CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Hard computer s.r.l.", di cui era amministratore, società dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 4 ottobre 2012. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia formulando quattro motivi di ricorso, che lamentano, rispettivamente, violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo e violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione in bancarotta semplice. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello il 14 settembre 2022, con motivazione riservata in giorni trenta, termine rispettato in quanto la sentenza risulta depositata il 20 settembre. Il ricorso è stato presentato il 29 novembre 2022 presso il Tribunale di Verona, che lo ha poi trasmesso alla Corte di appello di Milano. Ebbene, il ricorso è intempestivo in quanto il termine per presentarlo scadeva il 28 novembre 2022, mentre il ricorso è stato presentato il giorno successivo. Ed invero, dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla pronunzia della sentenza impugnata — il 14 ottobre 2022 — va calcolai:o il termine di 45 giorni di cui all'art. 585 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., termine che andava a scadere, appunto, lunedì 28 novembre 2022. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.