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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34242/2026

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e [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori difiducia, hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena concordataemessa il 23 luglio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Mantova, con cui sono stateapplicate le pene di anni 5 di reclusione ed euro 28.500 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e dianni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 18.858 di multa per la XXXXXXX, essendosiproceduto in ordine ai reati di cui agli art. 40 comma 2, 110, 572, comma 2, cod.pen. (capo 1), nonché a vari episodi del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R.n. 309 del 1990 (contestati a entrambi ai capi 6, 11, 13 e 20 e solo allaXXXXXXX ai capi 16 e 17), mentre al solo [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati, oltre adaltri episodi del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7, 8,9, 10, 12, 14, 15, 18 e 19), anche i reati di cui agli art. 23 della legge n. 110 del1975 (capi 3 e 4) e 648 cod. pen. (capo 5); fatti commessi in XXXXXXXXXXXXXe altrove fino all’agosto 2024.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con ilquale la difesa si duole del mancato proscioglimento dell'imputata ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi.

Con il primo, sicontesta il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza,rilevandosi che l’accordo prevedeva la pena pecuniaria di 19.000 euro, mentre ilG.U.P. ha applicato la pena di 28.500 euro.Con il secondo motivo, oggetto di critica è la qualificazione giuridica delfatto.Con il terzo motivo, la difesa si duole del mancato proscioglimentodell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Con il quarto motivo, si deduce il difetto di motivazione rispetto alla pena,ritenuta eccessiva.4.

Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penaleper l’udienza del 17 aprile 2026, il ricorso veniva assegnato all’odierna Sezione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre, quanto alricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo, il terzo e il quarto motivo sono parimentiinammissibili, dovendosi invece procedere alla rettifica del dispositivo dellasentenza impugnata, nei termini che saranno di seguito esposti.1.

L’unico motivo del ricorso della XXXXXXX e il secondo, il terzo e il quartomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono accomunati dal fatto di essere stati proposti aldi fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma checonsente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivila richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabilinel caso di specie, essendo stati dedotti, peraltro in maniera generica, vizimotivazionali non deducibili in questa sede, e ciò anche rispetto allaqualificazione giuridica dei fatti.

Di qui l’inammissibilità delle censure difensive.2.

Quanto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che, ineffetti, sussiste una discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenzagravata quanto alla misura della pena pecuniaria, nel senso che nel dispositivo èindicata erroneamente la somma di 28.500 euro di multa, mentre nellamotivazione (contestuale) è riportato l’importo di 19.000 euro, importo questocorretto, perché corrispondente all’accordo delle parti riportato fedelmente dalgiudice monocratico.

A tale discrasia può porsi rimedio in questa sede ai sensidell’art. 619 cod. proc. pen., dovendosi richiamare l’affermazione di questa Corte(cfr. Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, Rv. 269604), secondo cui, in tema dipatteggiamento, è consentito alla Corte di cassazione provvedere direttamentealla rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice dimerito, quando essa non sia coincidente con quella risultante dall’accordointercorso tra le parti.

3. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX deve essere dichiarato inammissibile, con onere per laricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenzadella Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che laricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende.

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va disposta la rettificadel dispositivo della sentenza impugnata quanto alla misura della penapecuniaria, con inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.MRettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la pena pecuniariaapplicata a [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi pari ad euro 19.000,00 di multa inluogo di euro 28.500,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nelresto.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori difiducia, hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena concordataemessa il 23 luglio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Mantova, con cui sono stateapplicate le pene di anni 5 di reclusione ed euro 28.500 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e dianni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 18.858 di multa per la XXXXXXX, essendosiproceduto in ordine ai reati di cui agli art. 40 comma 2, 110, 572, comma 2, cod.pen. (capo 1), nonché a vari episodi del reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R.n. 309 del 1990 (contestati a entrambi ai capi 6, 11, 13 e 20 e solo allaXXXXXXX ai capi 16 e 17), mentre al solo [OSCURATO:PERSONA] sono stati contestati, oltre adaltri episodi del reato ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 7, 8,9, 10, 12, 14, 15, 18 e 19), anche i reati di cui agli art. 23 della legge n. 110 del1975 (capi 3 e 4) e 648 cod. pen. (capo 5); fatti commessi in XXXXXXXXXXXXXe altrove fino all’agosto 2024.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con ilquale la difesa si duole del mancato proscioglimento dell'imputata ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a quattro motivi. Con il primo, sicontesta il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza,rilevandosi che l’accordo prevedeva la pena pecuniaria di 19.000 euro, mentre ilG.U.P. ha applicato la pena di 28.500 euro.Con il secondo motivo, oggetto di critica è la qualificazione giuridica delfatto.Con il terzo motivo, la difesa si duole del mancato proscioglimentodell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.Con il quarto motivo, si deduce il difetto di motivazione rispetto alla pena,ritenuta eccessiva.4. Dopo essere stato inizialmente fissato dinanzi alla Settima Sezione penaleper l’udienza del 17 aprile 2026, il ricorso veniva assegnato all’odierna Sezione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre, quanto alricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo, il terzo e il quarto motivo sono parimentiinammissibili, dovendosi invece procedere alla rettifica del dispositivo dellasentenza impugnata, nei termini che saranno di seguito esposti.1. L’unico motivo del ricorso della XXXXXXX e il secondo, il terzo e il quartomotivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono accomunati dal fatto di essere stati proposti aldi fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., norma checonsente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivila richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non ravvisabilinel caso di specie, essendo stati dedotti, peraltro in maniera generica, vizimotivazionali non deducibili in questa sede, e ciò anche rispetto allaqualificazione giuridica dei fatti. Di qui l’inammissibilità delle censure difensive.2. Quanto al primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che, ineffetti, sussiste una discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenzagravata quanto alla misura della pena pecuniaria, nel senso che nel dispositivo èindicata erroneamente la somma di 28.500 euro di multa, mentre nellamotivazione (contestuale) è riportato l’importo di 19.000 euro, importo questocorretto, perché corrispondente all’accordo delle parti riportato fedelmente dalgiudice monocratico. A tale discrasia può porsi rimedio in questa sede ai sensidell’art. 619 cod. proc. pen., dovendosi richiamare l’affermazione di questa Corte(cfr. Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, Rv. 269604), secondo cui, in tema dipatteggiamento, è consentito alla Corte di cassazione provvedere direttamentealla rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice dimerito, quando essa non sia coincidente con quella risultante dall’accordointercorso tra le parti. 3. In conclusione, il ricorso proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXX deve essere dichiarato inammissibile, con onere per laricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenzadella Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che laricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], va disposta la rettificadel dispositivo della sentenza impugnata quanto alla misura della penapecuniaria, con inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.MRettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la pena pecuniariaapplicata a [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi pari ad euro 19.000,00 di multa inluogo di euro 28.500,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nelresto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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