Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2021
ECLI:EU:C:2021:172
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0947
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
4 marzo 2021 (
*1
)
«Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Procedura di risoluzione – Adozione di un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] SA – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 24 – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Articolo 21 – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Strumenti di classe 2 – Ricorso di annullamento – Annullamento parziale – Inseparabilità – Irricevibilità»
Nella causa C‑947/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 dicembre 2019,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Alcobendas (Spagna), rappresentata da F. [OSCURATO:PERSONA], abogado,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU)
, rappresentato da A. Valavanidou, S. Branca e J. King, in qualità di agenti, assistite da B. Meyring e T. Klupsch, Rechtsanwälte, nonché da F.B. Fernández de [OSCURATO:PERSONA], abogado,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Wahl (relatore), presidente di sezione, F. Biltgen e J. Passer, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 24 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/CRU (
T‑557/17
, non pubblicata; in prosieguo: l’ ordinanza impugnata,
EU:T:2019:771
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, da un lato, all’annullamento dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione SRB/EES/2017/08 del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (CRU), del 7 giugno 2017, concernente un programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), nella parte in cui tale disposizione prevede la conversione degli strumenti di classe 2 identificati dall’[OSCURATO:PERSONA] (numero internazionale di identificazione dei titoli, [OSCURATO:PERSONA]) XS 0550098569 in nuove azioni del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione di risoluzione»), nonché della valutazione provvisoria effettuata dall’esperto indipendente e della valutazione provvisoria effettuata dal CRU, e, dall’altro lato, alla compensazione, a seguito dell’annullamento così richiesto, della perdita asseritamente subita a causa di detta conversione.
Contesto normativo
Regolamento (UE) n. 806/2014
2
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punti 30, 40, 44, 47 e 51, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (
GU 2014, L 225, pag. 1
):
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(...)
30.
“strumento per la vendita dell’attività d’impresa”: il meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione di titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un ente soggetto a risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte, secondo il disposto dell’articolo 24;
(...)
40.
“fondi propri”: i fondi propri definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (
GU 2013, L 176, pag. 1
, e rettifiche in
GU 2013, L 208, pag. 68
, e in
GU 2013, L 321, pag. 6
)];
(...)
44.
“poteri di svalutazione e di conversione”: i poteri di cui all’articolo 21;
(...)
47.
“strumenti di classe 2”: gli strumenti o i prestiti subordinati che soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 63 del regolamento [n. 575/2013];
(...)
51.
“strumenti di capitale pertinenti”: gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e 2».
3
L’articolo 15, paragrafo 1, lettere a), b), f) e g), del regolamento n. 806/2014 dispone quanto segue:
«1. Quando agiscono nell’ambito della procedura di risoluzione di cui all’articolo 18, il [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio [dell’Unione europea], la Commissione [europea] e, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione prendono tutte le misure atte a garantire che l’azione di risoluzione sia avviata in conformità dei principi seguenti:
a)
gli azionisti dell’ente soggetto a risoluzione sostengono per primi le perdite;
b)
i creditori dell’ente soggetto a risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti, secondo l’ordine di priorità dei loro crediti a norma dell’articolo 17, salvo espresse disposizioni contrarie del presente regolamento;
(...)
f)
salvo disposizione contraria del presente regolamento, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento;
g)
nessun creditore sostiene perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto se l’entità di cui all’articolo 2 fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza conformemente alle salvaguardie previste dall’articolo 29».
4
L’articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Ordine di priorità dei crediti», prevede quanto segue:
«1. Nell’applicare lo strumento del bail-in a un’entità di cui all’articolo 2 del presente regolamento, e fatte salve le passività escluse dallo strumento del bail-in a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del presente regolamento, il [OSCURATO:PERSONA], la Commissione o, se del caso, le autorità nazionali di risoluzione decidono in merito all’esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, compresa l’eventuale applicazione dell’articolo 27, paragrafo 5, del presente regolamento, e le autorità nazionali di risoluzione esercitano tali i poteri secondo gli articoli 47 e 48 della direttiva 2014/59/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU 2014, L 173, pag. 190
)] e secondo l’ordine di priorità inverso dei crediti stabilito dal loro diritto nazionale, comprese le disposizioni che recepiscono l’articolo 108 di tale direttiva.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti notificano alla Commissione e al [OSCURATO:PERSONA] l’ordine dei crediti nei confronti delle entità di cui all’articolo 2 nelle procedure nazionali di insolvenza il 1
o
luglio di ogni anno civile o immediatamente, qualora intervenga un cambiamento dell’ordine.
Se si applica lo strumento del bail-in, il pertinente sistema di garanzia dei depositi è responsabile secondo i termini previsti dall’articolo 79».
5
In forza dell’articolo 21, paragrafi 1, 7, 10 e 11, di detto regolamento:
«1. [OSCURATO:PERSONA] esercita il potere di svalutare e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando a norma della procedura stabilita all’articolo 18 in relazione alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione di tali paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:
a)
è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione;
b)
l’entità non è più economicamente sostenibile se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono svalutati o convertiti in azioni;
c)
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
d)
nel caso di strumenti di capitale pertinenti emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di fondi propri su base individuale a livello dell’impresa madre o su base consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo non è più economicamente sostenibile;
e)
l’entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una qualsiasi delle circostanze enunciate all’articolo 18, paragrafo 4, lettera d), punto iii).
La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), c) e d), è effettuata dalla [Banca centrale europea (BCE)], previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA]. Anche il [OSCURATO:PERSONA], riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione.
(...)
7. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il [OSCURATO:PERSONA] deliberando secondo la procedura stabilita all’articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti vadano esercitati indipendentemente o, secondo la procedura prevista all’articolo 18, in combinazione con un’azione di risoluzione.
(...)
10. [OSCURATO:PERSONA] assicura che le autorità nazionali di risoluzione esercitino senza indugio i poteri di svalutazione o di conversione conformemente all’ordine di priorità dei crediti previsto dall’articolo 17 e in modo da ottenere i risultati seguenti:
a)
gli elementi di capitale primario di classe 1 sono ridotti per primi in proporzione alle perdite e nella misura della loro capacità[;]
b)
il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 è svalutato e/o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti;
c)
il valore nominale degli strumenti di classe 2 è svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione enunciati all’articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità degli strumenti di capitale pertinenti[.]
11. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del [OSCURATO:PERSONA] e procedono alla svalutazione o conversione degli strumenti di capitale pertinenti conformemente all’articolo 29».
