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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17892/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S NTALUCIt; lette/~ I conclusi ni d PG 5 ()%\ 5`4 Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di rescissione del giudicato, cosi come riqualificata dal Tribunale di Roma con provvedimento del 21 aprile 2022 la domanda di "annullamento con remissione in termini per l'impugnazione", proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato dal Giudice di pace di Roma, emessa il 2 luglio 2018, definitiva 11 17 settembre 2018, alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998.

Con atto depositato entro i trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del provvedimento, il richiedente ha dedotto che il giudizio si è svolto in assenza in violazione delle norme di rito.

La domanda, come pima detto, è stata qualificata d'ufficio come istanza di rescissione del giudicato e trasmessa alla Corte di appello a fronte della identità di petitum.

2. La Corte di appello non ha condiviso l'assunto della identità del petitum e ha rilevato che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato, perché il principio di conservazione dell'imputazione è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni, tra i quali non rientra la restituzione nel termine.

Siccome nel caso in esame la procura speciale è stata conferita dal condannato per richiedere la rimessione in termini, con specifica determinazione dell'oggetto, e poiché, come prima ricordato, tra la restituzione nel termine e la rescissione del giudicato vi è diversità ontologica e diversità di petitum, la Corte di appello ha decretato l'inammissibilità.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto con un primo motivo il vizio di violazione di legge e con un secondo motivo il difetto di motivazione.

Il Tribunale ha errato, e quindi ha mal motivato, nel ritenere che la domanda dovesse essere qualificata come rescissione del giudicato, perché si è trattato di impugnazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 39 d.

Igs. n. 274 del 2000.

Il Tribunale era pertanto competente a conoscere della impugnazione e non è vero che fosse stata avanzata richiesta di restituzione nel termine.

L'art. 39 d.

Igs. n. 274 del 2000 prevede già il rimedio della restituzione nel termine negli stessi casi di cui all'art. 175 cod. proc. pen., con la conseguenza che per le sentenze del giudice di pace non è applicabile l'art.175 cod. proc. pen.

Nel caso in esame, proprio come previsto dall'art. 39 d. 1gs.n. 274 del 2000, l'atto di citazione per il giudizio fu notificato mediante consegna al difensore.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con rimessione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio di appello o, in alternativa, al Giudice di pace di Roma per nuovo giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorrente ha contestato la qualificazione della sua originaria domanda come domanda di rescissione del giudicato affermando che invero aveva inteso esercitare null'altro che il potere di impugnazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 39 d.

Igs. n. 274 del 2000.

Il dato che però osta a ritenere la doglianza di un qualche fondamento consiste nella osservazione che la sentenza oggetto asseritamente di una ordinaria impugnazione era divenuta da tempo irrevocabile.

Né può ritenersi fondato l'assunto difensivo perché a fronte di un sicuro già avvenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza de qua, l'impugnazione ordinaria avrebbe dovuto essere preceduta o quanto meno accompagnata da una richiesta di restituzione nel termine, che il ricorrente però esclude di aver inteso avanzare.

Il vero è che con l'atto di impugnazione ex art. 39 d.

Igs. n. 274 del 2000 il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della dichiarazione di assenza e quindi, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, avrebbe dovuto far valere il vizio con la domanda di rescissione del giudicato.

Ha stabilito Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931, che le "nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse".3.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S NTALUCIt; lette/~ I conclusi ni d PG 5 ()%\ 5`4 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di rescissione del giudicato, cosi come riqualificata dal Tribunale di Roma con provvedimento del 21 aprile 2022 la domanda di "annullamento con remissione in termini per l'impugnazione", proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] condannato dal Giudice di pace di Roma, emessa il 2 luglio 2018, definitiva 11 17 settembre 2018, alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Con atto depositato entro i trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del provvedimento, il richiedente ha dedotto che il giudizio si è svolto in assenza in violazione delle norme di rito. La domanda, come pima detto, è stata qualificata d'ufficio come istanza di rescissione del giudicato e trasmessa alla Corte di appello a fronte della identità di petitum. 2. La Corte di appello non ha condiviso l'assunto della identità del petitum e ha rilevato che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato, perché il principio di conservazione dell'imputazione è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni, tra i quali non rientra la restituzione nel termine. Siccome nel caso in esame la procura speciale è stata conferita dal condannato per richiedere la rimessione in termini, con specifica determinazione dell'oggetto, e poiché, come prima ricordato, tra la restituzione nel termine e la rescissione del giudicato vi è diversità ontologica e diversità di petitum, la Corte di appello ha decretato l'inammissibilità. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto con un primo motivo il vizio di violazione di legge e con un secondo motivo il difetto di motivazione. Il Tribunale ha errato, e quindi ha mal motivato, nel ritenere che la domanda dovesse essere qualificata come rescissione del giudicato, perché si è trattato di impugnazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 39 d. Igs. n. 274 del 2000. Il Tribunale era pertanto competente a conoscere della impugnazione e non è vero che fosse stata avanzata richiesta di restituzione nel termine. L'art. 39 d. Igs. n. 274 del 2000 prevede già il rimedio della restituzione nel termine negli stessi casi di cui all'art. 175 cod. proc. pen., con la conseguenza che per le sentenze del giudice di pace non è applicabile l'art.175 cod. proc. pen. Nel caso in esame, proprio come previsto dall'art. 39 d. 1gs.n. 274 del 2000, l'atto di citazione per il giudizio fu notificato mediante consegna al difensore. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con rimessione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio di appello o, in alternativa, al Giudice di pace di Roma per nuovo giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il ricorrente ha contestato la qualificazione della sua originaria domanda come domanda di rescissione del giudicato affermando che invero aveva inteso esercitare null'altro che il potere di impugnazione ordinaria, secondo quanto previsto dall'art. 39 d. Igs. n. 274 del 2000. Il dato che però osta a ritenere la doglianza di un qualche fondamento consiste nella osservazione che la sentenza oggetto asseritamente di una ordinaria impugnazione era divenuta da tempo irrevocabile. Né può ritenersi fondato l'assunto difensivo perché a fronte di un sicuro già avvenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza de qua, l'impugnazione ordinaria avrebbe dovuto essere preceduta o quanto meno accompagnata da una richiesta di restituzione nel termine, che il ricorrente però esclude di aver inteso avanzare. Il vero è che con l'atto di impugnazione ex art. 39 d. Igs. n. 274 del 2000 il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della dichiarazione di assenza e quindi, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, avrebbe dovuto far valere il vizio con la domanda di rescissione del giudicato. Ha stabilito Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931, che le "nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse".3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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