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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31963/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il ricorrente deduceva (a) il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione in ordine all’integrazione dei reati contestati; (b) il vizio di manifestaillogicità in punto di statuizioni civili e risarcimento del danno della parte civile,(c) la carenza della motivazione in ordine alla richiesta di sospensionecondizionale della pena,ritenuto che si tratta di motivi non consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e nonscrutinabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenzaimpugnata sulla sussistenza dei reati di appropriazione indebita; pag. 4 conriferimento alle statuizioni civili, ove la Corte d’appello rileva la specificità dellaquantificazione del risarcimento, con indicazione dell’ammontare delle singolequote; infine, si vedano pagg. 4-5 della sentenza ove l’esclusione dellasospensione condizionale è stata adeguatamente motivata sulla base dell’entitàdella pena e della presenza di precedenti penali specifici);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il ricorrente deduceva (a) il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione in ordine all’integrazione dei reati contestati; (b) il vizio di manifestaillogicità in punto di statuizioni civili e risarcimento del danno della parte civile,(c) la carenza della motivazione in ordine alla richiesta di sospensionecondizionale della pena,ritenuto che si tratta di motivi non consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici e nonscrutinabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenzaimpugnata sulla sussistenza dei reati di appropriazione indebita; pag. 4 conriferimento alle statuizioni civili, ove la Corte d’appello rileva la specificità dellaquantificazione del risarcimento, con indicazione dell’ammontare delle singolequote; infine, si vedano pagg. 4-5 della sentenza ove l’esclusione dellasospensione condizionale è stata adeguatamente motivata sulla base dell’entitàdella pena e della presenza di precedenti penali specifici);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31963/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris