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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 22755/2022

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 665/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Piemonte, n. 39/a. -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] , nella persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], n. 20. -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Monza , Sezione III fallimentare, emesso nel procedimento n. 65/2015, depositato in data 25 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del15 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 25 novembre 2020, il Tribunale di Monza , provvedendo in sede di rinvio a seguito di cassazione, disposta con ordinanza 9 ottobre 2019, n. 25391, di un precedente decreto dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta d a ll’odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] FB s .r.l. in li quidazione , in privilegio, del corrispettivo dovutole quale incaricata della relazione ex art. 161, comma 3, della legge fallimentare, ha rigettato l'opposizione. 2.Il Tribunale ha affermato che la Seregni, in veste di professionista attestatore, aveva prodotto il contratto con cui le era stato conferito l'incarico,con un compenso forfetario previsto di euro 50.000,00, ma la sua attività, come evidenziato dal giudice delegato, non era risultata funzionale all'ammissione alla procedura in quanto inadeguata alla luce del provvedimento di inammissibilità del concordato; era emersa, inoltre, la prova dell'inadempimento del professionista attestatoresulla base delle seguenti considerazioni: -) egli non era i ndipendente ai sensi dell'art. 67 legge fall. rispetto al professionista che aveva assistito il debitore nella redazione del piano e della domanda, come si riscontrava dal confronto tra il piano esplicitato nella domanda di concordato e l'attestazione, l'uno esatta riproduzione dell'altra;-) la domanda e il piano erano carenti nel contenuto e nell'allegazione dei dati rilevanti, privi di una struttura organica chiaramente intellegibile e di spiegazioni a giustificazioni delle asserzioni ivi contenute , non ostante i plurimi richiami per porre rimedio alle criticità segnalate; -) era assente una relazione sulla falcidiabilità del credito privilegiato fiscale ai sensi dell'art. 160, secondo comma, leg g e fall., senza la creazione di una apposita classe e senza la redazione di una specifica stima di quanto sarebbe stato ricavabile dalla liquidazione dei beni assistiti dalla prelazione suddetta; -) anche con riferimento al credito IVA, la relazione si limitava ad una mera asserzione sull'assenza di beni assistiti dal privilegio a tale titolo e senza alcun dettaglio sui crediti derivanti da rapporti di fornitura. 3.Il Tribunale, dunque, richiamando la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato e le carenze dell'attestazione riscontrate, ha pure evidenziato che neppure nel giudizio di opposizione allo stato passivo erano stati allegati e ancora meno provati elementi che portassero a ritenere il diligente adempimento delle obbligazioni gravanti sull'attestatore, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., con conseguente assenza del diritto al compenso. 4.[OSCURATO:PERSONA], avverso il superiore decreto, ricorre in cassazione con un atto affidato ad un motivo.

5. [OSCURATO:PERSONA] fallimentaredeposita controricorso.

6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente invoca l’autorità della sentenza n. 1765 del 30 gennaio 2015 di questa Corte , già pronunciatasi sulla verifica della concreta funzionalità del l'attività prestata all'ammissione della procedura, aggiungendo, con riferimento all'eccezione di inadempimento, eccezione che non sarebbemai stata sollevata dalla procedura , che non sussisteva alcun inadempimento, poichéessa ricorrente, nello svolgimento dell’attività affidatale, si era documentata sulla contabilità esistente, descrivendo in modo minuzioso tutte le poste di bilancio, rilevate sia dalla contabilità, che dall'istanza di ammissione alla procedura ex art. 160 legge fall.redatta dal professionista incaricato. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 I l tema del credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, della legge fallimentare, è per lo più esaminato, nella giurisprudenza di questa Corte, in relazione al dettato dell’articolo 111 della stessa legge, e cioè dall’angolo visuale della spettanza della prededuzione, norma il cui significato è stato recentemente chiarito dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che, in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 legge fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex anterimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l egge fall. (Cass., Sez.