6
Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014:
«Se il [OSCURATO:PERSONA] decide di applicare uno strumento di risoluzione a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, o a un’entità o a un gruppo di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali paragrafi, e ove tale azione di risoluzione comporti perdite a carico dei creditori o la conversione dei loro crediti, il [OSCURATO:PERSONA] incarica le autorità nazionali di risoluzione di esercitare il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti conformemente all’articolo 21 immediatamente prima o al momento dell’applicazione dello strumento di risoluzione».
7
L’articolo 24 di tale regolamento così dispone:
«1. Nell’ambito del programma di risoluzione, lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa consiste nella cessione di quanto segue a un acquirente diverso da un ente-ponte:
a)
titoli di proprietà emessi da un ente soggetto a risoluzione; o
b)
attività, diritti o passività, nella loro totalità o singolarmente, di un ente soggetto a risoluzione.
2. Relativamente allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, il programma di risoluzione stabilisce:
a)
gli strumenti, le attività, i diritti e le passività che l’autorità nazionale di risoluzione cede conformemente all’articolo 38, paragrafi 1 e da 7 a 11, della direttiva [2014/59];
b)
le condizioni commerciali, tenuto conto delle circostanze nonché dei costi e delle spese sostenuti nel processo di risoluzione, alle quali l’autorità nazionale di risoluzione effettua la cessione conformemente all’articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva [2014/59];
c)
se i poteri di cessione possono essere esercitati più volte dall’autorità nazionale di risoluzione, conformemente all’articolo 38, paragrafi 5 e 6, della direttiva [2014/59];
d)
le modalità per la commercializzazione, da parte dell’autorità nazionale di risoluzione, dell’entità o degli strumenti, delle attività, dei diritti e delle passività in questione conformemente all’articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva [2014/59];
e)
se l’osservanza da parte dell’autorità nazionale di risoluzione dei requisiti in materia di commercializzazione rischia di compromettere gli obiettivi della risoluzione, secondo le modalità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. [OSCURATO:PERSONA] applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi ai requisiti in materia di commercializzazione stabiliti al paragrafo 2, lettera e), se accerta che la conformità a tali requisiti rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione e, in particolare, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
ritiene che il dissesto o il probabile dissesto dell’ente soggetto a risoluzione costituisca una minaccia sostanziale per la stabilità finanziaria o la aggravi; e
b)
ritiene che la conformità ai citati requisiti rischia di compromettere l’efficacia dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa nell’affrontare detta minaccia o nel raggiungere l’obiettivo della risoluzione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b)».
Regolamento n. 575/2013
8
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento n. 575/2013 definisce la nozione di «fondi propri» come «la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2».
9
Ai sensi dell’articolo 63, lettera n), di tale regolamento, nella versione applicabile alla data di adozione della decisione di risoluzione:
«Gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati si considerano strumenti di classe 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
(...)
n)
quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assunti direttamente da un ente, a seconda dei casi, le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:
i)
gli strumenti sono emessi o i prestiti subordinati sono assunti, a seconda dei casi, per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
ii)
i proventi sono immediatamente disponibili all’ente senza limitazione in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo».
Fatti
10
I fatti all’origine della controversia sono sintetizzati ai punti da 1 a 11 dell’ordinanza impugnata nei termini seguenti:
«1
Prima dell’adozione di un programma di (...) risoluzione per il [[OSCURATO:PERSONA]], la ricorrente, sig.ra (...) [OSCURATO:PERSONA], era titolare di un buono del valore nominale di EUR 50000 emesso dalla BPE Financiaciones, SA, identificato dall’ [[OSCURATO:PERSONA]] XS 0550098569.
2
Il 7 giugno 2017 il [CRU] ha adottato la decisione [di risoluzione], sulla base del [regolamento n. 806/2014].
3
Prima dell’adozione della decisione di risoluzione, è stata effettuata una valutazione del [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 20 del regolamento n. 806/2014. Tale valutazione comprende due relazioni allegate alla decisione di risoluzione. La prima relazione di valutazione (in prosieguo: la “valutazione 1”), del 5 giugno 2017, è stata redatta dal CRU in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 806/2014 e aveva l’obiettivo di fornire gli elementi che consentivano di stabilire se fossero soddisfatte le condizioni per la risoluzione, quali definite all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014. La seconda relazione di valutazione (in prosieguo: la “valutazione 2”), del 6 giugno 2017, è stata redatta da un esperto indipendente (...) in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014. La valutazione 2 aveva lo scopo di determinare il valore delle attività e delle passività del [OSCURATO:PERSONA], di fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, nonché di fornire gli elementi che consentissero di adottare la decisione relativa alle azioni e ai titoli di proprietà da cedere e che permettessero al CRU di determinare quali fossero le condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa.
4
All’articolo 5, paragrafo 1, della decisione di risoluzione, il CRU ha stabilito che:
“lo strumento di risoluzione applicato al [OSCURATO:PERSONA] consisterà in una vendita dell’attività d’impresa in forza dell’articolo 24 del regolamento n. 806/2014 mediante la cessione delle azioni a un acquirente. La svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale saranno effettuate immediatamente prima dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa”.
5
L’articolo 6 della decisione di risoluzione riguarda la svalutazione degli strumenti di capitale e lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Al paragrafo 1 di tale articolo, il CRU ha indicato le misure che aveva deciso [di adottare] in applicazione del suo potere di svalutazione previsto all’articolo 21 del regolamento n. 806/2014.
6
Così, all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione di risoluzione, il CRU ha deciso:
a)
anzitutto, di svalutare il valore nominale del capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA] di un importo pari a EUR 2098429046, il che porterà all’annullamento del 100% delle azioni del [OSCURATO:PERSONA];
b)
successivamente, di convertire l’intero valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi dal [OSCURATO:PERSONA] e in circolazione alla data della decisione di risoluzione in nuove azioni emesse dal [OSCURATO:PERSONA], le “nuove azioni I”;
c)
poi, di azzerare il valore nominale delle “nuove azioni I”, il che porterà all’annullamento del 100% di tali “nuove azioni I”;
d)
infine, di convertire l’intero valore nominale degli strumenti di classe 2 emessi dal [OSCURATO:PERSONA] e in circolazione alla data della decisione di risoluzione in nuove azioni emesse dal [OSCURATO:PERSONA], le “nuove azioni II”; Gli strumenti di classe 2 interessati sono convertiti in “nuove azioni II”.
7
L’articolo 6, paragrafo 3, della decisione di risoluzione prevede che tali misure di svalutazione e di conversione siano basate sulla valutazione 2, corroborata dai risultati di un processo di vendita trasparente e aperto realizzato dall’autorità di risoluzione spagnola, il Fondo de [OSCURATO:PERSONA] (FROB, Fondo per la ristrutturazione bancaria ordinata).
