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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34059/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 11 novembre 2019 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., è inammissibile in quanto costituente una mera doglianza in punto di fatto non consentita dalla legge in sede di legittimità, oltre che riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza scandire una specifica critica alle argomentazioni fondanti la sentenza impugnata, bensì limitandosi a invocare una ricostruzione del fatto differente da quella operata dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 11 novembre 2019 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., è inammissibile in quanto costituente una mera doglianza in punto di fatto non consentita dalla legge in sede di legittimità, oltre che riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal giudice di merito, senza scandire una specifica critica alle argomentazioni fondanti la sentenza impugnata, bensì limitandosi a invocare una ricostruzione del fatto differente da quella operata dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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