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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21136/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata, nella forma tentata, aggravato ex art. 7

I. 203/91, così qualificato il delitto di estorsione al medesimo ascritto al capo C4) della rubrica; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e difetto dell'impianto mol:ivazionale, nonché mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto - come s'appalesa dalla stessa incorporazione nel ricorso di interi brani della sentenza impugnata, interpolati da considerazioni assertive - propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - che le doglianze proposte, con il secondo motivo, sono, del pari, finalizzate a proporre un'alternativa ricostruzione in fatto rispetto alla scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., prospettando, peraltro, la "compromissione dei diritti al lavoro ed alla libertà di iniziativa economica" in comparazione con la libertà di autodeterminazione che la fattispecie ritenuta sussistente presidia; - Che il terzo motivo, con il quale si contesta l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., è - oltre che versato in fatto - del tutto generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata, nella forma tentata, aggravato ex art. 7 I. 203/91, così qualificato il delitto di estorsione al medesimo ascritto al capo C4) della rubrica; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen, per violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità e difetto dell'impianto mol:ivazionale, nonché mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto - come s'appalesa dalla stessa incorporazione nel ricorso di interi brani della sentenza impugnata, interpolati da considerazioni assertive - propone una personale rivalutazione della prova, estranea al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); - che le doglianze proposte, con il secondo motivo, sono, del pari, finalizzate a proporre un'alternativa ricostruzione in fatto rispetto alla scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., prospettando, peraltro, la "compromissione dei diritti al lavoro ed alla libertà di iniziativa economica" in comparazione con la libertà di autodeterminazione che la fattispecie ritenuta sussistente presidia; - Che il terzo motivo, con il quale si contesta l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen., è - oltre che versato in fatto - del tutto generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore Il