8
All’articolo 6, paragrafo 5, della decisione di risoluzione, il CRU ha indicato che esercitava i poteri conferitigli dall’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 806/2014, relativo allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa e ordinava che le “nuove azioni II” fossero cedute al [OSCURATO:PERSONA], SA, libere ed esenti da qualsiasi diritto o privilegio di terzi, contro pagamento di un prezzo di acquisto di EUR 1. Viene precisato che l’acquirente ha già acconsentito alla cessione.
9
Il 7 giugno 2017 la Commissione (...) ha adottato la decisione (UE) 2017/1246, che approva il programma di risoluzione per il [OSCURATO:PERSONA] [SA] (
GU 2017, L 178, pag. 15
).
10
Lo stesso giorno, il FROB ha adottato le azioni necessarie per attuare la decisione di risoluzione, conformemente all’articolo 29 del regolamento n. 806/2014. In tale contesto, il FROB ha acconsentito alla cessione delle nuove azioni del [OSCURATO:PERSONA] derivanti dalla conversione degli strumenti di classe 2 al [OSCURATO:PERSONA].
11
Il 28 settembre 2018, a seguito di una fusione per incorporazione, il [OSCURATO:PERSONA] è succeduto a titolo universale al [OSCURATO:PERSONA]».
Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
11
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2017, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione, nella parte in cui tale disposizione prevede la conversione degli strumenti di classe 2 identificati dall’[OSCURATO:PERSONA] 0550098569 in nuove azioni del [OSCURATO:PERSONA], nonché della valutazione provvisoria effettuata dall’esperto indipendente e della valutazione provvisoria effettuata dal CRU, e, dall’altro lato, alla compensazione, a seguito dell’annullamento così richiesto, della perdita asseritamente subita a causa di detta conversione.
12
Il 14 febbraio 2018, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato il CRU a produrre taluni documenti. Il CRU ha dato seguito a tale richiesta nel termine impartito.
13
Il 6 luglio 2018, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto quesiti scritti alle parti vertenti, in particolare, sull’interesse ad agire e sulla legittimazione ad agire della ricorrente. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine impartito.
14
Il 17 maggio 2019, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto quesiti scritti alle parti relativi alla ricevibilità del ricorso. Tali quesiti vertevano, in particolare, sull’annullamento parziale della decisione di risoluzione e sulla separabilità di alcune disposizioni di tale decisione. Le parti hanno risposto a tali quesiti nel termine impartito.
15
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale, sulla base dell’articolo 129 del suo regolamento di procedura, ha deciso di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata e ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile senza decidere sui motivi dedotti dalla ricorrente.
16
A tal fine, per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di annullamento parziale della decisione di risoluzione, il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza (sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Consiglio,
C‑425/13
,
EU:C:2015:483
, punto
94
e giurisprudenza ivi citata), l’annullamento parziale di un atto dell’Unione europea è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto di tale atto. Il Tribunale ha altresì rilevato che tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo. Per quanto concerne la verifica della separabilità delle disposizioni contestate, essa presuppone l’esame della portata di tali disposizioni, al fine di poter valutare se il loro annullamento modificherebbe lo spirito e la sostanza della decisione di cui si chiede l’annullamento. Infine, il Tribunale ha indicato che, nei limiti in cui era investito di una domanda di annullamento parziale di una decisione, occorreva verificare se un siffatto annullamento parziale fosse possibile. In caso contrario, infatti, il ricorso dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile, dal momento che il Tribunale non può pronunciare la nullità di un atto nel suo insieme se è stato investito soltanto di una domanda di dichiarazione di nullità parziale, salvo statuire ultra petita.
17
Di conseguenza, al fine di determinare se la disposizione della decisione di risoluzione di cui era chiesto l’annullamento, vale a dire la disposizione che prevede la conversione degli strumenti di classe 2 detenuti dalla ricorrente, sia separabile dall’intero programma di risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha ricordato che i titoli emessi dalla BPE Financiaciones e detenuti dalla ricorrente erano strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA], individuati all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione tra gli strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA] da svalutare e convertire in «nuove azioni II». A tal riguardo, il Tribunale ha aggiunto che, secondo l’articolo 6 della decisione di risoluzione, lo strumento di risoluzione applicato, vale a dire la vendita dell’attività d’impresa, presupponeva, nel caso del [OSCURATO:PERSONA], la preventiva conversione di tutti gli strumenti di classe 2 individuati nella decisione di risoluzione in «nuove azioni II». Il Tribunale ha inoltre rilevato che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione di risoluzione, tali misure di svalutazione e di conversione erano basate sulla valutazione 2, corroborata dai risultati di un processo di vendita trasparente e aperto realizzato dal FROB. Orbene, poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto di acquistare le azioni del [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di EUR 1, il che implicava in particolare la conversione del 100% degli strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA], la conversione dell’insieme di tali strumenti era un presupposto necessario per la realizzazione della vendita al [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe potuto aver luogo alle stesse condizioni se alcuni degli strumenti di classe 2 in circolazione alla data della decisione di risoluzione non fossero stati convertiti. Infine, il Tribunale ha respinto gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente riguardo alla separabilità della decisione di convertire gli strumenti di classe 2 dalla decisione di risoluzione nel suo complesso.
18
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di annullamento delle valutazioni 1 e 2, il Tribunale ha considerato che poiché la domanda di annullamento parziale della decisione di risoluzione era stata respinta in quanto irricevibile, anche tale domanda doveva essere dichiarata irricevibile.
19
Per quanto concerne, in terzo luogo, la domanda di compensazione, il Tribunale ha ritenuto che dal momento che la domanda di annullamento era stata respinta in quanto irricevibile, tale domanda doveva essere parimenti respinta, fatta salva la possibilità per la ricorrente di proporre successivamente un eventuale ricorso per risarcimento.
Conclusioni delle parti
20
Con la sua impugnazione, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
accogliere l’impugnazione e annullare l’ordinanza impugnata nella parte in cui il ricorso proposto dinanzi al Tribunale è dichiarato irricevibile ed ella viene condannata alle spese, come consta, rispettivamente, nei punti 1) e 3) del dispositivo di tale ordinanza;
–
statuire definitivamente sulla controversia sottoposta al Tribunale, accogliendo in toto le conclusioni formulate nel suo ricorso in primo grado, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure, in caso contrario, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, riservando la decisione sulle spese.
21
Il CRU chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.