U n. , 31 dicembre 2021, n.42093).Le stessa decisione ha sottoposto ad analisi anche il collegato tema, rilevante in questa sede, dell’eventuale inadempimento del professionista, inadempimento tale da far venir meno, in tutto o in parte, non solo la collocazione in prededuzione, ma la stessa sussistenza del credito,osservando al § 58, che «il curatore, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass.14050/2021) o l’incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait: Cass.7974/2018); per contro, a carico del professionista –al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento». 1.3 Nel caso di specie, occorre anzitutto osservar e che il fallimento ha dedotto di avere sollevato l’eccezione di inadempimento sia in sede di progetto di stato passivo, sia nel procedimento di opposizione al passivo, e che tanto consta, oltre che da l provvedimento impugnato (cfr. pag. 3) , dalla stessa o rdinanza n. 25391 del 2019, ove è precisato, alle pagine 2 e 3, che il Fallimento, nel merito, aveva contestato il credito anche in relazione al non esatto adempimento della prestazione professionale pattuita.1.4 Ciò premesso , il Tribunale fallimentare , all’esito di un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, ha rigettato con motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale l'opposizione allo stato passivo proposta dallaSeregni, addebitandole gli inadempimenti di cuisi è dato conto in espositiva, tali da rendere il lavoro dalla stessa svolto privo di utilità. 2.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall a Curatela controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. 2.1 Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna richiesta dalla Curatela del fallimento ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabili, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di « abuso del processo», quale l'avere agito o resistito pretestuosamente(Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830), condotta non ravvisabile nel caso in esame.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l a ricorrente al pagamento, in favore della Curatela contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 2 28 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 665/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via Piemonte, n. 39/a. -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] , nella persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA], n. 20. -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Monza , Sezione III fallimentare, emesso nel procedimento n. 65/2015, depositato in data 25 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del15 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 25 novembre 2020, il Tribunale di Monza , provvedendo in sede di rinvio a seguito di cassazione, disposta con ordinanza 9 ottobre 2019, n. 25391, di un precedente decreto dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta d a ll’odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] FB s .r.l. in li quidazione , in privilegio, del corrispettivo dovutole quale incaricata della relazione ex art. 161, comma 3, della legge fallimentare, ha rigettato l'opposizione. 2.Il Tribunale ha affermato che la Seregni, in veste di professionista attestatore, aveva prodotto il contratto con cui le era stato conferito l'incarico,con un compenso forfetario previsto di euro 50.000,00, ma la sua attività, come evidenziato dal giudice delegato, non era risultata funzionale all'ammissione alla procedura in quanto inadeguata alla luce del provvedimento di inammissibilità del concordato; era emersa, inoltre, la prova dell'inadempimento del professionista attestatoresulla base delle seguenti considerazioni: -) egli non era i ndipendente ai sensi dell'art. 67 legge fall. rispetto al professionista che aveva assistito il debitore nella redazione del piano e della domanda, come si riscontrava dal confronto tra il piano esplicitato nella domanda di concordato e l'attestazione, l'uno esatta riproduzione dell'altra;-) la domanda e il piano erano carenti nel contenuto e nell'allegazione dei dati rilevanti, privi di una struttura organica chiaramente intellegibile e di spiegazioni a giustificazioni delle asserzioni ivi contenute , non ostante i plurimi richiami per porre rimedio alle criticità segnalate; -) era assente una relazione sulla falcidiabilità del credito privilegiato fiscale ai sensi dell'art. 160, secondo comma, leg g e fall., senza la creazione di una apposita classe e senza la redazione di una specifica stima di quanto sarebbe stato ricavabile dalla liquidazione dei beni assistiti dalla prelazione suddetta; -) anche con riferimento al credito IVA, la relazione si limitava ad una mera asserzione sull'assenza di beni assistiti dal privilegio a tale titolo e senza alcun dettaglio sui crediti derivanti da rapporti di fornitura. 3.Il Tribunale, dunque, richiamando la declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato e le carenze dell'attestazione riscontrate, ha pure evidenziato che neppure nel giudizio di opposizione allo stato passivo erano stati allegati e ancora meno provati elementi che portassero a ritenere il diligente adempimento delle obbligazioni gravanti sull'attestatore, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., con conseguente assenza del diritto al compenso. 4.[OSCURATO:PERSONA], avverso il superiore decreto, ricorre in cassazione con un atto affidato ad un motivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] fallimentaredeposita controricorso. 6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 15 giugno 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo la ricorrente invoca l’autorità della sentenza n. 1765 del 30 gennaio 2015 di questa Corte , già pronunciatasi sulla verifica della concreta funzionalità del l'attività prestata all'ammissione della procedura, aggiungendo, con riferimento all'eccezione di inadempimento, eccezione che non sarebbemai stata sollevata dalla procedura , che non sussisteva alcun inadempimento, poichéessa ricorrente, nello svolgimento dell’attività affidatale, si era documentata sulla contabilità esistente, descrivendo in modo minuzioso tutte le poste di bilancio, rilevate sia dalla contabilità, che dall'istanza di ammissione alla procedura ex art. 160 legge fall.redatta dal professionista incaricato. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 I l tema del credito del professionista che abbia predisposto l'attestazione prevista dall'art. 161, comma 3, della legge fallimentare, è per lo più esaminato, nella giurisprudenza di questa Corte, in relazione al dettato dell’articolo 111 della stessa legge, e cioè dall’angolo visuale della spettanza della prededuzione, norma il cui significato è stato recentemente chiarito dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che, in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 legge fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex anterimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l egge fall. (Cass., Sez. U n. , 31 dicembre 2021, n.42093).Le stessa decisione ha sottoposto ad analisi anche il collegato tema, rilevante in questa sede, dell’eventuale inadempimento del professionista, inadempimento tale da far venir meno, in tutto o in parte, non solo la collocazione in prededuzione, ma la stessa sussistenza del credito,osservando al § 58, che «il curatore, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, avrà l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando la non corretta esecuzione della prestazione o anche la sua inutilità per la massa o la solo parziale utilità (con riduzione del quantum ammissibile: Cass.14050/2021) o l’incompleto adempimento (sulla base del criterio di corrispettività ed essendo parzialmente nulle le clausole di insindacabilità del compenso a forfait: Cass.7974/2018); per contro, a carico del professionista –al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura - ricade l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento, per rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione dannosa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento». 1.3 Nel caso di specie, occorre anzitutto osservar e che il fallimento ha dedotto di avere sollevato l’eccezione di inadempimento sia in sede di progetto di stato passivo, sia nel procedimento di opposizione al passivo, e che tanto consta, oltre che da l provvedimento impugnato (cfr. pag. 3) , dalla stessa o rdinanza n. 25391 del 2019, ove è precisato, alle pagine 2 e 3, che il Fallimento, nel merito, aveva contestato il credito anche in relazione al non esatto adempimento della prestazione professionale pattuita.1.4 Ciò premesso , il Tribunale fallimentare , all’esito di un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, ha rigettato con motivazione eccedente la soglia del minimo costituzionale l'opposizione allo stato passivo proposta dallaSeregni, addebitandole gli inadempimenti di cuisi è dato conto in espositiva, tali da rendere il lavoro dalla stessa svolto privo di utilità. 2.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall a Curatela controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. 2.1 Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna richiesta dalla Curatela del fallimento ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabili, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di « abuso del processo», quale l'avere agito o resistito pretestuosamente(Cass., 15 febbraio 2021, n. 3830), condotta non ravvisabile nel caso in esame. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l a ricorrente al pagamento, in favore della Curatela contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 2 28 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi
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