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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07383/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 marzo 2021 dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per: c) il reato di cui all'art. 614, comma 1 e 4 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; e) il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; f) il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. ai danni dello Zizza.

Calò era stato invece assolto, perché il fatto non sussiste, dai reati di cui agli artt. 612-bis, 582, 585 ai danni della Deuterio e dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 per avere ceduto haschisc a quest'ultima.

2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso — concernente il reato di cui al capo C) — lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affidamento mostrato dalla Corte territoriale sulle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA].

Dopo aver superato le censure circa le discrasie nella dichiarazione della teste, la Corte di merito ha ritenuto che il contributo della Muratore circa le modalità di ingresso dell'imputato nell'abitazione della persona offesa fosse significativo, ancorché la medesima non vi avesse direttamente assistito ma avesse riferito solo circa uno "scenario".

Altro aspetto censurabile sarebbe costituito da un capovolgimento implicito dell'onere probatorio che la Corte di appello avrebbe sancito allorché aveva parlato di illogicità dell'appello quanto alla presenza dell'imputato in casa della Deuterio.

La motivazione della Corte distrettuale sarebbe altresì tautologica quanto alla prova della violenza adoperata dal prevenuto nell'introdursi a casa della vittima.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al secondo motivo di appello concernente le lesioni patite dallo Zizza, che la Corte di appello ha affrontato con un passaggio — che il ricorrente trascrive — che non sarebbe in grado di screditare la ricostruzione della persona offesa.

2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al motivo di appello, il terzo, concernente il reato di cui al capo F).

La minaccia a danno dello Zizza era stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale con postulati e concedendo solo che vi fosse incertezza sull'utilizzo di un'arma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose in relazione al reato di cui al capo c), mentre, per il resto, è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la violazione di domicilio a danno della Deuterio di cui al capo c) — è parzialmente fondato.

Non lo è quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità per l'addebito ex art. 614 cod. pen. siccome manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha offerto una motivazione caratterizzata da linearità logica, laddove ha attribuito la valenza di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa (che aveva affermato che l'introduzione nell'abitazione da parte dell'imputato era avvenuta senza il suo consenso) alla deposizione della Muratori, ancorché la medesima fosse giunta sul posto quando Calò era già all'interno della palazzina.

E' perfettamente razionale, infatti, la motivazione della Corte di appello secondo cui l'atteggiamento tenuto da imputato e persona offesa e percepito dalla teste lasciava ritenere che Calò fosse penetrato nell'abitazione della Deuterio contro la volontà di quest'ultima e che la persona offesa non acconsentisse alla sua presenza in loco.

Peraltro il ricorrente trascura che il dato dell'ingresso del prevenuto contro la volontà della persona offesa emerge anche dalla constatazione effettuata dal poliziotto che è stato escusso in dibattimento ed ha riferito dei segni sull'infisso mostrato dalla vittima come quello forzato da Calò per entrare in casa.

Dato probatorio quest'ultimo che non è, invece, idoneo a supportare anche il riconoscimento dell'aggravante contestata.

La Corte territoriale, invero, lo ha giustificato solo con il segno dell'impronta della scarpa, mentre non è stato evidenziato se l'azione compiuta fosse stata anche foriera, oltre che della traccia di sporco, anche di un'immutazione dell'infisso tale da integrare il concetto di violenza sulle cose penalmente rilevante.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'aggravante della violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108, in motivazione; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262547; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771).

Ne consegue che la sentenza impugnata dovrà essere, in parte qua, annullata con rinvio affinché la Corte distrettuale rivaluti il motivo di appello concernente la circostanza aggravante, verificando se vi siano gli estremi per il riconoscimento dell'aggravante in oggetto secondo il principio sopra richiamato.

2. Il motivo di ricorso sulle lesioni patite dallo Zizza è del tutto aspecifico in quanto ignora la compiuta motivazione della Corte territoriale che, dall'analisi del narrato della persona offesa e della diagnosi circa le lesioni subite da quest'ultima riportata nel referto medico, ha tratto la prova circa la dinamica dell'aggressione e l'utilizzo di un corpo acuminato per colpire la vittima alla testa.

Di fronte alle affermazioni dei Giudici di appello, il ricorso si limita a trascrivere, estrapolandolo peraltro dal contesto, un brano della motivazione, senza tuttavia portarvi una critica compiuta.

3. Anche il terzo motivo di ricorso — che concerne il reato di minaccia ai danni dello Zizza — è formulato in termini generici da cui non è dato cogliere una critica rilevante ex art. 606 cod. proc. pen.

Peraltro la genericità del ricorso appare anche estrinseca, laddove la Corte territoriale ha ragionato — senza che il costrutto offerto sia stato posto in discussione — sulle dichiarazioni della persona offesa, sulla sua già sperimentata credibilità, oltre che sulla portata minatoria del comportamento dell'imputato, anche contestualizzandolo rispetto al contegno aggressivo che Calò aveva avuto solo pochi giorni prima, quando era stato commesso il reato sub E) e di cui la condotta minatoria, ancorché non esplicitata con frasi specifiche, poteva costituire un ulteriore frammento.

Contrariamente a quanto assume il ricorrente, infine, la Corte di merito non ha manifestato alcun dubbio circa la dimostrazione del possesso dell'arma da parte del prevenuto, reputando sotto questo aspetto affidabili le dichiarazioni della persona offesa che aveva visto, nelle mani di Calò, qualcosa di «appuntito», «luccicante» ed «acuminato» e mettendo tali dichiarazioni in collegamento con la ferita da taglio che aveva reso necessaria l'applicazione di cinque punti di sutura.

4. Al parziale annullamento con rinvio consegue la necessità, oltre che di effettuare un nuovo giudizio circa il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose contestata in relazione al reato di cui al capo c), quella — eventuale — di rivedere il trattamento sanzionatorio qualora tale circostanza venisse esclusa, dal momento che il reato di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen. è stato posto a base del calcolo della pena.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, di cui al capo c), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 marzo 2021 dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per: c) il reato di cui all'art. 614, comma 1 e 4 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; e) il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; f) il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. ai danni dello Zizza. Calò era stato invece assolto, perché il fatto non sussiste, dai reati di cui agli artt. 612-bis, 582, 585 ai danni della Deuterio e dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 per avere ceduto haschisc a quest'ultima. 2. Contro la sentenza predetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso — concernente il reato di cui al capo C) — lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affidamento mostrato dalla Corte territoriale sulle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver superato le censure circa le discrasie nella dichiarazione della teste, la Corte di merito ha ritenuto che il contributo della Muratore circa le modalità di ingresso dell'imputato nell'abitazione della persona offesa fosse significativo, ancorché la medesima non vi avesse direttamente assistito ma avesse riferito solo circa uno "scenario". Altro aspetto censurabile sarebbe costituito da un capovolgimento implicito dell'onere probatorio che la Corte di appello avrebbe sancito allorché aveva parlato di illogicità dell'appello quanto alla presenza dell'imputato in casa della Deuterio. La motivazione della Corte distrettuale sarebbe altresì tautologica quanto alla prova della violenza adoperata dal prevenuto nell'introdursi a casa della vittima. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al secondo motivo di appello concernente le lesioni patite dallo Zizza, che la Corte di appello ha affrontato con un passaggio — che il ricorrente trascrive — che non sarebbe in grado di screditare la ricostruzione della persona offesa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al motivo di appello, il terzo, concernente il reato di cui al capo F). La minaccia a danno dello Zizza era stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale con postulati e concedendo solo che vi fosse incertezza sull'utilizzo di un'arma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose in relazione al reato di cui al capo c), mentre, per il resto, è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la violazione di domicilio a danno della Deuterio di cui al capo c) — è parzialmente fondato. Non lo è quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità per l'addebito ex art. 614 cod. pen. siccome manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha offerto una motivazione caratterizzata da linearità logica, laddove ha attribuito la valenza di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa (che aveva affermato che l'introduzione nell'abitazione da parte dell'imputato era avvenuta senza il suo consenso) alla deposizione della Muratori, ancorché la medesima fosse giunta sul posto quando Calò era già all'interno della palazzina. E' perfettamente razionale, infatti, la motivazione della Corte di appello secondo cui l'atteggiamento tenuto da imputato e persona offesa e percepito dalla teste lasciava ritenere che Calò fosse penetrato nell'abitazione della Deuterio contro la volontà di quest'ultima e che la persona offesa non acconsentisse alla sua presenza in loco. Peraltro il ricorrente trascura che il dato dell'ingresso del prevenuto contro la volontà della persona offesa emerge anche dalla constatazione effettuata dal poliziotto che è stato escusso in dibattimento ed ha riferito dei segni sull'infisso mostrato dalla vittima come quello forzato da Calò per entrare in casa. Dato probatorio quest'ultimo che non è, invece, idoneo a supportare anche il riconoscimento dell'aggravante contestata. La Corte territoriale, invero, lo ha giustificato solo con il segno dell'impronta della scarpa, mentre non è stato evidenziato se l'azione compiuta fosse stata anche foriera, oltre che della traccia di sporco, anche di un'immutazione dell'infisso tale da integrare il concetto di violenza sulle cose penalmente rilevante. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'aggravante della violenza si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione, ma si risolva in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, Masucci, Rv. 281108, in motivazione; Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014, dep. 2015, Rv. 262547; Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018, Vales, Rv. 274771). Ne consegue che la sentenza impugnata dovrà essere, in parte qua, annullata con rinvio affinché la Corte distrettuale rivaluti il motivo di appello concernente la circostanza aggravante, verificando se vi siano gli estremi per il riconoscimento dell'aggravante in oggetto secondo il principio sopra richiamato. 2. Il motivo di ricorso sulle lesioni patite dallo Zizza è del tutto aspecifico in quanto ignora la compiuta motivazione della Corte territoriale che, dall'analisi del narrato della persona offesa e della diagnosi circa le lesioni subite da quest'ultima riportata nel referto medico, ha tratto la prova circa la dinamica dell'aggressione e l'utilizzo di un corpo acuminato per colpire la vittima alla testa. Di fronte alle affermazioni dei Giudici di appello, il ricorso si limita a trascrivere, estrapolandolo peraltro dal contesto, un brano della motivazione, senza tuttavia portarvi una critica compiuta. 3. Anche il terzo motivo di ricorso — che concerne il reato di minaccia ai danni dello Zizza — è formulato in termini generici da cui non è dato cogliere una critica rilevante ex art. 606 cod. proc. pen. Peraltro la genericità del ricorso appare anche estrinseca, laddove la Corte territoriale ha ragionato — senza che il costrutto offerto sia stato posto in discussione — sulle dichiarazioni della persona offesa, sulla sua già sperimentata credibilità, oltre che sulla portata minatoria del comportamento dell'imputato, anche contestualizzandolo rispetto al contegno aggressivo che Calò aveva avuto solo pochi giorni prima, quando era stato commesso il reato sub E) e di cui la condotta minatoria, ancorché non esplicitata con frasi specifiche, poteva costituire un ulteriore frammento. Contrariamente a quanto assume il ricorrente, infine, la Corte di merito non ha manifestato alcun dubbio circa la dimostrazione del possesso dell'arma da parte del prevenuto, reputando sotto questo aspetto affidabili le dichiarazioni della persona offesa che aveva visto, nelle mani di Calò, qualcosa di «appuntito», «luccicante» ed «acuminato» e mettendo tali dichiarazioni in collegamento con la ferita da taglio che aveva reso necessaria l'applicazione di cinque punti di sutura. 4. Al parziale annullamento con rinvio consegue la necessità, oltre che di effettuare un nuovo giudizio circa il riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose contestata in relazione al reato di cui al capo c), quella — eventuale — di rivedere il trattamento sanzionatorio qualora tale circostanza venisse esclusa, dal momento che il reato di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen. è stato posto a base del calcolo della pena. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, di cui al capo c), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione del
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