Sull’impugnazione
22
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi. Con il primo motivo, suddiviso in otto parti, la ricorrente contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la disposizione di cui si chiedeva l’annullamento non fosse separabile dagli altri elementi del programma di risoluzione senza modificare la sostanza di tale decisione. Con il secondo motivo, suddiviso in tre parti, la ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha considerato che l’annullamento parziale della decisione di risoluzione era contrario al principio di parità di trattamento tra creditori appartenenti alla stessa classe. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta l’irricevibilità della domanda di annullamento delle valutazioni 1 e 2. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente contesta l’irricevibilità della domanda di compensazione.
Sulle parti prima, terza, quarta e dalla sesta all’ottava del primo motivo
Argomenti delle parti
23
Con le parti prima, terza, quarta e dalla sesta all’ottava del primo motivo, che occorre esaminare congiuntamente e in primis, la ricorrente deduce che l’ordinanza impugnata, e, in particolare, i punti 30 e 35, 31 e 32, 40 e 42 di quest’ultima sono viziati da un difetto di motivazione e che il Tribunale non ha risposto ad alcuni dei suoi argomenti.
24
Il Tribunale avrebbe infatti omesso di individuare la sostanza della decisione di risoluzione, non avrebbe motivato l’affermazione secondo cui la conversione dei buoni BPE Financiaciones in azioni del [OSCURATO:PERSONA] era importante per la cessione della totalità del suo capitale sociale al [OSCURATO:PERSONA], né avrebbe spiegato le ragioni per le quali l’argomento della ricorrente era «illogico». Il Tribunale avrebbe altresì omesso di chiarire il criterio oggettivo sul quale ha fondato l’irricevibilità del ricorso. Inoltre, il Tribunale non avrebbe motivato la propria valutazione secondo la quale, ai fini della cessione della totalità del capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], era necessario convertire tutti gli strumenti di classe 2 quale presupposto per l’applicazione dello strumento di risoluzione consistente nella vendita dell’attività d’impresa. Infine, il Tribunale non avrebbe motivato il rigetto di diverse affermazioni della ricorrente relative all’invalidità della valutazione 2, all’irrilevanza dell’ammontare dei titoli che ella deteneva rispetto a tutti gli strumenti di capitale del [OSCURATO:PERSONA] svalutati e convertiti, nonché all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014.
25
Il CRU contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio della Corte
26
Anzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale gli impone di far apparire in modo chiaro e inequivocabile il suo ragionamento, in maniera tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] for Europe/Commissione,
C‑378/16 P
,
EU:C:2020:575
, punto
95
e giurisprudenza ivi citata).
27
Inoltre, secondo una giurisprudenza parimenti costante della Corte in materia di impugnazioni, la motivazione di una decisione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale ed alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (sentenza del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
C‑606/18 P
,
EU:C:2020:571
, punto
101
e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia (sentenza del 25 giugno 2020, SATCEN/KF,
C‑14/19 P
,
EU:C:2020:492
, punto
96
e giurisprudenza ivi citata).
28
Infine, l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale deve essere distinto dalla questione della fondatezza della motivazione su cui si basa l’ordinanza impugnata [v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio,
C‑535/14 P
,
EU:C:2015:407
, punto
37
, e del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Quota di pesca del pesce spada del Mediterraneo),
C‑611/17
,
EU:C:2019:332
, punto
48
], cosicché il fatto che il Tribunale sia pervenuto, nel merito, ad una conclusione diversa da quella della parte ricorrente non può di per sé comportare che tale ordinanza sia viziata da difetto di motivazione (sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione,
C‑583/08 P
,
EU:C:2010:287
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
29
Per quanto riguarda la prima e la terza parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver individuato, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, la sostanza della decisione di risoluzione e, pertanto, di non aver tenuto conto della giurisprudenza secondo la quale, al fine di valutare la ricevibilità di una domanda di annullamento parziale di un atto dell’Unione, occorre determinare, alla luce di un criterio oggettivo, se un siffatto annullamento modificherebbe la sostanza dell’atto in questione.
30
A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, ai punti da 27 a 36 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha valutato la separabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione di cui la ricorrente chiedeva l’annullamento.
31
A questo proposito, il Tribunale ha analizzato le disposizioni di tale decisione e ne ha dedotto che, da un lato, la svalutazione e la conversione di tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e la conversione di tutti gli strumenti di classe 2 costituivano un presupposto per l’attuazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa e, dall’altro, la conversione di tutti gli strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA] era un presupposto necessario per la realizzazione della vendita al [OSCURATO:PERSONA].
32
Orbene, nonostante il Tribunale non lo abbia espressamente indicato, siffatti elementi rivelano il tenore e la sostanza della decisione di risoluzione. Inoltre, tale analisi del Tribunale mostra che, così facendo, quest’ultimo, conformemente alla giurisprudenza (sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑441/11 P
,
EU:C:2012:778
, punto
38
), ha valutato sul fondamento di un criterio oggettivo, ossia il tenore della decisione di risoluzione, se l’elemento di tale decisione di cui si chiedeva l’annullamento fosse separabile dal resto di detta decisione e se l’annullamento parziale della medesima decisione producesse l’effetto di modificarne la sostanza.
33
In secondo luogo, si deve rilevare che il punto 40 dell’ordinanza impugnata mira a rispondere all’argomento della ricorrente richiamato al punto 39 di tale ordinanza e non a valutare, stricto sensu, la separabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione. Peraltro, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale espone, al punto 40 di detta ordinanza, in modo chiaro e inequivocabile, la ragione per cui qualifica come «illogico» il suo argomento. Così, dalla seconda frase di tale punto, introdotta, del resto, dal termine «infatti», emerge che tale argomento è «illogico», in quanto se i titoli detenuti dalla ricorrente non fossero stati convertiti in «nuove azioni II», sarebbe impossibile ritenere che la totalità del capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA] sia stata ceduta al [OSCURATO:PERSONA].
34
Ne consegue che la prima e la terza parte del primo motivo devono essere respinte.
35
Per quanto concerne la quarta parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che i punti 30 e 35 dell’ordinanza impugnata sono viziati da un difetto di motivazione riguardante la necessità di convertire tutti gli strumenti di classe 2 quale presupposto per l’applicazione dello strumento di risoluzione consistente nella vendita dell’attività d’impresa.
36
A tal riguardo, occorre anzitutto sottolineare che il Tribunale, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, si è limitato a identificare la sostanza della decisione di risoluzione richiamando il tenore dell’articolo 6 di tale decisione senza procedere a una qualsivoglia valutazione della necessità di convertire tutti gli strumenti di classe 2 quale presupposto indispensabile per l’applicazione dello strumento di risoluzione.
