuante quando invece è fattispecie autonoma di reato, sia perché la corte di appello ha dato sufficiente conto del colletto esercizio del proprio potere discrezionale in punto di determinazione della pena (cfr. pag. 7); Ritenuto che il terzo motivo, che contesta il diniego della sospensione condizionale della pena, è generico e meramente riproduttivo di un profilo di censura già vagliato dalla Corte di appello (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30971/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris