CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 23178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in GEORGIA avverso la sentenza del 22/06/2022 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 26567/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostan- ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione dedu- cendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, co. 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammis- sibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279573 che, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non integrata la circostanza aggravante dell'in- gente quantità in un caso di illecita detenzione di hashish con principio attivo pari a 725,715 grammi, palesemente inferiore rispetto alla soglia di 2 chilogrammi in- dicata per la configurazione della citata aggravante). Occorre, com'è stato anche successivamente ribadito, che, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sen- N. 26567/2022 R.G. tenza risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al con- tenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugna- zione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla conte- stazione (così Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842 che ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di impu- tazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; conf. Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116: Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023). E così non è nel caso che ci occupa, dove, dal provvedimento impugnato la contestazione della destrezza non risulta affatto eccentrica dal contesto dei fatti di cui all'imputazione. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2