37
Quanto al punto 35 dell’ordinanza impugnata, in tale punto il Tribunale indica che, per le ragioni testé elencate, la conversione di tutti gli strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA] era un presupposto necessario per la realizzazione della vendita al [OSCURATO:PERSONA], che tale vendita non avrebbe potuto avere luogo alle stesse condizioni se taluni strumenti di classe 2 in circolazione alla data della decisione di risoluzione non fossero stati convertiti e che l’annullamento della conversione di alcuni di tali strumenti sarebbe stato tale da modificare la sostanza della decisione di risoluzione.
38
Tale punto non può quindi essere letto separatamente dai punti da 28 a 34 dell’ordinanza impugnata che lo precedono, nei quali il Tribunale, conformemente ai requisiti ricordati al punto 26 della presente sentenza, ha esposto le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che la conversione di tutti gli strumenti di classe 2 fosse un presupposto necessario per l’applicazione dello strumento di risoluzione.
39
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la valutazione del Tribunale di cui al punto 35 dell’ordinanza impugnata è sufficientemente motivata.
40
La ricorrente sostiene altresì che il Tribunale, al punto 35 dell’ordinanza impugnata, è incorso in un errore di diritto in quanto, alla luce dei vari argomenti che ella ha dedotto, sarebbe stato giustificato concludere che, se i buoni BPE Financiaciones non fossero stati convertiti in azioni del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe né rinunciato a presentare la sua offerta per l’acquisto delle attività del [OSCURATO:PERSONA] né ridotto il prezzo di acquisto offerto, cosicché la conversione dei buoni BPE Financiaciones in azioni del [OSCURATO:PERSONA] non presupponeva la modifica delle condizioni della vendita delle azioni del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e l’annullamento richiesto non aveva alcun impatto sulla sostanza della decisione di risoluzione.
41
A tal proposito, occorre rilevare che la ricorrente si basa sugli argomenti dedotti in merito alla legittimità della disposizione della decisione di risoluzione. Orbene, la questione della legittimità di tale decisione deve essere distinta da quella della ricevibilità della domanda di annullamento parziale di detta decisione, di modo che, nell’ambito della valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento avverso tale decisione, il Tribunale non è tenuto a esaminare e a rispondere agli argomenti dedotti contro la legittimità della medesima.
42
Pertanto, la ricorrente non può addebitare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto e una violazione dell’obbligo di motivazione omettendo di valutare argomenti relativi alla legittimità della decisione di risoluzione.
43
Di conseguenza, la quarta parte del primo motivo deve essere respinta.
44
Per quanto riguarda la sesta e l’ottava parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto, ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, delle sue affermazioni relative alla valutazione 2 e ha altresì ignorato la sua affermazione relativa all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 riguardante il rispetto del requisito della separabilità.
45
In primo luogo, occorre ricordare che, ai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale si è limitato a illustrare le disposizioni della decisione di risoluzione e, in particolare, l’articolo 6, paragrafo 4, di quest’ultima.
46
Se, così facendo, il Tribunale ha menzionato la valutazione 2, è giocoforza constatare che la ricorrente gli addebita di avere omesso, in sede di valutazione della ricevibilità della sua domanda di annullamento parziale della decisione di risoluzione, di tener conto di taluni argomenti addotti nella replica contro la legittimità di tale decisione.
47
Orbene, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, nell’ambito della valutazione della ricevibilità di un ricorso di annullamento contro un atto dell’Unione, la questione della legittimità di tale atto deve essere distinta da quella della ricevibilità della domanda di annullamento parziale di detta decisione.
48
In secondo luogo, occorre rilevare che, in risposta al secondo quesito posto a titolo della misura di organizzazione del procedimento del 17 maggio 2019, la ricorrente ha indicato che, come ella aveva sostenuto al punto 37 della replica, anche qualora i buoni emessi dalla BPE Financiaciones fossero considerati uno strumento di capitale pertinente e anche qualora si potesse applicare un’azione di risoluzione a strumenti di capitale emessi da una filiazione non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, quest’ultimo, al suo articolo 21, paragrafo 1, lettera c), richiede, per la svalutazione e la conversione dei buoni, che il gruppo non sia più economicamente sostenibile a meno che non si utilizzi il potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale emessi dalla filiazione.
49
È vero che il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, non ha esplicitamente preso posizione su tale argomento della ricorrente.
50
Tuttavia, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, ha esposto in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per le quali doveva essere respinto l’argomento secondo cui la mancata conversione dei titoli detenuti dalla ricorrente non avrebbe impedito la cessione della totalità delle azioni al [OSCURATO:PERSONA] alle medesime condizioni.
51
Inoltre, ai punti da 43 a 51 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha esposto in termini conformi a diritto le ragioni per le quali il rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i creditori della stessa classe e l’articolo 21 del regolamento n. 806/2014 non ostavano a che la decisione di risoluzione riguardasse strumenti di capitale come quelli detenuti dalla ricorrente, vale a dire strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA] emessi da una filiazione interamente detenuta da quest’ultimo.
52
Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 27 della presente sentenza, il Tribunale ha implicitamente ritenuto che l’affermazione della ricorrente relativa all’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 806/2014 non potesse consentire di dimostrare che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione, di cui la ricorrente chiedeva l’annullamento, fosse separabile da tale decisione.
53
Del resto, occorre altresì indicare che detta affermazione della ricorrente secondo la quale le condizioni previste da tale regolamento per la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale di cui trattasi non erano soddisfatte verteva sulla legittimità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione e non sulla questione della separabilità di tale disposizione. Di conseguenza, non si può addebitare al Tribunale di non avervi esplicitamente risposto.
54
Occorre, pertanto, respingere la sesta e l’ottava parte del primo motivo.
55
Con riferimento alla settima parte del primo motivo, la ricorrente afferma che il punto 42 dell’ordinanza impugnata è viziato da un errore di diritto a causa di un difetto di motivazione. Il Tribunale non avrebbe motivato il rigetto dell’argomento della ricorrente menzionato al punto 41 dell’ordinanza impugnata né la necessità di convertire tutti gli strumenti di capitale prima di procedere all’attuazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa attraverso la cessione al [OSCURATO:PERSONA] della totalità del capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA].
56
A tal proposito, da un lato, nei limiti in cui la ricorrente sostiene che il punto 42 dell’ordinanza impugnata è viziato dal medesimo difetto di motivazione del punto 30 di tale ordinanza, è sufficiente ricordare che, come rilevato dalla Corte al punto 36 della presente sentenza, il Tribunale si è limitato, al punto 30 di detta ordinanza, a identificare la sostanza della decisione di risoluzione ricordando il tenore dell’articolo 6 di quest’ultima.
57
Dall’altro lato, occorre rilevare che, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente indicando che il fatto che i titoli che ella deteneva rappresentassero solo un importo esiguo era irrilevante in quanto l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione prima della cessione doveva riguardare tutti gli strumenti di capitale del [OSCURATO:PERSONA].
58
Ne consegue che il Tribunale ha giustificato il rigetto dell’argomento della ricorrente. Quest’ultima non può, inoltre, sostenere che il Tribunale non ha motivato la necessità di convertire tutti gli strumenti di capitale prima di procedere all’attuazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa attraverso la cessione al [OSCURATO:PERSONA] della totalità del capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA], in quanto una siffatta motivazione figura esplicitamente ai punti da 28 a 35 dell’ordinanza impugnata.
59
Pertanto, la settima parte del primo motivo deve essere respinta.
60
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere in quanto infondate le parti prima, terza, quarta e dalla sesta all’ottava del primo motivo.
Sulla seconda parte del primo motivo e sul secondo motivo
Argomenti delle parti
61
Con la seconda parte del primo motivo e con il secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione non era separabile da tale decisione.
62
Il punto 40 dell’ordinanza impugnata sarebbe errato in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto dei dati relativi agli importi degli strumenti di classe 2 contemplati dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione e convertiti in azioni del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la ricorrente non si sarebbe limitata a indicare che la BPE Financiaciones non poteva essere soggetta a risoluzione e non avrebbe mai sostenuto che tale entità era sottoposta al programma di risoluzione, ma avrebbe affermato che il regolamento n. 806/2014 e, in particolare, il suo articolo 21, relativo all’esercizio del potere di conversione e di svalutazione di strumenti di capitale, non sarebbe applicabile nei suoi confronti. Il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto, ai punti 45 e 46 dell’ordinanza impugnata, nell’applicare indebitamente ai buoni emessi dalla BPE Financiaciones il principio generale di risoluzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 806/2014, mentre tale entità non rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale regolamento e detto principio non sarebbe applicabile alla medesima. Infine, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, ai punti da 44 a 46 e 51 dell’ordinanza impugnata, nell’applicare erroneamente il principio della parità di trattamento ai buoni emessi dalla BPE Financiaciones.
63
Il CRU contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio della Corte
64
In via preliminare, occorre sottolineare che la decisione di risoluzione contiene due parti. Da un lato, il CRU ha indicato, agli articoli da 1 a 4 di tale decisione, che ne compongono il «titolo I», le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] doveva essere soggetto a risoluzione. Dall’altro lato, il CRU ha illustrato, agli articoli da 5 a 7 di detta decisione, che compongono il «titolo II» di quest’ultima, lo strumento di tale risoluzione. In particolare, l’articolo 5 della decisione di risoluzione fornisce chiarimenti sullo strumento di risoluzione attuato, nel caso di specie lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, e l’articolo 6 di tale decisione precisa che, prima della vendita, il CRU esercita il proprio potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale del [OSCURATO:PERSONA].
65
Quanto all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione di cui la ricorrente chiedeva l’annullamento, il CRU ha ivi indicato che tutti gli strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere svalutati e convertiti in «nuove azioni II» e ha redatto un elenco di tali strumenti che include gli strumenti di classe 2 emessi dalla BPE Financiaciones, identificati dall’[OSCURATO:PERSONA] 0550098569.
66
Ne consegue che il ricorso dinanzi al Tribunale mirava all’annullamento di un singolo elemento dell’elenco di strumenti di capitale pertinenti menzionati all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione.
67
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto di tale atto. La Corte ha ripetutamente dichiarato che il menzionato requisito non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo (sentenza del 9 novembre 2017, SolarWorld/Consiglio,
C‑204/16 P
,
EU:C:2017:838
, punto
36
e giurisprudenza ivi citata).
68
Ne consegue che la verifica della separabilità di parti di un atto dell’Unione presuppone l’esame della portata delle stesse, al fine di poter valutare se il loro annullamento modificherebbe lo spirito e la sostanza di detto atto (sentenza del 9 novembre 2017, SolarWorld/Consiglio,
C‑204/16 P
,
EU:C:2017:838
, punto
37
e giurisprudenza ivi citata).
69
Nel caso di specie, tali condizioni non sono soddisfatte.
70
Infatti, gli elementi della decisione di risoluzione relativi alla svalutazione e alla conversione degli strumenti di capitale non possono essere separati dagli altri elementi di tale decisione e, in particolare, dalla scelta di ricorrere allo strumento di risoluzione consistente nella vendita dell’attività d’impresa.
71
La sostanza di una decisione di risoluzione come quella di cui trattasi nel caso di specie comprende non solo la scelta dello strumento di risoluzione, ma anche la scelta di combinarlo con l’esercizio del potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale nonché delle modalità della loro attuazione.
72
Pertanto, come indicato dalla Corte ai punti 31 e 32 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel concludere che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione era intrinsecamente connesso alla sostanza stessa della decisione di risoluzione e che l’annullamento parziale di tale decisione pregiudicherebbe la sostanza di detta decisione, che presuppone che tutti gli strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA] siano svalutati, poi convertiti in «nuove azioni II».
73
In tal senso, in primo luogo, dal combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), con l’articolo 17, l’articolo 21, paragrafo 10, lettera c), e l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 discende che, qualora un’entità sia soggetta a un’azione di risoluzione, la svalutazione degli strumenti di capitale dipende dal livello di perdite di tale entità. Pertanto, la svalutazione integrale degli strumenti di classe 2 si impone laddove le perdite raggiungano tale livello di priorità dei crediti.
74
In secondo luogo, lo strumento di risoluzione scelto nel caso di specie, ossia lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa, presuppone l’incontro tra un’offerta e una domanda, cosicché la messa in discussione della svalutazione e della conversione di uno strumento di classe 2, come quello oggetto della domanda di annullamento della ricorrente, pregiudicherebbe il prezzo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, la vendita dell’attività d’impresa a tale entità e l’applicazione dello strumento di risoluzione.
75
Tale valutazione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, sarebbe incorso in un errore per non aver tenuto conto dei dati relativi agli importi degli strumenti di classe 2 contemplati dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione e convertiti in azioni del [OSCURATO:PERSONA].
76
Infatti, da un lato, la definizione degli strumenti di classe 2 che devono essere soggetti a svalutazione o a conversione prima dell’attuazione dello strumento di risoluzione è determinata, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 17 e all’articolo 21, paragrafo 10, lettera c), del regolamento n. 806/2014, dal livello di perdite dell’entità nonché dalle norme relative alla priorità dei crediti.
77
Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, a prescindere dagli importi di ciascuno di tali strumenti di capitale, non si può considerare che tutti gli strumenti individuati all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione siano stati convertiti nel caso in cui uno di tali strumenti che rappresenta una parte anche non significativa di detti strumenti non sia stato svalutato. Infatti, come correttamente sottolineato dal Tribunale, in un’ipotesi del genere sarebbe impossibile ritenere che la totalità del capitale sociale del [OSCURATO:PERSONA] sia stata ceduta al [OSCURATO:PERSONA].
78
Deve parimenti essere respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale avrebbe commesso, ai punti 48 e 51 dell’ordinanza impugnata, un errore di valutazione delle sue affermazioni, in quanto ella non si sarebbe limitata a sostenere che la BPE Financiaciones non poteva essere soggetta a risoluzione e non avrebbe mai affermato che tale entità era sottoposta a un programma di risoluzione, ma avrebbe asserito che detta entità, a motivo della sua attività, non figurava tra gli enti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 e all’articolo 2 del regolamento n. 806/2014 ai quali tali atti, e in particolare l’articolo 21 di detto regolamento, sono applicabili.
79
A tal riguardo, occorre rilevare che, in risposta al primo quesito, lettera b), della misura di organizzazione del procedimento del Tribunale del 17 maggio 2019, la ricorrente ha sostenuto che esisteva una differenza oggettiva sostanziale tra i buoni emessi dalla BPE Financiaciones e gli altri strumenti di classe 2 convertiti in azioni del [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione. In particolare, la ricorrente ha indicato che tali buoni erano l’unico strumento di classe 2 convertito in azioni del [OSCURATO:PERSONA] emesso da un’entità, ossia la BPE Financiaciones, che non poteva essere soggetta a risoluzione.
80
Orbene, il Tribunale non ha commesso un errore di valutazione delle affermazioni della ricorrente nel precisare, al punto 48 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente aveva asserito che la mancata conversione dei titoli emessi dalla BPE Financiaciones che ella deteneva era compatibile con il rispetto del principio di parità di trattamento tra creditori appartenenti alla stessa classe e che ella deduceva una differenza oggettiva tra i titoli che ella deteneva e gli altri strumenti di classe 2 convertiti consistente nel fatto che i titoli in suo possesso non erano stati emessi dal [OSCURATO:PERSONA], ma dalla BPE Financiaciones, e che tale entità emittente non soddisfaceva i requisiti per essere soggetta a risoluzione.
81
Quanto al punto 51 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ivi indicato che l’argomento della ricorrente secondo il quale la mancata conversione dei titoli emessi dalla BPE Financiaciones che ella deteneva era compatibile con il rispetto del principio di parità di trattamento tra creditori appartenenti alla stessa classe scaturiva da un fraintendimento. In particolare, il Tribunale ha rilevato che, nei limiti in cui il potere di conversione e di svalutazione, previsto all’articolo 21 del regolamento n. 806/2014, è esercitato per gli strumenti di capitale dell’entità soggetta a risoluzione, vale a dire, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], il fatto che tali strumenti siano stati emessi da una filiazione interamente detenuta dal [OSCURATO:PERSONA] non significava che l’entità che aveva emesso gli strumenti fosse sottoposta a risoluzione e non è idoneo a determinare una differenza di situazione rispetto agli altri strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, il Tribunale non ha commesso errori di valutazione delle affermazioni della ricorrente.
82
Deve essere parimenti respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale, ai punti 45 e 46 dell’ordinanza impugnata, sarebbe incorso in un errore di diritto, nell’applicare indebitamente ai buoni emessi dalla BPE Financiaciones, entità non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014, il principio generale di risoluzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento.
83
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai punti 45 e 46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha considerato che il principio generale che disciplina la risoluzione sancito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 806/2014, secondo cui i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento, sarebbe rimesso in discussione se fosse possibile annullare unicamente la decisione di risoluzione nella parte in cui prevede la conversione di taluni strumenti di classe 2. Il Tribunale ne ha concluso che tale principio ostava altresì all’annullamento della conversione di taluni strumenti di classe 2.
84
Una siffatta valutazione non costituisce un errore di diritto.
85
Infatti, l’articolo 3, paragrafo 1, punto 47, del regolamento n. 806/2014 dispone che, ai fini di tale regolamento, per «strumenti di classe 2» si intendono strumenti o prestiti subordinati che soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 63 del regolamento n. 575/2013. Ai sensi di tale disposizione, quando gli strumenti non sono emessi direttamente da un ente, o quando i prestiti subordinati non sono assunti direttamente da un ente, possono nondimeno essere considerati strumenti di classe 2, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
86
Ne consegue che il potere di conversione e di svalutazione previsto all’articolo 21 del regolamento n. 806/2014 non dipende dall’entità che ha emesso i buoni, ma dalle caratteristiche di tali buoni.
87
Poiché la ricorrente non ha contestato, né dinanzi al Tribunale né dinanzi alla Corte, che i titoli emessi dalla BPE Financiaciones sono strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA] e non ha formulato alcuna censura nei confronti del punto 28 dell’ordinanza impugnata, ella non mette in discussione il fatto che tali titoli costituiscano uno strumento di capitale di un ente soggetto a risoluzione.
88
Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente indicato che, da un lato, il quadro normativo applicabile permetteva di considerare strumenti di classe 2 i titoli emessi dalla BPE Financiaciones e, dall’altro, che strumenti del genere potevano essere soggetti al potere di svalutazione e di conversione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 806/2014 e al principio di uguaglianza tra tutti i creditori della stessa classe sancito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 806/2014.
89
Da ultimo, deve essere respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e in un errore di motivazione, ai punti da 44 a 46 e 51 dell’ordinanza impugnata, applicando indebitamente il principio della parità di trattamento ai buoni emessi dalla BPE Financiaciones.
90
Infatti, occorre ricordare che, ai punti da 44 a 46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che i detentori di strumenti di classe 2 di un ente siano una classe di creditori che devono essere trattati allo stesso modo nell’ambito dell’esercizio, da parte del CRU, del suo potere di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale. Esso ne ha dedotto che tale principio generale di uguaglianza in materia di risoluzione verrebbe rimesso in discussione qualora fosse possibile annullare unicamente la decisione di risoluzione nella parte in cui prevede la conversione di determinati strumenti di classe 2 e che, di conseguenza, il rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i creditori della stessa classe ostava anche all’annullamento della conversione di solo taluni strumenti di classe 2.
91
Al punto 51 di tale ordinanza, il Tribunale ha concluso la sua valutazione di detto argomento della ricorrente affermando che quest’ultimo era il risultato di un fraintendimento. Esso ha sottolineato che i poteri di conversione e di svalutazione, previsti all’articolo 21 del regolamento n. 806/2014, erano esercitati nei confronti degli strumenti di capitale dell’entità soggetta a risoluzione, vale a dire, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha aggiunto che il fatto che tali strumenti siano stati emessi da una filiazione interamente detenuta dal [OSCURATO:PERSONA] non significava che l’entità che aveva emesso gli strumenti fosse sottoposta al programma di risoluzione e non era idoneo a determinare una differenza di situazione rispetto agli altri strumenti di classe 2 del [OSCURATO:PERSONA].
92
Per la parte in cui la ricorrente addebita al Tribunale di non aver risposto a talune delle sue affermazioni, occorre ricordare che, conformemente ai punti da 26 a 28 e 41 della presente sentenza, il Tribunale non è tenuto a rispondere a tutti gli argomenti dedotti dinanzi ad esso e, in particolare, a quelli vertenti sulla legittimità della disposizione di cui si chiede l’annullamento. Infatti, atteso che l’analisi della separabilità di una disposizione viene svolta nella fase della valutazione della ricevibilità del ricorso, è prematuro esaminare e, se del caso, rispondere ad argomenti dedotti in merito alla legittimità dell’atto di cui trattasi.
93
In aggiunta, la ricorrente si limita a dedurre tali argomenti e a sostenere che, poiché l’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della decisione di risoluzione è illegittimo, detta disposizione è separabile dal resto di tale decisione, senza dimostrare concretamente le differenze tra i detentori dei buoni emessi dalla BPE Financiaciones e i detentori degli altri strumenti di classe 2 contemplati da detta disposizione, giustificando un diverso trattamento di questi ultimi e un annullamento parziale della decisione di risoluzione.
94
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la seconda parte del primo motivo e il secondo motivo devono essere respinti in quanto infondati.
Sulla quinta parte del primo motivo
Argomenti delle parti
95
Con la quinta parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, nel basarsi, ai punti 33 e 34 dell’ordinanza impugnata, sull’offerta vincolante presentata dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2017, sebbene tale documento non sia stato inserito nel fascicolo della causa, è incorso in un errore di diritto e ha violato i diritti della difesa. Ella contesta altresì al Tribunale di non aver adottato misure di organizzazione del procedimento al fine porre rimedio a tale carenza del fascicolo. Infine, ella afferma che, in tale contesto e in considerazione dell’importanza che il Tribunale ha attribuito a tale offerta, il fatto di essere a conoscenza di quest’ultima le avrebbe consentito di dimostrare, come risulta dalla nota a piè di pagina 37 della controreplica depositata dal CRU dinanzi al Tribunale, che in detta offerta il [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato alcuna condizione o requisito riguardante gli strumenti di classe 2 da convertire.
96
Il CRU contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio della Corte
97
In primo luogo, per la parte in cui la ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato alcuna condizione o requisito riguardante gli strumenti di classe 2 da convertire e che il Tribunale ha snaturato l’offerta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2017, una siffatta argomentazione deve essere respinta. Infatti, come sottolineato dalla ricorrente stessa, esso non ha avuto accesso a tale documento.
98
In secondo luogo, va ricordato che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (sentenza del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P
,
EU:C:2009:576
, punto
319
e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, la ricorrente non può contestare al Tribunale di non aver chiesto al CRU di produrre in giudizio tale offerta.
99
In terzo luogo, è giocoforza constatare che, da un lato, il Tribunale si è indirettamente fondato sull’offerta vincolante del [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, le valutazioni di quest’ultimo si basano su altri documenti inseriti nel fascicolo della causa.
100
Infatti, sebbene il Tribunale abbia effettivamente menzionato, ai punti 33 e 34 dell’ordinanza impugnata, l’offerta vincolante del [OSCURATO:PERSONA], esso non ha tuttavia fatto riferimento al contenuto di tale offerta, ma ha rinviato agli elementi contenuti nella decisione di risoluzione relativi a detta offerta nonché agli elementi prodotti dal CRU.
101
Inoltre, dalla lettera di invito al bando di gara del FROB del 6 giugno 2017, menzionata nella decisione di risoluzione nonché ai punti 33 e 34 dell’ordinanza impugnata, lettera inserita nel fascicolo della causa dalla ricorrente e che figura sul sito Internet del CRU, risulta che l’offerta del [OSCURATO:PERSONA] doveva necessariamente rispettare le indicazioni contenute in tale lettera. Orbene, quest’ultima indicava che tutti gli strumenti di classe 2 elencati nel suo allegato 2, tra cui quelli detenuti dalla ricorrente, dovevano essere convertiti in azioni, poi ceduti al [OSCURATO:PERSONA].
102
Pertanto, la circostanza che l’offerta del [OSCURATO:PERSONA] non sia stata inserita nel fascicolo della causa non costituisce una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.
103
Ne consegue che la quinta parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.
Sul terzo e sul quarto motivo
Argomenti delle parti
104
Con il terzo e il quarto motivo, la ricorrente contesta, rispettivamente, l’irricevibilità della domanda di annullamento delle valutazioni 1 e 2 nonché quella della domanda di compensazione. Ella afferma che tali irricevibilità sono giustificate, ai punti 55 e 66 dell’ordinanza impugnata, dalla sola irricevibilità della domanda di annullamento parziale della decisione di risoluzione. Di conseguenza, se il rigetto di quest’ultima domanda fosse annullato, la domanda di annullamento delle valutazioni 1 e 2 nonché la domanda di compensazione dovrebbero essere dichiarate ricevibili.
105
Il CRU contesta l’argomentazione della ricorrente.
Giudizio della Corte
106
È giocoforza constatare che la ricorrente non ha dedotto alcun argomento autonomo a sostegno del terzo e del quarto motivo, ma si è limitata ad affermare che, qualora il primo e il secondo motivo di impugnazione fossero accolti e il rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di annullamento parziale fosse annullato, la domanda di annullamento delle valutazioni 1 e 2 nonché la domanda di compensazione dovrebbero essere dichiarate ricevibili.
107
Poiché il primo e il secondo motivo di impugnazione sono stati respinti in quanto infondati, anche il terzo e il quarto motivo di quest’ultima devono essere respinti e, pertanto, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
108
A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
109
Poiché il CRU ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, e quest’ultima è rimasta soccombente, essa deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal CRU.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.